Messaggio numero 39791 del 7-12-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce che il beneficio pensionistico per esposizione all'amianto ex art. 13 L. 257/1992 non si applica agli spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale; è riconoscibile solo per attività subordinata con iscrizione all'AGO, su pensioni non a carico del Fondo.
Benefici pensionistici amianto per spedizionieri doganali già iscritti al Fondo soppresso
Benefici pensionistici per esposizione all'amianto e spedizionieri doganali
Il documento fornisce un chiarimento interpretativo dell'INPS, sulla base del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, circa l'applicabilità dei benefici pensionistici per esposizione all'amianto agli spedizionieri doganali.
Quadro normativo richiamato
Viene richiamato l'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto. Il messaggio considera inoltre il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16 luglio 1997, n. 230.
Ambito soggettivo escluso
Il Ministero del lavoro ha precisato che le disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 257/1992 devono intendersi riferite ai soli lavoratori dipendenti. Poiché il Fondo soppresso riguardava soggetti iscritti agli albi delle libere professioni, l'eventuale estensione agli spedizionieri doganali non può essere ricavata in via interpretativa, ma richiede una modifica della normativa vigente.
In coerenza con quanto già affermato per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani, viene quindi esclusa la possibilità di riconoscere il beneficio per l'esposizione all'amianto riferita ad attività svolta quale spedizioniere doganale con iscrizione al soppresso Fondo.
Casi in cui il beneficio è riconosciuto
Il messaggio precisa invece che il beneficio può essere riconosciuto per i periodi di esposizione all'amianto relativi ad attività subordinata di spedizioniere doganale, purché il lavoratore sia iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la pensione non sia a carico del soppresso Fondo.
Irrilevanza della posizione al momento di entrata in vigore della legge
Viene altresì chiarito che, ai fini del riconoscimento del beneficio per esposizione riferita ad attività subordinata, non assume rilievo il fatto che alla data di entrata in vigore della legge gli interessati svolgessero attività di spedizioniere doganale. Ciò che rileva è che l'esposizione sia maturata durante un rapporto di lavoro subordinato e che la pensione non gravi sul soppresso Fondo.
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