Prescrizioni del Garante n. 756 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie in parte un reclamo ex art. 77 GDPR contro Google LLC relativo alla persistenza nei risultati di ricerca, associati al nome dell’interessato, di URL riferiti a una vicenda giudiziaria conclusasi con esito favorevole per il reclamante. Preso atto del blocco già disposto per numerosi URL e della non visibilità di altri, l’Autorità ritiene fondato il reclamo per gli ulteriori link ancora reperibili e ordina a Google la loro rimozione dalle versioni europee del motore di ricerca entro 20 giorni. Il provvedimento richiama i criteri del diritto all’oblio e il principio di esattezza/aggiornamento dei dati, evidenziando che contenuti datati, incompleti o non aggiornati possono generare un’impressione fuorviante sull’interessato.
Google LLC: ordine di rimozione dai risultati di ricerca di URL associati al nome di un interessato per tutela del diritto all’oblio
Google LLC – rimozione di URL dai risultati di ricerca per diritto all’oblio
Il Garante è intervenuto su un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR nei confronti di Google LLC, relativo alla persistente reperibilità, in associazione al nominativo dell’interessato, di risultati di ricerca che rinviavano a contenuti riferiti a una vicenda giudiziaria conclusasi favorevolmente per il reclamante. L’Autorità ha accolto solo in parte l’istanza, distinguendo tra URL già bloccati o non più visualizzati e ulteriori URL ancora reperibili e ritenuti lesivi del diritto all’oblio.
Origine del reclamo e posizioni delle parti
L’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca di diversi URL collegati a una vicenda giudiziaria che si era conclusa con sentenza di assoluzione. Ha dedotto un pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale, sostenendo che la perdurante indicizzazione di tali contenuti non fosse giustificata alla luce del tempo trascorso e dell’esito favorevole del procedimento.
Google ha riscontrato il reclamo comunicando, in un primo momento, di aver disposto il blocco di numerosi URL dalle versioni europee del motore di ricerca per ricerche effettuate con il nome del reclamante. Ha inoltre affermato che alcune pagine non risultavano più visualizzate nei risultati e che, per altri URL, non sussistevano i presupposti per intervenire, per ragioni diverse: contenuti aggiornati, contesto informativo attuale, natura dinamica della pagina, diversa vicenda giudiziaria o assenza di accessibilità diretta.
L’interessato ha contestato le valutazioni della società, sostenendo che gli URL indicati come bloccati sarebbero ancora reperibili, che uno degli URL considerati inaccessibili era invece accessibile e che altri contenuti omettevano l’esito assolutorio o riportavano elementi negativi e incompleti.
Competenza del Garante e quadro normativo
Il provvedimento afferma l’applicabilità del GDPR a Google LLC per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi e richiama, in particolare, l’art. 3, par. 1, GDPR. La competenza dell’Autorità italiana viene ricondotta all’art. 55, par. 1, GDPR, in relazione al trattamento gestito direttamente da Google LLC anche per il territorio UE.
Per la valutazione della domanda di deindicizzazione/diritto all’oblio, il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, oltre ai criteri elaborati dal WP Art. 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Il giudizio non si fonda quindi solo sul decorso del tempo, ma anche su pertinenza, aggiornamento, esattezza, interesse pubblico e impatto complessivo della reperibilità dei contenuti associati al nome dell’interessato.
Valutazione degli URL già bloccati o non visualizzati
Il Garante prende atto che Google ha dichiarato il blocco degli URL nn. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 15-24, 26-29 dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query correlata al nome del reclamante. Prende altresì atto della dichiarazione secondo cui le pagine collegate agli URL nn. 3 e 5 non risultano visualizzate tra i risultati associati al nome dell’interessato.
Per tali URL, l’Autorità ritiene che non sussistano i presupposti per adottare ulteriori misure.
Valutazione degli ulteriori URL contestati
Con riferimento agli URL nn. 6, 8, 10, 13, 14 e 25, il Garante ritiene il reclamo fondato.
In sintesi, l’Autorità osserva che:
- i contenuti rinviano a una vicenda giudiziaria conclusasi con il riconoscimento dell’estraneità dell’interessato;
- le pagine collegate agli URL nn. 10, 13, 14 e 25 riportano informazioni non aggiornate sulle modalità di conclusione della vicenda;
- l’articolo collegato all’URL n. 8 non evidenzia adeguatamente l’informazione relativa alla conclusione del procedimento;
- l’URL n. 6, pur riferendosi a un profilo diverso, è strettamente collegato alla vicenda principale e non appare sorretto da un autonomo interesse pubblico al reperimento in associazione al nome dell’interessato;
- l’URL n. 25 riporta la notizia dell’avvenuta misura giudiziaria, ma non dà conto delle motivazioni favorevoli all’interessato e della riconosciuta estraneità ai fatti.
L’Autorità sottolinea che la presenza in rete di notizie datate, non aggiornate o incomplete, se associate al nominativo dell’interessato, è in contrasto con il principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR e con i criteri delle Linee guida sul diritto all’oblio, perché può produrre un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante.
Ordine impartito a Google e termini di adempimento
Ritenuto fondato il reclamo limitatamente agli URL ancora contestati, il Garante ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuoverli come risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
L’Autorità dispone inoltre, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR delle misure adottate nei confronti della società. Tuttavia, precisa espressamente che tale annotazione, essendo frutto di una valutazione caso per caso, non potrà essere considerata in futuri procedimenti come precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
Ulteriori avvertenze e rimedi
Il provvedimento ricorda che l’inosservanza dell’ordine del Garante può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, Google LLC è inoltre invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare esecuzione al provvedimento, con avvertenza che il mancato riscontro è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice.
Infine, il Garante richiama la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 7 dicembre 2023, con cui l’interessato ha chiesto di ottenere da Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo di vari URL riferiti a una vicenda giudiziaria conclusasi con sentenza di assoluzione. Il reclamante ha dedotto un pregiudizio alla reputazione personale e professionale e ha invocato il diritto all’oblio in ragione del tempo trascorso e dell’esito favorevole del procedimento.
Posizione di Google e sviluppo del contraddittorio
Google ha inizialmente comunicato di aver bloccato numerosi URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca per query con il nome del reclamante, sostenendo di non dover intervenire su altri link per ragioni diverse: contenuti aggiornati, vicende differenti, assenza di accessibilità o di interesse autonomo del pubblico. L’interessato ha contestato tali valutazioni, producendo ulteriori osservazioni e uno screenshot riferito a un URL che Google considerava inaccessibile. Nella replica del 21 febbraio 2024, Google ha confermato il blocco di molti URL e ha dichiarato che avrebbe provveduto anche al blocco dell’URL n. 1, mentre ha mantenuto il diniego per altri collegamenti.
Quadro normativo e criteri applicati
Il Garante richiama l’applicazione del GDPR nei confronti di Google LLC in ragione del principio di stabilimento e della competenza dell’Autorità italiana ex art. 55, par. 1, GDPR. Per valutare il diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, l’Autorità richiama le Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, considerando non solo il decorso del tempo ma anche aggiornamento, esattezza, rilevanza e interesse pubblico dei contenuti indicizzati.
Valutazione dei contenuti ancora oggetto di contestazione
Per gli URL nn. 6, 8, 10, 13, 14 e 25 il Garante ritiene fondato il reclamo. I contenuti rinviano a una vicenda giudiziaria conclusa con riconoscimento dell’estraneità dell’interessato, ma risultano datati, incompleti o non aggiornati, senza adeguata menzione dell’esito favorevole. Alcune pagine riportano informazioni superate, altre omettono l’informazione decisiva sulla conclusione del procedimento o le motivazioni dell’assoluzione/estraneità. Il Garante evidenzia che la reperibilità di notizie non aggiornate o incomplete, associate al nome dell’interessato, contrasta con l’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR e con i criteri delle Linee guida, potendo generare un’impressione inesatta o fuorviante.
Dispositivo, termini e ulteriori effetti
Il Garante prende atto del blocco già eseguito per gli URL nn. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 15-24, 26-29 e della non visualizzazione dei nn. 3 e 5, per i quali non adotta misure ulteriori. Quanto agli altri URL, ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca associati al nome dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. È disposta anche l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti.
Come è indicizzato
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