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Risoluzione

Risoluzione n. 33/E del 21/05/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento IMU, tramite F24 e F24 EP, relativi agli immobili produttivi del gruppo catastale D, distinguendo quota Stato e incremento Comune. Fornisce inoltre le istruzioni di compilazione dei modelli e chiarisce l’utilizzo dei codici anche per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo D.

Istituzione di nuovi codici tributo IMU per immobili del gruppo catastale D

Istituzione dei codici tributo IMU per gli immobili del gruppo catastale D

La risoluzione disciplina il versamento dell’IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, alla luce della ripartizione del gettito prevista dall’articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il documento integra i codici già istituiti per l’IMU e definisce le modalità operative per il pagamento tramite modello F24 e F24 EP.

Quadro normativo di riferimento

L’IMU è stata introdotta in via sperimentale dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con precedenti risoluzioni del 12 aprile 2012, n. 35/E, e del 5 giugno 2012, n. 53/E, erano già stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta tramite i modelli F24 e F24 EP.

La legge n. 228 del 2012 stabilisce che il gettito IMU derivante dagli immobili del gruppo catastale D, calcolato applicando l’aliquota standard dello 0,76%, è riservato allo Stato. La stessa legge consente ai comuni di aumentare l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali; la risoluzione richiamata n. 5/DF del 2013 chiarisce che, in tal caso, il maggior gettito spetta al comune.

Codici tributo istituiti per il modello F24

Per consentire il versamento dell’IMU sugli immobili del gruppo catastale D tramite modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 3925: "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO";
  • 3930: "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE".

In caso di ravvedimento, sanzioni e interessi devono essere versati congiuntamente all’imposta dovuta.

Modalità di compilazione del modello F24

I codici tributo devono essere indicati nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", esclusivamente nella colonna degli importi a debito versati. Le istruzioni operative prevedono di:

  • indicare nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del comune in cui sono situati gli immobili, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • barrare "Ravv." se il pagamento riguarda il ravvedimento;
  • barrare "Acc." se il pagamento riguarda l’acconto;
  • barrare "Saldo" se il pagamento riguarda il saldo; se il versamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
  • indicare nel campo "numero immobili" il numero degli immobili, fino a un massimo di tre cifre;
  • indicare nel campo "anno di riferimento" l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento; in caso di ravvedimento, va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Codici tributo istituiti per il modello F24 EP

Per il versamento tramite modello F24 EP vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 359E: "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO";
  • 360E: "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE".

Anche per F24 EP, in caso di ravvedimento, sanzioni e interessi devono essere versati insieme all’imposta.

Modalità di compilazione del modello F24 EP

Per la compilazione del modello F24 EP, i codici tributo vanno esposti nella sezione "IMU" (valore G), con le seguenti indicazioni:

  • nel campo "codice", va inserito il codice catastale del comune in cui sono situati gli immobili, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • nel campo "estremi identificativi", non deve essere indicato alcun valore;
  • nel campo "riferimento A" (sei caratteri), devono essere inseriti:
    • primo carattere: A per acconto, S per saldo, U per unica soluzione;
    • secondo carattere: R per ravvedimento, N per non ravvedimento;
    • terzo carattere: V per immobili variati, N per immobili non variati;
    • dal quarto al sesto carattere: il numero degli immobili, da 001 a 999;
  • nel campo "riferimento B", va indicato l’anno d’imposta nel formato AAAA.

Estensione ai fabbricati rurali strumentali

La risoluzione precisa che i codici 3925 e 359E si utilizzano anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per tali immobili, invece, non possono essere usati i codici 3930 e 360E, perché i comuni non possono incrementare la relativa aliquota, come chiarito dalla risoluzione n. 5/DF del 2013.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D, restano utilizzabili i codici tributo 3913 (istituito con risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E) e 350E (istituito con risoluzione 5 giugno 2012, n. 53/E).

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