Ordinanza ingiunzione o revoca n. 672 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato, nei confronti di Illumia S.p.A., plurime violazioni in materia di telemarketing e teleselling svolti tramite agenzie e sub-agenzie. Le criticità riguardano sia la liceità dei contatti promozionali contestati dagli interessati, sia la capacità del titolare di dimostrare la conformità dei trattamenti, la selezione e il controllo dei responsabili del trattamento, nonché l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative di sicurezza. Oltre a un ammonimento, il Garante ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati dei reclamanti e ha ingiunto l’adozione di misure correttive; irrogata anche una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 678.897,00 e la pubblicazione del provvedimento.
Illumia S.p.A.: provvedimento sanzionatorio e correttivo per telemarketing/teleselling illecito, carenze di accountability, selezione e vigilanza dei responsabili e misure di sicurezza insufficienti
Illumia S.p.A. - telemarketing, selezione dei responsabili e misure di sicurezza
Il provvedimento riguarda Illumia S.p.A. e nasce da due reclami relativi a contatti promozionali effettuati in nome e per conto della società nel settore energetico. Il Garante ha esaminato in modo congiunto i reclami e ha contestato violazioni in materia di liceità del trattamento, accountability, rapporti con responsabili del trattamento, vigilanza sulla filiera del teleselling e sicurezza dei sistemi.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, dopo la ricezione di due reclami per telemarketing. Nel primo, l’interessato lamentava una chiamata promozionale ricevuta sul proprio numero mobile pur essendo iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni. Nel secondo, l’interessata riferiva di essere stata contattata su un’utenza abitualmente utilizzata come recapito di riferimento familiare, da un operatore che conosceva già la richiesta di switch verso altro fornitore e altri dettagli della posizione contrattuale.
L’Ufficio ha chiesto informazioni a Illumia ai sensi dell’art. 157 del Codice. La società ha rappresentato di affidarsi a una rete di agenzie e sub-agenzie, sottoposte a check-list, disciplinare tecnico, formazione periodica e controlli di monitoraggio. Ha dichiarato inoltre di avere introdotto dal 1° gennaio 2024 una check-list GDPR, di nominare le agenzie responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR e di prevedere clausole risolutive, audit, black-list e confirmation call.
Difese della società e documentazione prodotta
Illumia ha chiesto una proroga del termine per le difese e ha domandato copia delle segnalazioni menzionate dall’Autorità. Il Garante ha concesso una proroga limitata a 15 giorni e ha rigettato l’accesso alle segnalazioni per carenza di interesse diretto, concreto e attuale, precisando che esse non erano oggetto dell’istruttoria congiunta.
Nelle memorie difensive la società ha insistito sulla complessità della propria organizzazione commerciale, sulla rete composta da molte agenzie, sui controlli preliminari e successivi, sulle attività formative e sui sistemi informatici utilizzati per caricare i contratti. Ha anche rappresentato che i contratti di teleselling prevedono verifiche formali, riascolto del vocal order e, per il canale web, l’uso di OTP e confirmation call. Per il monitoraggio della rete ha illustrato un comitato interno dedicato alla qualità della vendita, procedure di gestione dei reclami e audit risk based.
Valutazioni del Garante sulla liceità dei contatti e sull’RPO
L’Autorità ha respinto le eccezioni della società. Quanto al primo reclamo, non è stato possibile ritenere dimostrata la tesi secondo cui l’iscrizione al RPO fosse successiva al contatto o comunque irrilevante: dalla documentazione non era chiaro se si trattasse di prima iscrizione o rinnovo, e le dichiarazioni dell’interessato non consentivano di escludere la tutela invocata.
Quanto al secondo reclamo, il Garante ha ritenuto infondata l’eccezione sulla legittimazione del reclamante, chiarendo che la telefonata era riferibile alla reclamante stessa, in quanto l’operatore disponeva di una pluralità di informazioni idonee a identificarla univocamente. L’essere intestatario formale dell’utenza non è stato ritenuto decisivo, poiché il dato personale si definisce in base alla sua capacità identificativa e non alla mera intestazione tecnica del numero.
È stata inoltre esclusa ogni rilevanza della mancata replica degli interessati alle risposte della società, trattandosi di una mera facoltà. Il Garante ha quindi confermato la violazione degli artt. 5, 6 e 7 GDPR e dell’art. 130 del Codice per contatti promozionali effettuati in assenza di idonea base giuridica.
Accountability e selezione dei responsabili del trattamento
Una parte centrale del provvedimento riguarda la violazione del principio di accountability, ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR. Il Garante ha osservato che Illumia non ha fornito prova adeguata della documentazione e delle misure dichiarate, né un quadro coerente e completo della propria governance privacy.
Sul piano dell’art. 28 GDPR, l’Autorità ha ritenuto non conforme il processo di selezione delle agenzie. La società avrebbe contrattualizzato partner anche in presenza di carenze in materia di protezione dei dati, rimandando l’adeguamento al periodo di prova e a successive remediation. Secondo il Garante, ciò contrasta con l’obbligo di avvalersi solo di responsabili in grado di offrire garanzie sufficienti fin dall’inizio, con misure tecniche e organizzative adeguate.
Il fatto che la check-list privacy sia stata introdotta solo dal 1° gennaio 2024 è stato considerato un indice di ritardo significativo. Inoltre, alcune agenzie avevano continuato a operare senza una previa e attenta valutazione dei requisiti privacy. Il periodo di prova e le clausole di recesso o risoluzione non sono stati ritenuti idonei a sanare l’iniziale inadeguatezza della selezione.
Vigilanza sull’operato delle agenzie e criticità delle procedure di controllo
Il Garante ha contestato anche la culpa in vigilando. Le verifiche dichiarate dalla società, basate su campionamenti, soglie di criticità e attivazione di controlli in presenza di anomalie o reclami, sono state giudicate insufficienti. L’Autorità ha sottolineato che, nel contesto del telemarketing, il rischio è strutturalmente elevato e che il titolare deve monitorare in modo effettivo e continuo la propria filiera, anche in presenza di singoli episodi.
Sono state ritenute non pienamente conformi anche le istruzioni fornite alle agenzie sull’uso del Registro Pubblico delle Opposizioni, poiché la società indicava una consultazione mensile o precedente a ogni campagna, senza tener conto della diversa durata di efficacia prevista dalla disciplina applicabile in base al mezzo utilizzato. Inoltre, le procedure sulle fonti anagrafiche non distingueva adeguatamente tra diverse categorie di dati e non consideravano compiutamente i dati provenienti da pubblici registri.
Misure di sicurezza e prevenzione dei contratti illeciti
Sotto il profilo degli artt. 5, 25 e 32 GDPR, il Garante ha ritenuto insufficiente la sicurezza organizzativa e tecnica del sistema. Pur apprezzando l’uso di account personali protetti da password, l’Autorità ha ritenuto che mancassero misure idonee a impedire a monte l’ingresso di contratti originati da contatti illeciti e ad evitare accessi non autorizzati ai sistemi.
È stato osservato che la società sembrava in grado di risalire a posteriori all’operatore che ha caricato il contratto, ma non aveva adottato presidi preventivi efficaci, quali tracciamento degli accessi, controllo degli accessi contestuali o rilevazione di anomalie di utilizzo. La semplice dichiarazione che erano in corso valutazioni di fattibilità su un sistema di tracciamento è stata considerata insufficiente, soprattutto alla luce della delicatezza della filiera di vendita e del rischio di alimentare il fenomeno del telemarketing illecito.
Violazioni accertate e misure adottate
Il Garante ha accertato la responsabilità di Illumia per:
- violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, per mancata dimostrazione della conformità dei trattamenti;
- violazione degli artt. 5, 6 e 7 GDPR e dell’art. 130 del Codice, per contatti promozionali privi di idonea base giuridica;
- violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 28 GDPR, per inadeguata selezione dei responsabili del trattamento;
- violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 28 GDPR, per inadeguata vigilanza sui responsabili;
- violazione degli artt. 5, 25 e 32 GDPR, per carenze nelle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
Alla società è stato rivolto un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR; è stato imposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati dei reclamanti; e sono state ingiunte misure correttive ex art. 58, par. 2, lett. d), GDPR per adeguare l’intera filiera di selezione e controllo dei responsabili e per prevenire l’attivazione di contratti derivanti da contatti illeciti e l’accesso non autorizzato ai sistemi.
È stato inoltre imposto a Illumia di comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento.
Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzioni accessorie
Per la quantificazione della sanzione, il Garante ha richiamato l’art. 83, parr. 3, 5 e 2, GDPR. Il massimo edittale è stato determinato in euro 27.155.872,00, sulla base del fatturato risultante dall’ultimo bilancio disponibile. Tra i fattori valutati vi sono la gravità delle violazioni, la durata delle condotte e l’ampiezza della platea coinvolta, nonché, in senso attenuante, alcune misure già introdotte dalla società, come la check-list privacy, i controlli campionari e gli account personali protetti.
La sanzione è stata fissata in euro 678.897,00, pari al 2,5% del massimo edittale. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Il provvedimento richiama infine la facoltà di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice e i termini per l’eventuale opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria.
Punti principali
Origine del procedimento e reclami esaminati
Il procedimento è stato avviato a seguito di due reclami riguardanti contatti promozionali effettuati in nome e per conto di Illumia. Nel primo caso, il reclamante lamentava una chiamata promozionale sul proprio numero mobile in presenza di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni; nel secondo, la reclamante riferiva di essere stata contattata sul numero del figlio, utilizzato abitualmente come recapito di riferimento, da un operatore che conosceva già dettagli della sua richiesta di switch verso un altro fornitore. In entrambi i casi la numerazione chiamante non risultava iscritta al ROC.
Difese del titolare e assetto organizzativo dichiarato
Illumia ha descritto un modello di gestione del teleselling basato su agenzie e sub-agenzie, disciplinare tecnico, check-list di selezione, contratti con clausole di responsabilizzazione e una check-list GDPR introdotta dal 1° gennaio 2024. Ha rappresentato di effettuare formazione periodica, audit, controlli campionari, confirmation call e monitoraggi sui disconoscimenti dei contratti, oltre a misure di segregazione delle anagrafiche e black-list interna in caso di reclami accolti. Ha anche riferito di verifiche FUB sulle liste e di un sistema di caricamento contratti con account personali e password.
Valutazioni del Garante su liceità dei contatti e RPO
L’Autorità ha ritenuto non fondate le eccezioni di Illumia. Quanto al primo reclamo, non è stato possibile accertare se l’iscrizione al RPO fosse una prima iscrizione o un rinnovo, anche alla luce delle dichiarazioni dell’interessato. Quanto al secondo, il Garante ha chiarito che il reclamo era ammissibile poiché la telefonata era comunque riferibile alla reclamante, identificabile attraverso l’insieme delle informazioni note all’operatore. Il fatto che l’utenza fosse intestata al figlio non escludeva la riferibilità del dato alla interessata. È stato inoltre ribadito che la mancata replica degli interessati non equivale ad acquiescenza. In relazione ai contatti, è stata confermata la contestazione di assenza di idonea base giuridica e violazione dell’art. 130 del Codice.
Carenze nella selezione e nel controllo dei responsabili del trattamento
Il Garante ha ravvisato una violazione degli obblighi ex art. 28 GDPR, letti insieme ai principi di accountability e responsabilizzazione. Ha osservato che la Società ha contrattualizzato agenzie anche in presenza di disallineamenti privacy, concedendo un periodo di prova per successive remediation: ciò non è compatibile con l’obbligo di scegliere solo soggetti che offrano garanzie sufficienti fin dall’inizio. La check-list privacy è stata introdotta solo dal 1° gennaio 2024, con ritardo rilevante rispetto all’entrata in vigore del GDPR, e molte agenzie erano state selezionate e continuavano a operare senza una previa valutazione adeguata. Anche le clausole di periodo di prova e le risoluzioni ex post sono state ritenute inidonee a sanare l’originaria inadeguatezza del processo di selezione.
Vigilanza, controlli e misure di sicurezza
L’Autorità ha ritenuto non sufficienti i presidi di vigilanza sui responsabili e sulle liste di contattabilità, evidenziando che i controlli basati su soglie di anomalie o su un campione troppo ristretto risultano inefficaci rispetto al rischio di telemarketing illecito. Il Garante ha sottolineato che il titolare deve attivarsi anche in presenza di una singola segnalazione o anomalia. Sul versante della sicurezza, è stata ritenuta carente l’assenza di misure idonee a impedire l’attivazione di contratti nati da contatti illeciti e l’accesso ai sistemi da parte di soggetti non autorizzati. La sola profilazione degli account con password e la possibilità di risalire a posteriori all’operatore non bastano senza controlli preventivi, tracciamento accessi e altre misure di prevenzione.
Misure correttive, ammonimento e sanzione
Il Garante ha rivolto a Illumia un ammonimento per la mancata dimostrazione della conformità dei trattamenti in fase istruttoria, ha vietato ogni ulteriore trattamento dei dati dei reclamanti e ha ingiunto di adottare misure tecniche e organizzative idonee sia a garantire il pieno rispetto dell’art. 28 GDPR sia a scongiurare l’attivazione di contratti derivanti da contatti illeciti e l’accesso non autorizzato ai sistemi. È stata inoltre imposta la comunicazione delle iniziative adottate entro 30 giorni. In sede sanzionatoria, il massimo edittale è stato determinato in euro 27.155.872,00 e, tenuto conto della gravità delle violazioni, della loro durata e dei numerosi interessati coinvolti, della presenza di alcune misure attenuanti già adottate, la sanzione è stata fissata in euro 678.897,00 (2,5% del massimo edittale). Disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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