Deliberazione n. 286 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente per impedire la diffusione, su Facebook, Instagram e Google-YouTube, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure riguardano l’adozione immediata di interventi tecnici per bloccare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in via accessoria, la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori e con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nella riunione del 9 maggio 2024, due provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata in relazione al rischio di diffusione, su piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito rientrante nell’ambito del c.d. revenge porn.
Quadro normativo e procedimento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 e convertito dalla l. n. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e destinatari
La segnalazione, protocollata con numero omissato nel testo, chiedeva l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook, Instagram e Google-YouTube. Sulla base della verifica preliminare di compatibilità con l’art. 144-bis, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 195 e 196 del 7 maggio 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
Misure urgenti impartite
Le misure disposte in via d’urgenza sono state due:
- l’ingiunzione ai destinatari di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non riporta ulteriori statuizioni, non menziona contestazioni sanzionatorie e non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria.
Punti principali
Origine della segnalazione e potere del Garante
La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Google-YouTube. Il provvedimento si colloca nell’ambito della procedura speciale prevista per il c.d. revenge porn, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 195 e 196 del 7 maggio 2024. Tali misure sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme mediante note del medesimo giorno.
Misure ingiunte e prescrizioni
Ai destinatari Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 9 maggio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte. Il testo non contiene ulteriori valutazioni nel merito né una sanzione pecuniaria.
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