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Legge

L.R. Marche 7/2023

Disposizioni concernenti l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2023Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Regione, l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, il procedimento unico di gara, i requisiti dei partecipanti, il regime delle opere e dei beni, i canoni e la loro destinazione. I canoni si applicano dal 1° gennaio 2024; il testo contiene anche norme transitorie, sanzioni e disposizioni finanziarie.

Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e canoni in Regione

Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e disciplina dei canoni in Regione

La legge regionale disciplina, nel rispetto della normativa statale, europea e degli accordi internazionali, l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nel territorio regionale e la determinazione dei canoni correlati. La disciplina mira a favorire fonti rinnovabili, uso sostenibile dell’acqua e interventi ambientali sui bacini idrografici.

Oggetto, finalità e ambito della disciplina

L’atto regola:

  • le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
  • la determinazione del canone dovuto per tali concessioni.

Le finalità dichiarate sono lo sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo e sostenibile delle risorse idriche e il risanamento/miglioramento ambientale dei bacini idrografici interessati.

Concessioni interregionali e competenza amministrativa

Per le grandi derivazioni che interessano il territorio di due o più Regioni, la competenza amministrativa per l’assegnazione spetta alla Regione nel cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione. La Regione stipula intese con le Regioni interessate per definire i rapporti necessari all’assegnazione della concessione e all’utilizzo delle acque e delle opere acquisite.

Regime delle opere, dei beni e degli indennizzi alla scadenza

Alla scadenza della concessione, o negli altri casi di cessazione previsti dalla disciplina richiamata, le opere principali passano senza compenso in proprietà della Regione, in stato di regolare funzionamento e previa presa in consegna formale.

Le opere passate in proprietà:

  • restano destinate al medesimo utilizzo, salvo prevalente interesse pubblico per usi diversi dall’idroelettrico;
  • restano nel possesso e nella custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo concessionario, per garantire continuità di esercizio.

Se il concessionario uscente ha eseguito, a proprie spese e durante la concessione, investimenti previsti o autorizzati, gli spetta, alla riassegnazione, un indennizzo corrisposto dal subentrante pari al valore non ammortizzato, determinato sulla base dei dati contabili o di perizia asseverata, ferma la disciplina statale richiamata.

Per i beni diversi da quelli che passano gratuitamente alla Regione e destinati a essere utilizzati nel progetto di concessione, si applica la disciplina statale sull’acquisizione, con prezzo determinato secondo i criteri indicati dalla normativa statale richiamata.

Ricognizione preliminare e rapporto di fine concessione

Almeno quattro anni prima della scadenza della concessione, il concessionario uscente deve trasmettere alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione su opere, beni e rapporti giuridici collegati alla gestione.

In caso di decadenza o rinuncia, il rapporto va presentato entro 180 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza oppure contestualmente alla rinuncia.

Il rapporto deve contenere, tra l’altro:

  • inventario delle opere e dei beni soggetti alla disciplina di passaggio o acquisizione;
  • perizia asseverata su stato tecnico, funzionale, efficienza, interrimento degli invasi, consistenza aggiornata e documentazione tecnica;
  • elenco dei rapporti giuridici, prescrizioni amministrative, servitù, pesi o gravami;
  • elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ultimi 20 anni;
  • indicazione dei servizi obbligatori del gestore della rete e delle eventuali prescrizioni sulla gestione idrica e sulla produzione di energia;
  • progetto di gestione dell’invaso;
  • dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi 15 anni;
  • dati necessari alla determinazione dei valori dei beni ai fini dell’eventuale prezzo di acquisizione.

La Regione può richiedere integrazioni con termine perentorio. In caso di mancata trasmissione o mancata integrazione, può acquisire direttamente i dati a spese del concessionario uscente e valutare l’inadempimento ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione. È inoltre previsto l’obbligo di consentire accesso a luoghi, impianti e documentazione ai soggetti incaricati dalla Regione. Il rapporto è pubblicato nel procedimento, salvo opposizione motivata per segreto industriale.

Durata della concessione e valutazioni preliminari

La concessione ha durata compresa tra 20 e 40 anni, in relazione alle caratteristiche degli impianti, delle opere di derivazione e agli investimenti necessari per gli interventi di miglioramento energetico e risanamento ambientale. La durata massima può essere aumentata fino a 10 anni in relazione alla complessità della proposta e all’importo dell’investimento.

Prima di avviare la procedura, la Giunta regionale valuta, sentiti i soggetti interessati e sulla base anche del rapporto di fine concessione, se sussista un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque rispetto a quello idroelettrico. In tale valutazione considera, in particolare:

  • obiettivi di qualità dei corpi idrici;
  • approvvigionamento idrico potabile e agricolo;
  • sicurezza delle opere e dei luoghi;
  • pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica e obiettivi di copertura dei consumi da rinnovabili.

La Regione pubblica e aggiorna sul proprio sito l’elenco delle concessioni assegnate con caratteristiche e scadenze principali.

Modalità di assegnazione e forme organizzative

Se non emerge un prevalente interesse pubblico per usi diversi dall’idroelettrico, la Giunta dispone l’avvio della procedura di assegnazione, preferibilmente mediante gara ad evidenza pubblica. Sono previste anche altre modalità:

  • società a capitale misto pubblico-privato, con socio privato scelto mediante gara;
  • partenariato ai sensi del Codice dei contratti pubblici richiamato.

La gara ad evidenza pubblica è la modalità ordinaria. Le altre modalità possono essere scelte con provvedimento motivato, per specificità territoriali, tecniche ed economiche della concessione.

Se più concessioni insistono sullo stesso bacino e la gestione unitaria è opportuna, l’assegnazione può riguardare un accorpamento di più concessioni.

Società a capitale misto pubblico-privato

Quando si opta per la società mista, la Giunta può costituire società con oggetto sociale esclusivo per la gestione delle grandi derivazioni idroelettriche. La partecipazione regionale non può essere inferiore al 51% del capitale sociale. La Giunta definisce forma societaria, eventuali altri soggetti pubblici partecipanti e quota riservata al socio privato.

Procedimento unico di assegnazione: fasi, tempi e pubblicità

L’assegnazione avviene mediante un procedimento unico improntato a concorrenza, economicità, semplificazione, accelerazione, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela ambientale ed efficienza energetica.

Il procedimento è avviato:

  • almeno due anni prima della scadenza, se la concessione è in scadenza;
  • entro sei mesi dal provvedimento di decadenza o rinuncia;
  • entro 180 giorni dalla richiesta, per nuova concessione.

Il procedimento si apre con il bando e deve concludersi con il provvedimento unico di concessione entro 18 mesi.

Le fasi sono:

  • indizione e pubblicazione del bando;
  • presentazione delle istanze;
  • verifica di ammissibilità e completezza documentale;
  • commissione giudicatrice;
  • pubblicazione del progetto selezionato e consultazioni;
  • conferenza di servizi per concessione e autorizzazioni;
  • costituzione delle garanzie;
  • adozione del provvedimento unico di concessione.

Partecipano alla valutazione tutte le amministrazioni competenti a rilasciare titoli, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalle norme statali, regionali e locali.

Requisiti di partecipazione e contenuto dell’istanza

Possono partecipare i soggetti di cui alla disciplina dei contratti pubblici richiamata, purché privi delle cause di esclusione e in possesso di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata.

Per la capacità tecnica è richiesta l’aver gestito per almeno 5 anni uno o più impianti idroelettrici con potenza nominale media almeno pari a 3 MW; il bando può innalzare il requisito in relazione alla complessità e dimensione degli impianti.

Per la capacità finanziaria occorre produrre referenze di due istituti di credito o intermediari finanziari che attestino la possibilità di accesso al credito per un importo almeno pari al progetto, agli interventi e agli investimenti indicati nel bando, compresi gli importi per l’eventuale indennizzo al concessionario uscente e per l’acquisizione dei beni utilizzati dal progetto.

I requisiti sono commisurati all’oggetto della concessione e alla complessità degli interventi richiesti.

Il concessionario uscente è escluso per 5 anni se, alla cessazione della concessione, risultano inadempienze nell’esercizio della medesima.

L’istanza deve contenere:

  • dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione;
  • documentazione sui requisiti tecnici, organizzativi e finanziari;
  • impegno a costituire la garanzia richiesta in caso di aggiudicazione;
  • proposta progettuale con offerta tecnica ed economica;
  • documentazione ambientale e autorizzativa necessaria.

La proposta progettuale va presentata a livello corrispondente al progetto definitivo.

Bando di assegnazione: contenuti essenziali

Il bando disciplina in modo puntuale l’intera procedura e indica almeno:

  • durata e oggetto della concessione, con riferimento all’utenza idrica, ai limiti geografici e alla producibilità minima;
  • destinatari e finalità in base alla modalità prescelta;
  • stato di consistenza delle opere e dei beni;
  • attività e servizi funzionali all’esercizio, manutenzione e custodia, nonché eventuali opere da realizzare;
  • obblighi e limitazioni gestionali, miglioramenti energetici minimi, livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale e misure di compensazione;
  • requisiti di ordine generale e requisiti tecnici/finanziari;
  • voci e valori a base di gara per l’offerta economica e incremento del canone;
  • garanzie richieste;
  • eventuale indennizzo e prezzo base per l’acquisizione dei beni;
  • criteri di valutazione;
  • clausola sociale;
  • termini e modalità per le istanze;
  • fasi e modalità della procedura;
  • ammontare derivante dalla monetizzazione dell’energia ceduta gratuitamente;
  • obbligo di dotarsi di una sede operativa nel territorio regionale.

Il bando è corredato dallo schema di disciplinare di concessione e va pubblicato nei bollettini e giornali ufficiali richiesti dalla normativa.

Valutazione delle offerte e criteri di selezione

La selezione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando:

  • l’incremento del canone offerto;
  • la qualità dell’offerta tecnica.

La parte tecnica è valutata, tra l’altro, in base a:

  • interventi e investimenti per efficienza produttiva e innovazione tecnologica;
  • misure di miglioramento e risanamento ambientale e compensazione territoriale aggiuntive;
  • miglioramento della sicurezza delle infrastrutture;
  • gestione dell’invaso, conservazione del volume utile, pervietà degli organi di scarico e presa, riduzione degli impatti ecosistemici, ripristino del trasporto solido, uso plurimo della risorsa idrica;
  • certificazioni ambientali e di sicurezza sul lavoro;
  • risorse umane, organizzative e tecnologiche dedicate;
  • esperienza del personale addetto a sicurezza e dighe;
  • esperienza nella manutenzione e gestione operativa degli impianti;
  • esperienza nei sistemi di misura, sicurezza, teleconduzione e controllo;
  • esperienza nella custodia e presidio continuo degli impianti;
  • investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere.

L’offerta economica riguarda sia la componente fissa sia quella variabile del canone. La Regione può comunque non procedere all’assegnazione se nessuna offerta è conveniente o idonea.

Consultazioni pubbliche, conferenza di servizi e provvedimento finale

Il progetto selezionato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. Entro 45 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, la struttura regionale può chiedere integrazioni limitate agli aspetti non valutati nella selezione, con termine non superiore a 30 giorni; su richiesta motivata del proponente può concedere una sola sospensione fino a 90 giorni. Se le integrazioni non arrivano, l’istanza si intende ritirata.

Entro 10 giorni dalla fine della consultazione o dal ricevimento delle integrazioni, è convocata la conferenza di servizi con il proponente e le amministrazioni competenti per VIA, VIncA, autorizzazione paesaggistica e ogni altro titolo necessario.

La conclusione della conferenza assume la forma del provvedimento unico di concessione, che:

  • assegna la concessione;
  • comprende la VIA e tutti i titoli abilitativi necessari;
  • può valere come variante urbanistica se occorre;
  • definisce la durata della concessione;
  • è pubblicato nei canali ufficiali e registrato nel catasto regionale dei prelievi.

Se la procedura si chiude negativamente o l’istanza viene archiviata, si scorre la graduatoria e si pubblica la proposta successiva, salvo ostacoli comuni. Se non vi sono proposte utili, il concessionario uscente continua l’esercizio fino alla conclusione della nuova procedura.

Obblighi gestionali, miglioramenti energetici e ambientali

I progetti devono rispettare specifici obblighi e limitazioni gestionali legati a:

  • sicurezza delle persone, del territorio e degli sbarramenti, anche per la laminazione delle piene;
  • utilizzo plurimo delle acque invasate per usi diversi, sostegno delle portate e dei livelli dei laghi, riduzione degli effetti delle variazioni di portata e gestione di crisi idriche;
  • cessione di acque in situazioni straordinarie, anche per protezione civile, calamità e incendi;
  • recupero o mantenimento della capacità utile di invaso mediante gestione dei sedimenti;
  • miglioramento della modulazione dei rilasci e garanzia di deflussi ecologici.

I miglioramenti energetici minimi riguardano:

  • incremento della producibilità o della potenza;
  • incremento della potenza nominale mediante miglior uso della risorsa idrica e aumento del salto utile;
  • aumento della capacità di regolazione e modulazione della produzione, anche tramite pompaggio o bacini di accumulo.

I livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale riguardano:

  • continuità fluviale;
  • modalità di rilascio delle portate a valle e tutela delle biocenosi, nel rispetto del deflusso ecologico;
  • mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche;
  • tutela dell’ecosistema, della natura, della biodiversità e del paesaggio.

Misure di compensazione ambientale e territoriale

Le compensazioni non possono essere solo patrimoniali o economiche. Devono essere destinate ai territori dei comuni interessati dalla derivazione, tra punto di presa e punto di restituzione, e garantire l’equilibrio economico-finanziario del progetto.

Possono riguardare:

  • ripristino ambientale e tutela di ecosistemi e siti naturali;
  • riassetto territoriale e paesaggistico;
  • risparmio ed efficienza energetica;
  • conservazione di specie e habitat;
  • valorizzazione turistica e infrastrutturale.

Clausole sociali e tutela dell’occupazione

Le procedure devono prevedere clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi UE. Il concessionario applica i contratti collettivi di settore richiamati dalla normativa sul lavoro.

Cessione gratuita di energia e sua monetizzazione

I concessionari devono corrispondere annualmente alla Regione una somma equivalente al valore dell’energia corrispondente a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il 50% di tali risorse è destinato a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.

La monetizzazione si applica insieme alla componente variabile del canone e viene calcolata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto, determinato a consuntivo su base annua.

La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, definisce tipologie di servizi e categorie di utenti beneficiari, nonché i criteri di riparto.

Canone di concessione: struttura, aggiornamento, scadenze e canone aggiuntivo

Il canone annuo è composto da una componente fissa e da una componente variabile.

La componente fissa è pari a 40 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione ed è aggiornata dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni anno se l’indice ISTAT di riferimento varia almeno del 5%.

La componente variabile è pari al 2,5% della somma, calcolata a consuntivo su base semestrale, dei prodotti tra energia immessa in rete e prezzo zonale orario del Mercato del Giorno Prima. La monetizzazione dell’energia gratuita riduce la componente variabile in misura corrispondente.

L’offerta economica in gara incide sia sulla componente fissa sia sulla percentuale relativa alla componente variabile.

La Giunta può stipulare convenzioni con TERNA e, se necessario, con il GSE per acquisire dati utili.

Le scadenze di pagamento sono:

  • componente fissa: entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
  • componente variabile: entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 31 marzo dell’anno successivo per il secondo semestre.

La Giunta può imporre l’installazione e il mantenimento di apparecchiature di misura e può effettuare controlli.

Fino all’assegnazione della nuova concessione, il concessionario scaduto versa inoltre un canone aggiuntivo di 30 euro per kW di potenza nominale media, con pagamento semestrale entro il 28 febbraio e il 31 agosto.

Garanzie a tutela dell’adempimento

L’assegnatario deve depositare una cauzione, anche fideiussoria bancaria o assicurativa, pari ad almeno tre annualità della componente fissa del canone. La garanzia:

  • è rivalutata ogni 5 anni in base all’indice ISTAT;
  • resta vincolata per tutta la durata della concessione;
  • è restituita alla scadenza se nulla osta, oppure incamerata in caso di decadenza, rinuncia o inadempimento.

Il bando stabilisce l’importo della cauzione.

Destinazione degli introiti derivanti dalle concessioni

Gli introiti sono ripartiti annualmente come segue:

  • 50% per interventi regionali su energie rinnovabili, comunità energetiche, efficientamento energetico degli edifici e delle strutture pubbliche, pubblica illuminazione, smart grid, resilienza della rete e riduzione della povertà energetica;
  • 45% ai comuni territorialmente interessati, compresi quelli nei bacini imbriferi montani, per interventi di riduzione degli svantaggi sociali, economici, territoriali e infrastrutturali, prevenzione del rischio idrogeologico e incendi, manutenzione del territorio, viabilità, trasporti, mobilità sostenibile, sentieristica e cammini regionali, vocazioni agricole, produttive e turistiche;
  • 5% per misure del piano regionale di tutela delle acque per la tutela e il ripristino ambientale dei corpi idrici interessati.

La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e, per la quota del 50%, la Giunta individua iniziative, beneficiari e criteri di utilizzo.

Cessazione, sanzioni e regime di continuità

Le concessioni cessano per scadenza, decadenza o rinuncia nei casi richiamati dalla disciplina regionale sulle derivazioni.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • mancata trasmissione del rapporto di fine concessione: da 25.000 a 250.000 euro per ogni semestre di ritardo;
  • mancata integrazione del rapporto: da 15.000 a 50.000 euro per ogni semestre di ritardo;
  • mancata realizzazione o esecuzione parziale/non conforme della proposta progettuale: da 150.000 a 400.000 euro per ogni semestre di ritardo;
  • mancato pagamento entro il 31 dicembre di una o entrambe le rate del canone o del canone aggiuntivo: incremento del 50% dell’importo non pagato nell’annualità successiva.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa una relazione triennale sugli effetti finanziari ed economici della legge e sullo stato di attuazione, con particolare riguardo all’incremento della produzione da fonti rinnovabili e al miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici interessati.

Disposizioni finanziarie e decorrenza dei canoni

Le maggiori entrate derivanti da cessione gratuita di energia e canoni sono iscritte nel bilancio regionale secondo le quantificazioni indicate per gli anni 2024, 2025 e 2026, con ripartizione delle relative quote di spesa sulle missioni e programmi competenti.

I canoni si applicano dal 1° gennaio 2024. La Giunta adotta entro 180 giorni la deliberazione relativa alla monetizzazione dell’energia gratuita. Per il biennio 2024/2025 le quote di destinazione degli introiti sono calcolate sulle maggiori entrate da canoni al netto di quelle già iscritte in bilancio. Per gli esercizi successivi provvedono le leggi di bilancio annuali.

Norme residue di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato, resta ferma la normativa statale e regionale di settore vigente.

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