L.R. Molise 39/2004
Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel territorio della Regione Molise l’addizionale regionale sull’imposta di consumo del gas metano e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, individuando soggetti passivi, aliquote differenziate per uso civile e industriale, modalità di versamento, dichiarazione annuale, controlli, sanzioni e ravvedimento. Le aliquote civili e industriali sono state rimodulate dal 1° gennaio 2006.
Addizionale regionale sul gas metano e imposta sostitutiva per utenze esenti nel Molise
Addizionale regionale sul gas metano e imposta sostitutiva in Molise
La legge disciplina l’applicazione, nel territorio della Regione Molise, dell’addizionale regionale sull’imposta di consumo del gas metano usato come combustibile e della correlata imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Il testo definisce i soggetti obbligati, le aliquote, gli adempimenti dichiarativi e di versamento, nonché sanzioni e ravvedimento.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’addizionale regionale si applica al gas metano usato come combustibile nel territorio regionale, con le esclusioni previste dalla normativa statale richiamata. Per le utenze esenti dall’imposta erariale sul consumo di gas metano si applica un’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale. Sono tenuti agli adempimenti i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori.
Base imponibile e aliquote
La base imponibile è data dai metri cubi di gas metano erogati nel territorio regionale. La disciplina distingue tra usi civili e usi industriali.
Per le utenze civili, dall’entrata in vigore della legge l’aliquota è differenziata in base alla zona climatica e al Comune di ubicazione:
- Euro 0,028/mc per i Comuni di Campomarino e Termoli, in zona climatica C;
- Euro 0,021/mc per i Comuni elencati in zona climatica D;
- Euro 0,015/mc per i Comuni elencati in zona climatica E;
- Euro 0,008/mc per i Comuni di Capracotta, Pescopennataro e Vastogirardi, in zona climatica F.
Dal 1° gennaio 2006 l’aliquota per tutte le utenze industriali è fissata in Euro 0,0052/mc, salvo quelle che operano nei Comuni montani indicati dalla legge regionale 16 aprile 2003, n. 15. Con la stessa decorrenza, anche l’imposta sostitutiva per le utenze esenti è parametrata alle medesime misure previste per le utenze civili e industriali.
Versamento e cauzione
I soggetti passivi devono versare alla Regione Molise l’addizionale e l’imposta sostitutiva secondo le modalità previste dalla normativa statale richiamata. Essi devono inoltre prestare cauzione nei modi e termini previsti dalla disciplina statale; la cauzione può essere sostituita da polizza fideiussoria o garanzia bancaria. Sono esonerati dalla cauzione le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le aziende municipalizzate e i soggetti già esentati dall’Amministrazione finanziaria per l’imposta erariale sul gas metano. In prima applicazione, la cauzione va prestata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Dichiarazione annuale
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione annuale di consumo, anche se non sorge debito d’imposta. La dichiarazione va trasmessa alla struttura regionale competente in materia tributaria entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Accertamento, riscossione e prescrizione
La struttura regionale competente cura accertamento, liquidazione, riscossione e contabilizzazione del tributo. Per accertamento, sanzioni e riscossione coattiva si applicano le norme statali richiamate in materia di accise e sanzioni tributarie. L’azione della Regione per il recupero del tributo si prescrive nello stesso termine previsto per il recupero dell’imposta erariale sul gas metano.
Sanzioni e ravvedimento
Per la tardiva presentazione della dichiarazione annuale sono previste sanzioni progressive:
- Euro 259,00 se la dichiarazione è presentata entro 60 giorni dalla scadenza;
- Euro 387,00 se presentata tra il 61° e il 120° giorno;
- Euro 1.161,00 se presentata tra il 121° e il 240° giorno;
- Euro 1.549,00 se la dichiarazione è omessa o presentata oltre il 240° giorno.
Per omesso o insufficiente versamento dell’acconto mensile o del conguaglio si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre interessi legali e indennità di mora, ridotta nei casi di tempestivo adempimento entro 5 giorni secondo la disciplina richiamata. È ammesso il ravvedimento operoso per omissioni o ritardi nella dichiarazione e nei versamenti, secondo la disciplina statale richiamata.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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