Parere del Garante n. 546 del 23/07/2026
Parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a disciplinare le misure di sostegno economico per i testimoni di giustizia e le altre persone protette, in attuazione degli articoli 6 e 24 della legge 11 gennaio 2018, n. 6 - 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR, lo schema di decreto regolamentare predisposto dal Ministero dell’interno in attuazione degli articoli 6 e 24 della legge n. 6/2018. Il regolamento disciplina assegni periodici, sistemazione alloggiativa, spese sanitarie, assistenza legale, indennizzi, mancato guadagno e acquisizione di immobili dei testimoni di giustizia e degli altri soggetti protetti. Il parere è favorevole, ma subordinato all’integrazione degli articoli 7 e 8 mediante il rinvio a un atto subordinato per definire nel dettaglio le misure di sicurezza applicabili ai trattamenti di dati reddituali e patrimoniali.
Parere favorevole con condizione sullo schema di regolamento per le misure di sostegno economico ai testimoni di giustizia e alle altre persone protette.
Parere sul regolamento per il sostegno economico ai testimoni di giustizia e alle persone protette
Il Ministero dell’interno ha richiesto al Garante, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679, il parere sullo schema di decreto regolamentare volto a disciplinare le misure di sostegno economico previste dagli articoli 6 e 24 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in favore dei testimoni di giustizia e delle altre persone protette. Il Garante ha espresso parere favorevole con una condizione relativa alla disciplina delle misure di sicurezza del trattamento.
Atto esaminato e quadro normativo
La legge n. 6/2018 ha introdotto una disciplina organica delle misure tutorie e assistenziali per i testimoni di giustizia e gli altri soggetti protetti, inclusi familiari e conviventi, superando la precedente disciplina contenuta negli articoli 16-bis e 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. La legge prevede interventi specifici di tutela, sostegno economico e reinserimento sociale e lavorativo.
L’articolo 26 della legge n. 6/2018 demanda l’attuazione della disciplina primaria a specifici regolamenti. Lo schema esaminato riguarda esclusivamente le misure di sostegno economico previste dagli articoli 6 e 24 della stessa legge.
Misure economiche previste dallo schema
Lo schema individua l’ambito di applicazione e distingue i testimoni di giustizia dagli altri soggetti protetti. Le misure sono dirette ad assicurare una condizione economica equivalente a quella esistente prima dell’ammissione alle misure di protezione.
Tra gli interventi disciplinati rientrano:
- l’assegno periodico, riconosciuto quando le misure di protezione impediscano lo svolgimento di un’attività lavorativa;
- la sistemazione alloggiativa in caso di trasferimento o di impossibilità di utilizzare l’abitazione, con un limite ordinario del canone di locazione pari a 2.000 euro mensili, superabile per motivate esigenze;
- la permanenza presso strutture comunitarie o centri antiviolenza, previa verifica delle condizioni di riservatezza e sicurezza;
- il pagamento di spese sanitarie presso strutture private quando non sia possibile utilizzare il Servizio sanitario nazionale per ragioni di sicurezza o riservatezza;
- l’assistenza legale e la liquidazione degli onorari dei difensori;
- un indennizzo forfetario, determinato in via equitativa dalla Commissione centrale, per i pregiudizi derivanti dalla testimonianza e dall’applicazione delle misure speciali di protezione;
- una somma a titolo di mancato guadagno per chi abbia cessato l’attività lavorativa nella località di provenienza;
- l’acquisizione al patrimonio dello Stato, al valore di mercato, di immobili di proprietà degli interessati quando il trasferimento definitivo in località protetta o l’impossibilità di vendita sul libero mercato ne giustifichino l’intervento.
Trattamenti di dati personali necessari alla concessione dei benefici
La determinazione delle misure economiche richiede verifiche sui dati reddituali e patrimoniali degli interessati. L’assegno periodico è calcolato sulla base dei dati reddituali risultanti presso l’Agenzia delle Entrate nel triennio precedente all’ammissione, al netto del debito d’imposta. In caso di riacquisto, anche parziale, della capacità economica, l’assegno può essere rideterminato o revocato, sulla base di quanto autonomamente percepito e dei coefficienti stabiliti dalla Commissione centrale.
Per l’indennizzo previsto dall’articolo 7, la Commissione tiene conto della durata della sottoposizione al piano provvisorio o alle misure speciali, della composizione del nucleo familiare, delle condizioni economiche preesistenti e delle provvidenze già riconosciute. Possono assumere rilievo anche la presenza nel nucleo di minori, anziani, persone con disabilità o persone affette da gravi patologie. La Commissione può avvalersi di altre amministrazioni ed enti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza abbia stipulato accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per il mancato guadagno disciplinato dall’articolo 8, la Commissione centrale deve considerare i dati reddituali e patrimoniali relativi al triennio precedente all’ammissione ai piani provvisori o alle misure speciali. Il Servizio centrale di protezione deve acquisire tali dati presso l’Agenzia delle Entrate al momento dell’ammissione alle misure, con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati e il rispetto dei parametri di sicurezza.
Garanzie di segretezza e sicurezza
Il Garante sottolinea che la materia è caratterizzata da obblighi particolarmente stringenti di segretezza e riservatezza, in ragione della necessità di proteggere i testimoni di giustizia e gli altri soggetti tutelati. La legge n. 6/2018 prevede, in particolare all’articolo 5, una tutela rafforzata della riservatezza degli interessati.
Il Ministero dell’interno ha rappresentato che, nella gestione ordinaria dei testimoni di giustizia, sono già applicate procedure specifiche per assicurare la massima riservatezza delle informazioni, anche attraverso:
- misure di classificazione delle informazioni finalizzate a garantirne la segretezza;
- accessi informatici agli archivi subordinati a un preventivo nullaosta di sicurezza;
- procedure per la gestione protetta dei dati presenti nelle banche dati istituzionali dell’Agenzia delle Entrate.
Il Garante considera tali cautele coerenti con la particolare natura dei dati trattati e con il contesto di rischio nel quale vengono effettuate le verifiche. Rileva inoltre che la considerazione del triennio precedente per l’accertamento delle condizioni economiche trova riscontro anche in altre discipline, tra cui l’articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile e gli articoli 67, 75 e 283 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Valutazioni e condizione del Garante
Nel complesso, lo schema è ritenuto sostanzialmente coerente con la disciplina primaria della legge n. 6/2018. I profili più delicati riguardano le verifiche sui presupposti per il riconoscimento dei benefici e i conseguenti trattamenti di dati personali, in particolare reddituali e patrimoniali.
Il Garante ha tuttavia ritenuto necessario integrare gli articoli 7 e 8. Le disposizioni dovranno rinviare a un atto subordinato la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alle misure di sicurezza del trattamento. Secondo il Garante, tale tecnica normativa consente di mantenere una disciplina adeguatamente flessibile e di aggiornarla più agevolmente in futuro, tenendo conto della mutevolezza e della particolare complessità del contesto di protezione.
Conclusioni
Il Garante ha espresso, con il provvedimento n. 546 del 23 luglio 2026, parere favorevole con condizione sullo schema di regolamento. La condizione consiste nell’integrazione degli articoli 7 e 8 con un rinvio a un atto subordinato destinato a disciplinare le misure di sicurezza applicabili ai trattamenti effettuati per accertare i requisiti economici e patrimoniali e per determinare le misure di sostegno.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
Lo schema attua gli articoli 6 e 24 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, nell’ambito della disciplina regolamentare prevista dall’articolo 26 della medesima legge. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR, con riferimento ai trattamenti necessari per riconoscere le misure di sostegno economico.
Misure economiche disciplinate
Il regolamento prevede, tra l’altro, assegni periodici parametrati ai redditi del triennio precedente, sistemazione alloggiativa, spese sanitarie private per ragioni di sicurezza o riservatezza, assistenza legale, indennizzi forfetari, somme per mancato guadagno e acquisizione al patrimonio dello Stato di immobili non vendibili o situati in località protette.
Trattamenti di dati reddituali e patrimoniali
Per la quantificazione di assegni, indennizzi e mancato guadagno sono utilizzati dati reddituali e patrimoniali, principalmente riferiti al triennio precedente all’ammissione alle misure di protezione. Lo schema prevede acquisizioni presso l’Agenzia delle Entrate e verifiche con altre amministrazioni.
Segretezza, riservatezza e sicurezza
Il Garante riconosce la particolare delicatezza del contesto, già caratterizzato da obblighi di segretezza e da una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 6/2018. Sono rilevanti la classificazione delle informazioni, il nullaosta di sicurezza per l’accesso alle banche dati e procedure idonee a proteggere le informazioni.
Condizione posta dal Garante
Gli articoli 7 e 8 devono essere integrati prevedendo il rinvio a un atto subordinato per disciplinare in dettaglio le misure di sicurezza del trattamento. Il rinvio è ritenuto necessario per consentire l’aggiornamento flessibile delle misure in relazione alla mutevolezza e complessità del contesto operativo.
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