Cassazione Penale, Sentenza n. 14183/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Romano ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona che, con provvedimento del 6 novembre 2024, aveva respinto la sua richiesta di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354). Il ricorrente, assistito dall'avv. Franco Ledda, articolava tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per come il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'affidamento in prova, non avendo valutato adeguatamente il progetto rieducativo prospettato; (2) criticava l'uso delle sanzioni disciplinari e della presunta mancanza di collaborazione come elementi negativi, e segnalava un errore materiale nella parte iniziale dell'ordinanza che parlava di detenzione domiciliare invece che di affidamento in prova; (3) lamentava la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della documentazione allegata il 18 ottobre 2024, finalizzata a dimostrare l'assenza di collegamenti del ricorrente con l'ambiente criminale di provenienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato correttamente, alla luce degli elementi disponibili, il percorso trattamentale e il comportamento intramurario del condannato: il giudizio prognostico negativo era fondato sulla spiccata personalità criminale del ricorrente, confermata da cinque sanzioni disciplinari subite durante la detenzione e dall'inserimento effettivo del ricorrente nell'area criminale denominata "Cosa Nostra Tiburtina", nonché dalla gravità dei reati (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) per i quali era stato condannato. La Corte ha escluso che l'errore formale sulla menzione della detenzione domiciliare fosse rilevante (lapsus calami) e ha ritenuto la documentazione difensiva tardiva o di valore recessivo rispetto ai dati processuali preesistenti. Ha quindi confermato la correttezza del percorso argomentativo del Tribunale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte richiama il principio che la concessione richiede valutazione prognostica basata sulla natura dei reati e sui comportamenti successivi del condannato
art. 3, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 1992
art. 3, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 1992
Richiamata in sede di doglianza ma ritenuta irrilevante rispetto al complesso dei dati processuali; la Corte ritiene che l'entrata in vigore della disposizione non alteri la valutazione prognostica compiuta dal Tribunale
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La gravità dei reati di stupefacenti per cui il ricorrente è stato condannato è considerata elemento rilevante nel giudizio prognostico negativo sulla concessione del beneficio
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 e altri precedenti)
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306
Principio consolidato che, ai fini della concessione del beneficio penitenziario, oltre alla natura e gravità del reato, è indispensabile la valutazione della condotta successiva e della presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole; questa linea interpretativa è stata applicata nel caso concreto
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione prognostica complessiva: si prende in considerazione non solo la natura e gravità del reato, ma anche i comportamenti successivi del condannato durante la detenzione.
- Le sanzioni disciplinari intramurarie hanno rilevanza significativa e possono corroborare un giudizio prognostico negativo se indicano persistenti comportamenti contrari al percorso rieducativo.
- L'appartenenza o l'inserimento in contesti criminali ad elevata pericolosità costituisce un elemento rilevante e può ostare alla concessione del beneficio.
- Documenti o memorie difensive presentati tardivamente o che risultano contrastanti rispetto al compendio probatorio processuale hanno un valore dimostrativo recessivo e possono non essere idonei a modificare un giudizio già formato.
- Errori di forma o lapsus calami nella motivazione (es. richiamo a diversa misura alternativa) sono in genere ininfluenti se il percorso argomentativo sostanziale è coerente e comprensibile.
- La Corte di legittimità non provvede a una riconsiderazione di merito dei fatti: il sindacato è limitato al controllo della correttezza dell'applicazione del diritto e della logicità della motivazione del giudice di merito.
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