L.R. Molise 1/2005
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25: "Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce, per la Regione Molise, che i limiti di 200 mc per le pertinenze delle abitazioni e di 500 mc per i volumi residenziali si applicano anche alle nuove costruzioni residenziali abusive, purché la costruzione non superi complessivamente 3.000 mc. È una norma di interpretazione autentica con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Interpretazione autentica dei limiti volumetrici per la sanatoria di abusi edilizi
Interpretazione autentica dei limiti volumetrici per la sanatoria edilizia
La legge regionale del Molise fornisce un’interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, relativa alla sanatoria degli abusi edilizi in attuazione della disciplina statale sul condono. Chiarisce l’estensione applicativa dei limiti volumetrici previsti per alcune tipologie di opere abusive.
Ambito applicativo e contenuto interpretativo
La disposizione stabilisce che:
- il limite di 200 metri cubi per le pertinenze delle abitazioni;
- il limite di 500 metri cubi per i volumi residenziali
si applicano anche alle opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali.
L’applicazione di tali limiti è però subordinata a una condizione essenziale: la nuova costruzione non deve superare complessivamente 3.000 metri cubi.
Effetti pratici
La legge non introduce una nuova disciplina sostanziale autonoma, ma chiarisce il significato della norma regionale del 2004, rendendo esplicito che i limiti volumetrici richiamati operano anche nel caso di nuove costruzioni residenziali abusive, entro la soglia complessiva indicata. Il chiarimento è rilevante ai fini della verifica dell’ammissibilità alla sanatoria prevista dalla normativa regionale richiamata.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Trattandosi di interpretazione autentica, opera nell’ambito della disciplina regionale di riferimento già richiamata dalla legge del 2004.
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