Deliberazione n. 690 del 13/11/2024
Deliberazione del 13 novembre 2024 recante la “Disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante adotta una nuova disciplina generale per regolare la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del proprio logo istituzionale. Il provvedimento aggiorna i criteri del 2017, in ragione dell'accresciuta complessità delle questioni di protezione dati e del crescente numero di richieste di eventi divulgativi e formativi. La disciplina definisce requisiti soggettivi e oggettivi, contenuti dell'istanza, modalità di presentazione, effetti della concessione e regole per l'uso corretto del patrocinio e del logo.
Garante per la protezione dei dati personali: aggiornamento della disciplina per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale
Disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali adotta una nuova disciplina generale in materia di patrocinio istituzionale e utilizzo del proprio logo, sostitutiva dell'assetto precedente, con applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale. Il provvedimento è motivato dall'aumento delle iniziative divulgative e formative in materia di protezione dei dati e dalla necessità di rendere più ordinata e uniforme la valutazione delle relative richieste.
Contesto e ragioni dell'intervento
L'Autorità richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, nonché la precedente disciplina del 1999 e quella del 2017. Considera che l'evoluzione normativa, anche di matrice europea, e le maggiori competenze attribuite al Garante hanno reso più frequenti le richieste di patrocinio e di uso del logo per eventi di carattere culturale, di studio e divulgativo. Da ciò deriva l'esigenza di aggiornare i criteri, con l'obiettivo di semplificare il procedimento di valutazione e migliorare la qualità delle iniziative sostenute.
Definizioni rilevanti
L'allegato definisce i concetti essenziali della disciplina:
- per "patrocinio" si intende il riconoscimento, la promozione e il sostegno del Garante a soggetti terzi in occasione di eventi aperti al pubblico di carattere culturale, di studio o divulgativi, valutati positivamente nei contenuti e negli obiettivi;
- per "logo istituzionale" si intende la forma grafica che rappresenta l'immagine istituzionale del Garante.
Criteri per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione al logo
Il patrocinio e l'uso del logo possono essere concessi, a insindacabile valutazione del Garante, per eventi quali convegni, conferenze, seminari, laboratori/workshop, corsi di alta formazione e specializzazione, purché di rilevanza nazionale e/o internazionale e di comprovato valore scientifico e/o culturale. Le iniziative devono avere finalità di studio, ricerca, formazione e divulgazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
La disciplina delimita anche i soggetti legittimati a presentare domanda, includendo esclusivamente:
- università pubbliche o private;
- enti della pubblica amministrazione;
- ministeri;
- enti locali;
- agenzie governative;
- scuole di alta formazione;
- centri di ricerca;
- associazioni di rilevanza nazionale;
- osservatori nazionali;
- fondazioni.
Sono espressamente escluse le iniziative a carattere prevalentemente commerciale. La concessione non comporta oneri finanziari per l'Autorità né benefici di altra natura per il richiedente, salvo la possibilità di dare evidenza dell'avvenuto patrocinio e dell'autorizzazione all'uso del logo.
I criteri di valutazione enunciati comprendono:
- attinenza alle tematiche istituzionali dell'Autorità;
- carattere scientifico e rilevanza nazionale o internazionale;
- finalità di divulgazione e sensibilizzazione sulla disciplina privacy;
- autorevolezza dell'ente richiedente e prestigio dell'iniziativa.
Presentazione della richiesta e documentazione necessaria
La richiesta deve essere formulata per iscritto mediante il modello disponibile sul sito del Garante e trasmessa almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'evento. L'istanza va inviata all'indirizzo email o alla PEC indicati nella disciplina e deve essere compilata integralmente.
Devono essere indicati, tra gli altri, i seguenti elementi:
- tipo e titolo dell'evento;
- dati completi dell'ente organizzatore;
- dati del legale rappresentante e del referente organizzativo;
- data, luogo e città dell'iniziativa;
- descrizione e obiettivi dettagliati;
- destinatari;
- eventuali patrocini richiesti o già ottenuti;
- sponsor, con relativi dati identificativi e siti web;
- eventuali scopi di lucro e oneri di iscrizione, con importi;
- programma dettagliato;
- elenco di moderatori e relatori con qualifiche;
- ogni ulteriore informazione utile alla valutazione.
Il Garante può chiedere integrazioni istruttorie e il richiedente deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'iniziativa, poiché l'Autorità si riserva di riesaminare la domanda.
La domanda deve essere inviata in doppia versione:
- su carta intestata, firmata digitalmente oppure scannerizzata con firma, data e timbro;
- in formato Word, anche per agevolare l'istruttoria, richiamando le regole sui documenti informatici del CAD e le relative linee guida AgID.
Esito della richiesta e natura non permanente del patrocinio
La concessione o il diniego vengono comunicati per iscritto in via telematica. Il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo si riferiscono esclusivamente alla singola iniziativa indicata nella domanda; non hanno carattere permanente, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini, non si rinnovano tacitamente e non assumono valore certificativo.
Il Garante precisa inoltre che la concessione non implica alcuna responsabilità dell'Autorità sulla realizzazione o gestione dell'evento, né sul contenuto delle informazioni diffuse, e non costituisce garanzia di veridicità, completezza, correttezza o qualità dei materiali presentati.
Regole per l'utilizzo del patrocinio e del logo istituzionale
I soggetti autorizzati devono attenersi ad accorgimenti specifici nell'uso del patrocinio e del logo:
- le bozze del materiale promozionale che riportano il patrocinio o il logo devono essere inviate preventivamente al Garante per approvazione;
- il riferimento al patrocinio deve essere collocato in modo da distinguere chiaramente il Garante dall'organizzatore;
- il logo istituzionale deve avere adeguata evidenza e pari rilevanza rispetto agli altri eventuali loghi di patrocinatori pubblici o privati, restando distinto da quelli di organizzatori e sponsor;
- in ogni supporto informativo o promozionale in cui venga riprodotto il logo deve comparire la dicitura "con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali".
La disciplina mira a evitare che l'uso del logo o del patrocinio possa ingenerare l'erroneo convincimento che il Garante assuma responsabilità dirette sull'evento o sui contenuti diffusi.
Punti principali
Finalità del provvedimento e aggiornamento della disciplina
Il Garante richiama la necessità di adeguare la disciplina già adottata nel 1999 e aggiornata nel 2017, tenendo conto della maggiore complessità delle questioni giuridiche in materia di protezione dei dati personali e dell'aumento delle richieste di patrocinio e uso del logo. L'obiettivo dichiarato è semplificare la valutazione delle istanze e migliorare la qualità delle iniziative divulgative e formative, così da favorire la conoscenza della disciplina presso il pubblico.
Ambito di applicazione e criteri di concessione
Il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale possono essere concessi, a insindacabile valutazione del Garante, per convegni, conferenze, seminari, workshop, corsi di alta formazione e specializzazione di rilevanza nazionale o internazionale, con comprovato valore scientifico o culturale e finalità di studio, ricerca, formazione e divulgazione. Le iniziative devono essere promosse da soggetti qualificati, tra cui università, pubbliche amministrazioni, ministeri, enti locali, agenzie governative, scuole di alta formazione, centri di ricerca, associazioni di rilevanza nazionale, osservatori nazionali e fondazioni; sono escluse quelle prevalentemente commerciali.
Presentazione dell'istanza e contenuti obbligatori
La richiesta va presentata almeno 45 giorni prima dell'evento, tramite il modulo scaricabile dal sito del Garante e inviato via email o PEC. L'istanza deve contenere una serie ampia di informazioni: tipo e titolo dell'evento, dati dell'organizzatore e del legale rappresentante, referente, data e luogo, descrizione e obiettivi, destinatari, patrocini richiesti o ottenuti, sponsor, eventuali scopi di lucro, eventuali quote di iscrizione, programma dettagliato, relatori e ogni altra informazione utile. Il Garante può chiedere integrazioni e, se l'iniziativa viene modificata, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione.
Effetti della concessione e regole d'uso
La concessione o il diniego sono comunicati per iscritto in via telematica. Il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo valgono solo per la singola iniziativa indicata nella domanda, non hanno carattere permanente, non si estendono ad eventi analoghi, non si rinnovano tacitamente e non hanno valore certificativo. Inoltre non comportano alcuna responsabilità del Garante sulla realizzazione dell'evento o sul contenuto delle informazioni diffuse.
Obblighi in caso di utilizzo del logo e del patrocinio
Chi ottiene il patrocinio deve sottoporre preventivamente al Garante le bozze del materiale promozionale che ne riportano il riferimento, per la relativa approvazione. Il riferimento al patrocinio deve distinguere chiaramente il Garante dall'organizzatore; il logo deve essere esposto con adeguata evidenza e con pari rilevanza rispetto agli altri eventuali loghi di soggetti patrocinanti, distinguendolo da quelli di organizzatori e sponsor. Ogni riproduzione del logo deve essere accompagnata dalla dicitura "con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali".
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