L.R. Liguria 18/2011
Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale adegua solo per l’anno accademico 2011/2012 gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in Liguria, articolandoli per fasce ISEEU. Stabilisce inoltre che il versamento all’ARSSU avvenga entro il termine di iscrizione all’università o AFAM, con mora se il pagamento è tardivo.
Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2011/2012
Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
La legge regionale disciplina, per la Regione Liguria, un adeguamento temporaneo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. La misura fissata riguarda espressamente l’anno accademico 2011/2012 e si inserisce nel sistema già previsto dalla normativa regionale sulla tassa per il diritto allo studio.
Ambito applicativo e periodo di efficacia
La disciplina introdotta ha carattere limitato nel tempo:
- si applica esclusivamente all’anno accademico 2011/2012;
- riguarda la tassa regionale per il diritto allo studio universitario dovuta dagli studenti iscritti all’Università degli Studi di Genova e alle istituzioni AFAM;
- non emerge dal testo una disciplina generale e stabile per gli anni successivi, ma solo una variazione per il periodo indicato.
Misura della tassa in base all’ISEEU
La tassa è determinata in funzione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEEU), secondo le seguenti fasce:
- euro 70,00 per ISEEU fino a euro 13.000,00;
- euro 85,00 per ISEEU da euro 13.000,01 a euro 20.000,00;
- euro 105,00 per ISEEU da euro 20.000,01 a euro 30.000,00;
- euro 135,00 per ISEEU da euro 30.000,01 a euro 50.000,00 ed oltre.
La norma quindi collega l’importo dovuto alla condizione economica dello studente, tramite una graduazione progressiva per scaglioni di reddito ISEEU.
Modalità e termini di pagamento
Il versamento della tassa deve essere effettuato all’Azienda regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro la scadenza prevista per l’iscrizione:
- all’Università degli Studi di Genova;
- oppure alle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
Il pagamento è quindi legato al termine ordinario di iscrizione e non a un termine autonomo fissato dalla legge.
Ritardo nel pagamento e indennità di mora
Se lo studente paga oltre il termine di scadenza dell’iscrizione, è tenuto al pagamento di un’indennità di mora. La misura della mora è calcolata secondo l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, richiamato dalla legge regionale.
Obsolescenza pratica della norma
La legge ha contenuto chiaramente riferito a un solo anno accademico già concluso. Per questo motivo, pur essendo un testo normativo formalmente utile alla ricostruzione storica della disciplina, non presenta oggi un’applicazione pratica attuale ed è da considerarsi obsoleta.
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