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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13566/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Lecco e confermato dalla Corte d'appello di Milano, dell'istanza di messa alla prova ex art.168‑bis cod. pen. L'imputato deduceva (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché i giudici avrebbero aderito acriticamente alle conclusioni di primo grado senza considerare documenti prodotti (fra cui l'acquisizione successiva della patente), e perché il riconoscimento della responsabilità non sarebbe requisito dell'art.168‑bis; (2) ulteriore vizio motivazionale per contraddizioni tra la valutazione della gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di prognosi favorevole, in contrasto con l'applicazione di una pena prossima al minimo edittale e il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e dirette a sindacare valutazioni di merito non ricomprese nel giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato i principi consolidati (tra cui la sentenza delle Sezioni Unite "Sorcinelli") secondo cui l'ammissione alla messa alla prova è un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito, fondato sui parametri dell'art.133 cod. pen.; le valutazioni sulla mancanza di reale presa di coscienza, sul carattere utilitaristico della richiesta e sull'inidoneità del programma trattamentale, adeguatamente motivate dai giudici di merito, legittimano il diniego. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 (ex art.616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la fattispecie di concorso nella commissione del reato contestato (che riguardava l'uso di apparati per superare l'esame di guida)

  • art. 1 L. n. 475 del 1925

    art. 1 L. n. 475 del 1925

    Norma sostanziale che disciplina specificamente i reati relativi agli esami per il conseguimento della patente; inquadramento della condotta consistente nell'uso di un sistema di trasmissione/ricettazione per frodare l'esame

  • art. 168‑bis cod. pen.

    Regola la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ricorda che l'ammissione è soggetta a un giudizio prognostico del giudice di merito basato sui parametri dell'art.133 cod. pen. e che l'assenza di riconoscimento della responsabilità non è automaticamente ostativa, ma il giudice può valutare la mancata presa di coscienza e l'attendibilità del programma trattamentale

  • art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (vizio della motivazione: contraddittorietà e manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a superare il sindacato di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri (gravità del reato, modalità della condotta, entità del danno/pericolo, intensità del dolo o grado della colpa) da utilizzare per la valutazione prognostica ai fini della messa alla prova; richiamati come criteri legittimanti la valutazione discrezionale del giudice di merito

  • legge n. 67 del 2014

    Riforma che ha introdotto, tra l'altro, la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto; richiamata per il quadro politico‑criminale che favorisce soluzioni alternative alla detenzione

  • Corte costituzionale, n. 240 del 2015

    Corte cost., n. 240 del 2015

    Riferimento giurisprudenziale sul ruolo processuale e sostanziale degli istituti speciali alternativi al giudizio (quali la messa alla prova)

  • Sez. U. n. 36272 del 31/03/2016 (Sorcinelli)

    Sez. U. n. 36272 del 31/03/2016

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare che l'ammissione alla messa alla prova implica un giudizio prognostico sulle possibilità di risocializzazione e che la gravità del fatto rileva concretamente nella valutazione di ammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre le spese e il versamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • L'ammissione alla messa alla prova è un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito: può essere negata se emergono indici di mancata presa di coscienza del disvalore della condotta, carattere utilitaristico della richiesta o inidoneità del programma trattamentale proposto
  • Le valutazioni di merito (indagini socio‑familiari, giudizio sulla sincerità della volontà di rieducazione, collegamento fra programma trattamentale e reato) sono in linea di principio insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; in Cassazione si può censurare la motivazione solo per vizi specifici di logicità o completezza
  • Il fatto che l'imputato abbia successivamente conseguito la patente non è automaticamente decisivo per ottenere la messa alla prova: va valutato nel contesto complessivo, insieme agli altri indicatori di personalità, al programma proposto e alla reale presa di coscienza
  • Un programma di messa alla prova privo di connessione con le esigenze rieducative o col reato ascritto è elemento valido per il diniego; la concretezza e la pertinenza del progetto trattamentale sono essenziali
  • Per impugnare efficacemente in Cassazione un diniego di messa alla prova, è necessario individuare e dimostrare specifici vizi della motivazione (contraddizioni, illogicità manifesta, omissioni rilevanti), non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti

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