Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 8/2004

Regolamento per la concessione dei contributi agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute, previsti dalla L.R. n. 21/2003– Norme per la cooperazione in Lombardia

Normativa regionaleR.R. Lombardia 8/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Lombardia i requisiti, le domande, la concessione, l’erogazione, i controlli e la revoca dei contributi destinati agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative riconosciute. La Giunta definisce annualmente attività prioritarie, criteri di riparto e termini; il sostegno riguarda attività di promozione e assistenza, con esclusione delle spese di gestione ordinarie.

Contributi regionali agli organismi cooperativi lombardi

Contributi agli organismi regionali delle associazioni cooperative in Lombardia

Il regolamento attua la L.R. Lombardia n. 21/2003 e disciplina i contributi regionali destinati agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio lombardo e definisce requisiti, ammissibilità, modalità di concessione ed erogazione, nonché controlli e revoca.

Soggetti beneficiari e finalità degli interventi

Possono accedere ai contributi gli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute. Il finanziamento è finalizzato a sostenere attività di promozione e assistenza delle cooperative previste dalla L.R. 21/2003, svolte direttamente dai beneficiari oppure da enti o strutture da essi delegati.

Spese ammissibili e limiti del contributo

Ai fini del contributo sono considerate ammissibili le spese connesse alle attività di promozione e assistenza finanziate. Sono invece escluse le spese di gestione ordinaria dei beneficiari e dei soggetti delegati, quali affitti, utenze e costo del personale, salvo il personale direttamente impiegato per la realizzazione degli interventi finanziabili ai sensi della L.R. 21/2003.

Procedura di accesso e criteri di riparto

Ogni anno la Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, stabilisce con deliberazione:

  • le attività prioritarie e i criteri di riparto delle risorse stanziate;
  • le modalità e il termine per la presentazione delle domande, che non può comunque superare 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  • le modalità di erogazione dei contributi.

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’organismo beneficiario, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione. La concessione e l’erogazione sono disposte dalla direzione generale regionale competente, dopo l’esame delle domande pervenute.

Controlli, documentazione e revoca

Per tre anni dalla data del provvedimento di erogazione, il beneficiario deve conservare e mettere a disposizione della Regione, su richiesta, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto, pena la revoca. La Regione può inoltre verificare direttamente la realizzazione degli interventi e la correttezza e veridicità della spesa, anche mediante sopralluoghi.

Costituiscono causa di revoca il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi e le violazioni della normativa vigente. In tali casi il beneficiario deve restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità.

Prima della revoca la Regione comunica i motivi e assegna un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, se le osservazioni non sono accolte, viene adottato il provvedimento dirigenziale di revoca. Le somme revocate devono essere versate all’entrata del bilancio regionale entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento; in caso di mancato versamento, la Regione può compensare il credito con future erogazioni di qualsiasi natura.

Disposizioni attuative e monitoraggio

Gli ulteriori adempimenti attuativi sono rimessi, secondo le rispettive competenze, alla Giunta regionale o alla struttura regionale competente. I riparti effettuati e i casi di revoca devono essere evidenziati nella relazione annuale sullo stato di attuazione della L.R. 21/2003 presentata dalla Giunta al Consiglio regionale, sentita la consulta prevista dalla stessa legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.