L.R. Lombardia 31/2004
"Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia l’applicazione della sanatoria edilizia prevista dal DL 269/2003, con specifiche estensioni, esclusioni e regole su vincoli, aree protette e contributi di costruzione. Prevede termini per valutazione di incidenza e per la disciplina comunale degli oneri, ma riguarda una procedura straordinaria ormai riferita alla sanatoria 2003-2004.
Disposizioni regionali lombarde sulla sanatoria degli illeciti edilizi
Disposizioni regionali lombarde in materia di illeciti edilizi
La legge regionale lombarda disciplina l’applicazione sul territorio della Regione della sanatoria straordinaria degli abusi edilizi prevista dalla normativa statale del 2003-2004, introducendo alcune precisazioni su tipologie ammesse, esclusioni, aree vincolate e contributi dovuti. Il provvedimento opera quindi solo nell’ambito della procedura di condono richiamata e per i relativi termini.
Ambito di applicazione della sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32 del DL 269/2003, come modificato dal DL 168/2004, si applica in Lombardia secondo la disciplina sostanziale e procedurale dello stesso articolo 32 e dei relativi allegati, salvo le deroghe regionali espressamente previste.
Sono inoltre ammesse alla sanatoria, per gli immobili situati in aree non soggette ai vincoli richiamati dalla normativa statale, anche le tipologie di illecito n. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al DL 269/2003.
Le domande di sanatoria già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 168/2004 restano valide anche quanto all’anticipazione degli oneri concessori; per la loro definizione non si applicano le disposizioni regionali sull’anticipazione, mentre l’ammontare complessivo degli oneri è determinato secondo le modalità regionali sul contributo di costruzione.
Esclusioni e limiti oggettivi
La legge pone limiti alla sanatoria per alcune opere abusive.
In particolare, non sono sanabili le nuove costruzioni, residenziali e non, realizzate senza titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della legge, salvo gli ampliamenti entro il limite massimo del 20% della volumetria originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi. Restano escluse da tale limitazione le strutture pertinenziali prive di autonoma funzionalità.
Non sono inoltre sanabili i mutamenti di destinazione d’uso superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare, se non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla stessa data.
Nei complessi ricettivi all’aria aperta non sono sanabili i preingressi e gli allestimenti di pernottamento mobili che abbiano perso i requisiti di mobilità previsti dalla normativa regionale di settore.
Aree demaniali, parchi e aree naturali protette
Nelle aree demaniali e nelle aree a parco regionale, salvo le zone rinviate alla pianificazione comunale, sono sanabili solo le opere abusive riconducibili alla tipologia di illecito n. 6.
Nelle aree a parco naturale, nelle riserve naturali e nei monumenti naturali, la sanatoria è ancora più restrittiva: sono sanabili soltanto le opere di tipologia n. 6 limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.
Vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici; Rete Natura 2000
Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela di interessi idrogeologici, falde acquifere, beni ambientali e paesaggistici, le opere abusive non sono comunque sanabili quando il vincolo comporti inedificabilità assoluta ed sia stato imposto prima dell’esecuzione delle opere.
Per le opere abusive realizzate in tali aree, nei casi non esclusi, si applica la disciplina dell’articolo 32 della legge n. 47/1985.
Per le aree soggette alla disciplina del DPR 357/1997, la sanatoria è subordinata all’esito positivo della valutazione di incidenza. La valutazione deve essere allegata alla domanda oppure prodotta entro il 30 settembre 2005; se comunicata al Comune dopo il 30 giugno 2005, il termine previsto dalla normativa statale decorre dalla data di comunicazione.
Contributo di costruzione e oneri concessori
Il Comune, con deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisce termini e modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria e del contributo sul costo di costruzione nei casi previsti.
Nella medesima deliberazione il Comune può anche incrementare gli oneri di urbanizzazione relativi alle tipologie di illecito n. 1, 2 e 3, rispettivamente fino al 50%, 30% e 20%.
Può inoltre prevedere che una quota non superiore al 50% degli oneri di urbanizzazione, calcolati presuntivamente dal richiedente, sia versata all’atto della domanda a titolo di anticipazione.
Per le domande presentate prima della deliberazione comunale, l’eventuale conguaglio dell’anticipazione va versato entro 20 giorni dalla deliberazione stessa.
L’importo definitivo degli oneri è determinato dal Comune nel titolo abilitativo in sanatoria, oppure direttamente dal richiedente nei casi in cui operi la disciplina statale speciale sul perfezionamento del procedimento, salva la possibilità di successivo conguaglio.
Il contributo sul costo di costruzione è dovuto soltanto per le opere abusive di tipologia n. 1, 2 e 3 realizzate dopo il 29 gennaio 1977.
Gli oneri e il contributo sono calcolati applicando le tariffe vigenti al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria.
Se il Comune non adotta la deliberazione nei termini, il contributo di costruzione deve essere corrisposto per intero al perfezionamento del procedimento.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Le disposizioni hanno natura strettamente legata alla procedura straordinaria di condono richiamata dalla normativa statale del 2003-2004 e ai relativi termini di presentazione e definizione delle domande.
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