Cassazione Penale, Sentenza n. 15046/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per ricettazione contestando: 1) un presunto vizio formale perché la Corte di appello avrebbe indicato nel dispositivo una data errata (23/09/2024 anziché 24/09/2024); 2) la mancata prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni (computer e materiale elettronico) trovati nella sua abitazione, sostenendo di averli ricevuti gratuitamente da un terzo; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'assenza di precedenti; 4) la totale mancanza di motivazione quanto alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi come manifestamente infondati: il vizio di data è un mero errore materiale (l'udienza si è tenuta il 24/09/2024), la responsabilità è adeguatamente motivata con il ritrovamento in casa di più beni di provenienza furtiva e l'assenza di una giustificazione verosimile (principio giurisprudenziale che il possesso ingiustificato può dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita), e la richiesta di attenuanti generiche in appello era troppo generica e dunque inammissibile. È stato invece accolto il quarto motivo: la Corte territoriale non ha motivato il diniego della sospensione condizionale della pena richiesta in appello; per questo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sulla concessione del beneficio. La pronuncia precisa inoltre che la sentenza annullata non ha comportato la prescrizione del reato (termini di sospensione già conteggiati) e che la prescrizione maturerà il 28/07/2025 se non intervengono altri eventi processuali.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La sentenza applica il principio secondo cui il possesso di beni di provenienza furtiva, senza una plausibile giustificazione, consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza illecita, elemento soggettivo del reato di ricettazione.
art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)
La decisione rileva che la mancata motivazione sul diniego del beneficio impone l'annullamento e il rinvio per consentire al giudice del merito di valutare adeguatamente la richiesta in base ai criteri legislativi per la sospensione condizionale.
Principio di giurisprudenza della Corte di legittimità (richiamato: Sez. 2, n. 20193/2017; Sez. 2, n. 52271/2016; Sez. 1, n. 13599/2012)
La giurisprudenza consolidata afferma che il ritrovamento del bene di provenienza illecita in capo a un soggetto, combinato con l'assenza di una giustificazione credibile, è indizio idoneo a provare la consapevolezza richiesta per la ricettazione.
Massime di principio
- Un errore materiale nella data della sentenza (es. indicazione errata in calce al dispositivo) non invalida l'atto se dagli atti risulta chiaramente la data reale dell'udienza.
- Il semplice possesso, specialmente se in abitazione privata, di più beni riconducibili a furti e privi di plausibile giustificazione può essere valutato come prova indiretta della consapevolezza della loro provenienza illecita e fondare una condanna per ricettazione.
- Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti devono essere formulate con sufficiente specificità: domande vaghe o meramente generiche in appello possono essere ritenute inammissibili.
- Se il giudice non si pronuncia o non motiva adeguatamente su una specifica istanza difensiva rilevante (es. sospensione condizionale della pena), la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e rinviare per una nuova valutazione di merito.
- L'annullamento parziale della sentenza per omissione motivazionale non comporta automaticamente la prescrizione del reato; occorre verificare i termini di prescrizione e le sospensioni intervenute nel corso del procedimento.
Testo integrale
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