Risoluzione n. 32/E del 15/05/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da usare in compensazione con modello F24 per il credito d’imposta relativo al contributo sugli acquisti di veicoli nuovi a basse emissioni effettuati nel 2013 e 2014. Indica inoltre le modalità di compilazione dell’F24 e rinvia a successiva risoluzione per i codici relativi agli acquisti del 2015.
Codici tributo per il credito d’imposta sui veicoli a basse emissioni
Istituzione dei codici tributo per il credito d’imposta sui veicoli a basse emissioni
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta collegato al contributo previsto per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni complessive. L’intervento riguarda gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014 e definisce i codici tributo da impiegare per la fruizione del beneficio.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che introduce incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni in presenza della rottamazione di un veicolo di cui il soggetto sia proprietario o utilizzatore, da almeno dodici mesi nel caso di locazione finanziaria.
Viene inoltre richiamato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 gennaio 2013, che ha dettato le disposizioni applicative necessarie per la fruizione del contributo. Ai fini dell’utilizzo in compensazione anche tramite F24, la risoluzione fa riferimento all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
Misura del contributo per gli acquisti 2013-2014
Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, il contributo è riconosciuto nella misura del 20% del prezzo di acquisto, entro specifici massimali, differenziati in base alle emissioni di CO2 del veicolo:
- fino a 5.000 euro per i veicoli con emissioni non superiori a 50 g/km;
- fino a 4.000 euro per i veicoli con emissioni non superiori a 95 g/km;
- fino a 2.000 euro per i veicoli con emissioni non superiori a 120 g/km.
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano il venditore e recuperano l’importo quale credito d’imposta da utilizzare per il versamento di ritenute IRPEF, IRPEF, IRES e IVA, dovute anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Codici tributo istituiti
Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite F24 del credito d’imposta relativo ai contributi sopra descritti, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 6832: credito d’imposta per il contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a 5.000 euro, per veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km, ai sensi dell’art. 17-decies, comma 1, lettera a), del d.l. n. 83/2012;
- 6838: credito d’imposta per il contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a 4.000 euro, per veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, ai sensi dell’art. 17-decies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 83/2012;
- 6839: credito d’imposta per il contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a 2.000 euro, per veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km, ai sensi dell’art. 17-decies, comma 1, lettera e), del d.l. n. 83/2012.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario". Essi vanno riportati:
- nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito.
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato nel formato "AAAA" con l’anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche se acquistati in locazione finanziaria.
Ulteriori codici per il 2015
Il documento precisa che con successiva risoluzione saranno individuati ulteriori codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo agli acquisti effettuati nell’anno 2015, con riferimento al contributo previsto dall’articolo 17-decies, comma 1, lettere b), d) ed f), del medesimo decreto-legge.
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