Cassazione Penale, Sentenza n. 13566/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Lecco e confermato dalla Corte d'appello di Milano, dell'istanza di messa alla prova ex art.168‑bis cod. pen. L'imputato deduceva (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché i giudici avrebbero aderito acriticamente alle conclusioni di primo grado senza considerare documenti prodotti (fra cui l'acquisizione successiva della patente), e perché il riconoscimento della responsabilità non sarebbe requisito dell'art.168‑bis; (2) ulteriore vizio motivazionale per contraddizioni tra la valutazione della gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di prognosi favorevole, in contrasto con l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e dirette a sindacare valutazioni di merito non ricomprese nel giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato i principi consolidati (tra cui la sentenza delle Sezioni Unite "Sorcinelli") secondo cui l'ammissione alla messa alla prova è un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito, fondato sui parametri dell'art.133 cod. pen.; le valutazioni sulla mancanza di reale presa di coscienza, sul carattere utilitaristico della richiesta e sull'inidoneità del programma trattamentale, adeguatamente motivate dai giudici di merito, legittimano il diniego. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 (ex art.616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la fattispecie di concorso nella commissione del reato contestato (che riguardava l'uso di apparati per superare l'esame di guida)
art. 1 L. n. 475 del 1925
art. 1 L. n. 475 del 1925
Norma sostanziale che disciplina specificamente i reati relativi agli esami per il conseguimento della patente; inquadramento della condotta consistente nell'uso di un sistema di trasmissione/ricettazione per frodare l'esame
art. 168‑bis cod. pen.
Regola la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ricorda che l'ammissione è soggetta a un giudizio prognostico del giudice di merito basato sui parametri dell'art.133 cod. pen. e che l'assenza di riconoscimento della responsabilità non è automaticamente ostativa, ma il giudice può valutare la mancata presa di coscienza e l'attendibilità del programma trattamentale
art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (vizio della motivazione: contraddittorietà e manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a superare il sindacato di merito
art. 133 cod. pen.
Parametri (gravità del reato, modalità della condotta, entità del danno/pericolo, intensità del dolo o grado della colpa) da utilizzare per la valutazione prognostica ai fini della messa alla prova; richiamati come criteri legittimanti la valutazione discrezionale del giudice di merito
legge n. 67 del 2014
Riforma che ha introdotto, tra l'altro, la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto; richiamata per il quadro politico‑criminale che favorisce soluzioni alternative alla detenzione
Corte costituzionale, n. 240 del 2015
Corte cost., n. 240 del 2015
Riferimento giurisprudenziale sul ruolo processuale e sostanziale degli istituti speciali alternativi al giudizio (quali la messa alla prova)
Sez. U. n. 36272 del 31/03/2016 (Sorcinelli)
Sez. U. n. 36272 del 31/03/2016
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare che l'ammissione alla messa alla prova implica un giudizio prognostico sulle possibilità di risocializzazione e che la gravità del fatto rileva concretamente nella valutazione di ammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre le spese e il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- L'ammissione alla messa alla prova è un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito: può essere negata se emergono indici di mancata presa di coscienza del disvalore della condotta, carattere utilitaristico della richiesta o inidoneità del programma trattamentale proposto
- Le valutazioni di merito (indagini socio‑familiari, giudizio sulla sincerità della volontà di rieducazione, collegamento fra programma trattamentale e reato) sono in linea di principio insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; in Cassazione si può censurare la motivazione solo per vizi specifici di logicità o completezza
- Il fatto che l'imputato abbia successivamente conseguito la patente non è automaticamente decisivo per ottenere la messa alla prova: va valutato nel contesto complessivo, insieme agli altri indicatori di personalità, al programma proposto e alla reale presa di coscienza
- Un programma di messa alla prova privo di connessione con le esigenze rieducative o col reato ascritto è elemento valido per il diniego; la concretezza e la pertinenza del progetto trattamentale sono essenziali
- Per impugnare efficacemente in Cassazione un diniego di messa alla prova, è necessario individuare e dimostrare specifici vizi della motivazione (contraddizioni, illogicità manifesta, omissioni rilevanti), non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti
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