Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 4/2005

Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 2 agosto 2002, n. 17, e 24 dicembre 2002, n. 43

Normativa regionaleL.R. Molise 4/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 4/2005 modifica la disciplina dei gruppi consiliari, aumentando gli importi dei contributi previsti dalla l.r. n. 20/1991, sopprimendo una delle voci di finanziamento e stabilendo che i contributi siano erogati in rate quadrimestrali anticipate, spendibili senza vincoli di destinazione e con riversamento delle somme non impegnate entro il 31 gennaio di ogni anno. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifica dei contributi regionali

Disposizioni per il funzionamento dei gruppi consiliari

La legge regionale del Molise 10 gennaio 2005, n. 4 interviene sulla disciplina del finanziamento e del funzionamento dei gruppi consiliari del Consiglio regionale, modificando la legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 come già ritoccata nel 2002. La disciplina riguarda esclusivamente l’ambito regionale molisano.

Modifiche agli importi dei contributi

La legge ridetermina gli importi dei contributi previsti per i gruppi consiliari:

  • la quota indicata alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. n. 20/1991 passa da Euro 1.125,00 a Euro 2.625,00;
  • alla lettera b) del medesimo comma 1, gli importi sono innalzati rispettivamente da Euro 450,00 a Euro 800,00 e da Euro 375,00 a Euro 600,00.

Soppressione di una voce di finanziamento

Viene soppressa la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale del 1991. Coerentemente, nel comma 2 del medesimo articolo, il rinvio alle lettere di finanziamento viene limitato alle sole lettere a) e b).

Modalità di erogazione e utilizzo dei contributi

I contributi spettanti ai gruppi consiliari sono erogati in rate quadrimestrali anticipate. Le somme sono spendibili senza vincoli di destinazione, quindi non risultano legate a specifiche finalità predeterminate dalla legge. È previsto inoltre un obbligo di rendicontazione finanziaria indiretta tramite riversamento alla Tesoreria regionale: entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere restituite le somme non impegnate.

Abrogazione di una disposizione previgente

La legge abroga il quarto comma dell’articolo 2 della legge regionale n. 20/1991, eliminando la relativa previsione dalla disciplina dei gruppi consiliari.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Non contiene una disciplina transitoria specifica, né limiti temporali di efficacia ulteriori rispetto alla sua entrata in vigore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.