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Legge

L.R. Toscana 7/2019

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997.

Normativa regionaleL.R. Toscana 7/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana il rilascio di concessioni e autorizzazioni per lo sfruttamento geotermico, imponendo requisiti tecnici, ambientali e paesaggistici, monitoraggi continui e ricadute economiche locali, con revoca in caso di inadempimento. Modifica inoltre la l.r. 45/1997 sulla destinazione delle risorse geotermiche e detta norme transitorie per i procedimenti in corso.

Disposizioni in materia di geotermia e modifiche alla l.r. Toscana 45/1997

Disposizioni in materia di geotermia in Toscana

La legge regionale Toscana disciplina l’assegnazione delle concessioni di coltivazione e delle autorizzazioni per impianti geotermici dopo l’esito positivo della ricerca, nonché l’impiego delle risorse economiche derivanti dall’attività geotermoelettrica. Interviene anche sulla l.r. 45/1997 per aggiornare criteri di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale, nel rispetto del d.lgs. 22/2010. Riguarda quindi il territorio della Regione Toscana e non ha portata generale oltre tale ambito.

Requisiti per nuove autorizzazioni e nuove concessioni

Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti nell’ambito di concessioni esistenti e il rilascio di nuove concessioni per media o alta entalpia sono subordinati alla presenza, nel progetto, di specifiche misure tecniche, ambientali e territoriali. In particolare il progetto deve prevedere:

  • l’uso delle migliori tecnologie e modalità gestionali disponibili per ridurre le emissioni inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non più del 2% delle ore annue di funzionamento, computando anche le frazioni orarie;
  • un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria presso i ricettori sensibili, con controllo continuo dell’acido solfidrico e campagne stagionali per mercurio, arsenico, boro e ammoniaca;
  • il monitoraggio continuo, con accesso remoto per Regione, ASL e ARPAT, del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera;
  • il corretto inserimento paesaggistico dell’impianto e il recupero del collegamento con eventuali altri impianti esistenti collegabili, con attenzione agli obiettivi del PIT con valenza di piano paesaggistico regionale e ai progetti locali di paesaggio;
  • le positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’impianto.

Ricadute economiche locali, calore residuo e CO2

La legge richiede che, nella logica dell’economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto, siano indicate iniziative specifiche per valorizzare:

  • l’energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in misura almeno pari al 50% dell’energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio;
  • l’anidride carbonica emessa dall’impianto, in misura almeno pari al 10%.

Le iniziative sul calore residuo possono essere realizzate da soggetti terzi tramite convenzione con il richiedente, valida per l’intera durata dell’autorizzazione e disciplinante anche il subentro in caso di inadempimento. Se il terzo cessa l’attività, il concessionario deve stipulare, se non provvede direttamente, una nuova convenzione entro 18 mesi, anche per attività diverse da quelle precedenti. La convenzione deve essere presentata insieme all’istanza.

Monitoraggio e controlli

Il progetto deve prevedere un monitoraggio continuo del funzionamento degli impianti, accessibile da remoto alla Regione, all’autorità sanitaria locale e all’ARPAT. Tale monitoraggio serve a garantire il rispetto dei limiti sulle emissioni e delle misure previste per la qualità dell’aria e la gestione dell’impianto.

Paesaggio e inserimento territoriale

Per il corretto inserimento paesaggistico devono essere descritti gli interventi che attuano gli obiettivi generali delle invarianti strutturali del PIT e i progetti locali coerenti con gli obiettivi di qualità dei singoli ambiti. È possibile presentare una specifica proposta di progetto di paesaggio con i contenuti previsti dalla disciplina del PIT.

Inadempimento e revoca

L’inosservanza delle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della concessione comporta la revoca del titolo.

Ammodernamento degli impianti esistenti

La Regione promuove accordi finalizzati all’ammodernamento degli impianti geotermici esistenti, al fine di conseguire gli obiettivi della legge.

Progetti e programmi del CoSviG

Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) predispone progetti di attività e investimento nell’interesse delle comunità residenti nelle aree geotermiche, secondo criteri e priorità legati alle risorse assegnate ai sensi della l.r. 45/1997. I progetti devono inserirsi in un programma pluriennale che favorisca:

  • lo sviluppo delle aree geotermiche, anche tramite interventi infrastrutturali;
  • dimensioni progettuali sovracomunali;
  • formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione.

Il programma pluriennale e le sue variazioni devono essere approvati preventivamente dalla Giunta regionale.

Modifiche alla l.r. 45/1997 sulle risorse geotermiche

La legge aggiorna l’articolo 7 della l.r. 45/1997. La Giunta regionale deve definire con regolamento, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo comma, criteri e modalità cui enti locali delle aree geotermiche e CoSviG devono attenersi nella destinazione e riscossione delle risorse.

Le risorse derivanti dai canoni geotermici sono assegnate annualmente dalla Giunta a CoSviG, che le destina alle finalità previste dal d.lgs. 22/2010.

Disposizioni transitorie

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei 90 giorni successivi, il richiedente dell’autorizzazione o della concessione geotermica deve trasmettere eventuali integrazioni ai progetti già presentati secondo le nuove prescrizioni.

La Regione effettua le verifiche previste nell’ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale entro 90 giorni dalla scadenza del termine per le integrazioni.

Continuità delle attività di recupero di calore e CO2

Alla scadenza del termine previsto dal d.lgs. 22/2010 per il recupero dell’anidride carbonica e del calore, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche deve garantire la continuità, alle medesime condizioni, delle attività collegate all’impiego del calore e della CO2.

Regime regolamentare transitorio

Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo sui criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche, continua ad applicarsi il regolamento approvato con d.P.G.R. 9 ottobre 2012, n. 54/R.

Modifica degli allegati e decorrenza

Gli allegati tecnici richiamati per i limiti emissivi e le modalità di gestione sono modificabili con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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