R.R. Lombardia 9/2004
Regolamento per l’attuazione degli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dei consorzi dei circoli cooperativi previsti dalla L.R. n. 21/2003– Norme per la cooperazione in Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Lombardia 23 novembre 2004, n. 9 disciplina requisiti, domande, concessione, erogazione, controlli e revoca dei contributi ai consorzi regionali dei circoli cooperativi per acquistare, ristrutturare e attrezzare sedi dei singoli circoli. I contributi, entro il regime de minimis, sono concessi con decisione annuale della Giunta e non possono superare il 30% della spesa rendicontata.
Contributi ai consorzi dei circoli cooperativi lombardi
Contributi ai consorzi dei circoli cooperativi in Lombardia
Il regolamento attua la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 21 in materia di cooperazione e disciplina gli interventi regionali a sostegno dei consorzi regionali dei circoli cooperativi. La finalità è agevolare l’acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature destinate ai singoli circoli aderenti, nei limiti della disciplina sugli aiuti di importanza minore.
Ambito soggettivo e destinatari
I beneficiari formali del contributo sono i consorzi regionali dei circoli cooperativi. Per il loro tramite, le risorse sono destinate ai singoli circoli cooperativi che:
- svolgono direttamente o indirettamente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar o trattoria;
- svolgono una rilevante azione sociale attraverso iniziative ricreative, culturali, sportive e del tempo libero.
Interventi finanziabili
L’intervento regionale consiste nella concessione di contributi per l’acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività sociale dei circoli aderenti. Sono ammissibili, in particolare:
- l’acquisto del suolo su cui insistono i locali adibiti o da adibire all’attività sociale;
- l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione e l’ampliamento dei locali;
- la predisposizione, il rinnovo e l’ampliamento di attrezzature e arredi.
L’importo del contributo è comunque soggetto al limite degli aiuti de minimis previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001.
Programmazione annuale e presentazione delle domande
La Giunta regionale, con deliberazione annuale, definisce nell’ambito delle risorse disponibili:
- le priorità e i criteri di riparto dei fondi;
- le modalità e il termine per la presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione dei contributi.
Il termine per la presentazione non può superare 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le domande sono presentate dai presidenti o legali rappresentanti dei consorzi, utilizzando la modulistica regionale, e devono essere accompagnate dal programma degli interventi eseguiti o da eseguirsi dai singoli circoli per i quali si chiede il contributo.
Concessione ed erogazione del contributo
La concessione e l’erogazione sono disposte dalla direzione generale regionale competente, sulla base dell’istruttoria delle domande e dei criteri fissati dalla deliberazione annuale della Giunta. Il contributo non può superare il 30% della somma rendicontata.
I consorzi, ricevute le somme, devono liquidarle ai singoli circoli beneficiari e trasmettere alla Regione copia degli atti di liquidazione entro 30 giorni dalla loro adozione.
Controlli, conservazione documentale e revoca
I consorzi sono responsabili del controllo amministrativo e contabile e del corretto utilizzo del contributo da parte dei singoli circoli; devono inoltre conservare per almeno 3 anni dalla data del provvedimento regionale di erogazione la documentazione analitica relativa agli interventi e al contributo ricevuto.
La Regione svolge funzioni di vigilanza e può verificare la realizzazione degli interventi e la correttezza della spesa mediante controllo documentale analitico su un campione casuale di circoli, richiedendo documentazione originale o copia conforme e, se necessario, effettuando sopralluoghi.
Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi o le violazioni della normativa vigente comportano la revoca del contributo e la restituzione delle somme percepite con gli interessi legali. Prima della revoca la Regione deve comunicare i motivi al consorzio e concedere almeno 30 giorni per le controdeduzioni.
Le somme da restituire devono essere versate all’entrata del bilancio regionale entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca; in difetto, la Regione può recuperarle su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.
Disposizioni finali e monitoraggio
Per gli ulteriori adempimenti attuativi provvede la Giunta regionale o la struttura regionale competente, secondo le rispettive attribuzioni. Nella relazione annuale sullo stato di attuazione della L.R. 21/2003 sono indicati i riparti effettuati e i casi di revoca.
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