Cassazione Civile, Ordinanza n. 12432/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, documentata da entrambe, e dell'adempimento degli obblighi pattuiti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, accogliendo la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite. Ha altresì escluso la debenza del c.d. doppio contributo in ragione della natura della pronuncia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, all'esito di verifiche fiscali e di questionario relativo all'anno d'imposta 2012, aveva notificato alla società un avviso di accertamento IRES per maggior reddito, contestando l'incongruità dei prezzi di trasferimento applicati in operazioni infragruppo aventi ad oggetto il diritto di utilizzo della capacità di una Merchant Line per il trasporto di energia elettrica tra Italia e Svizzera. La società aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso, e poi aveva proposto appello, respinto dalla CTR Lombardia. In cassazione la società ha proposto sei motivi, ma nelle more le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e hanno comunicato l'intervenuta transazione con avvenuto pagamento degli importi pattuiti; la società ha quindi rinunciato al ricorso e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso e la sopravvenuta conciliazione comportano la definizione del giudizio senza esame dei motivi, con declaratoria di estinzione e cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In presenza di estinzione del giudizio per conciliazione/cessazione della materia del contendere, la Corte esclude la debenza del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti documentano una conciliazione o transazione che definisce integralmente la lite e l'adempimento degli obblighi pattuiti, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione consensuale della controversia consente la compensazione integrale delle spese di lite, ove richiesta dalle parti e coerente con l'andamento del processo.
- La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non determina l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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