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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Normativa italiana22G00160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina istituzione, organizzazione, personale e compiti degli uffici per il processo civili e penali e degli uffici spoglio, analisi e documentazione, per favorire la ragionevole durata dei processi e l’efficienza giudiziaria. Regola inoltre il supporto presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione; le disposizioni del capo III si applicano dal 1° gennaio 2025.

Organizzazione e compiti degli uffici per il processo e degli uffici di supporto presso gli uffici giudiziari

Uffici per il processo e uffici di supporto

Il decreto istituisce e disciplina strutture organizzative di supporto all’attività giudiziaria, con l’obiettivo di contribuire alla ragionevole durata dei processi attraverso nuovi modelli organizzativi e un impiego più efficiente delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Ambito di istituzione

Uffici per il processo civile e penale sono costituiti presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello. Presso i tribunali di sorveglianza è istituito uno o più uffici per il processo, regolati dalle disposizioni previste per l’ufficio penale presso i tribunali ordinari in quanto compatibili. La Corte di cassazione dispone di uffici per il processo civile e penale; presso la Procura generale della Corte di cassazione sono istituiti l’ufficio spoglio, analisi e documentazione e l’ufficio per il processo penale.

Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono istituiti uffici per il processo con articolazioni corrispondenti. Le relative disposizioni si applicano secondo la disciplina del decreto, per quanto compatibile.

Organizzazione, direzione e formazione

Il capo dell’ufficio predispone il progetto organizzativo dopo aver sentito i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e aver analizzato flussi e criticità. Definisce priorità, obiettivi e azioni e individua, d’intesa con il dirigente amministrativo, il personale da assegnare, in coerenza con il programma annuale delle attività previsto dal decreto legislativo n. 240 del 2006.

Il capo dell’ufficio, anche tramite magistrati da lui individuati, dirige e coordina gli uffici e promuove e verifica la formazione del personale, nel rispetto delle regole applicabili ai singoli profili professionali. Le attività organizzative sono svolte nel rispetto del decreto legislativo n. 240 del 2006.

Personale, accesso agli atti e riservatezza

Agli uffici possono essere assegnati, secondo le rispettive discipline professionali e contrattuali:

  • giudici onorari di pace presso i tribunali e giudici ausiliari presso le corti di appello, questi ultimi fino al riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017;
  • tirocinanti ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 e soggetti che svolgono la formazione professionale ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  • personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021;
  • ogni altra figura professionale istituita dalla legge per le attività previste dal decreto.

Salvo che il giudice disponga diversamente, i componenti che assistono il magistrato possono accedere ai fascicoli, partecipare alle udienze, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e accedere alla camera di consiglio, nei limiti necessari ai compiti di legge. Possono inoltre essere ammessi alle riunioni dei presidenti di sezione. Tirocinanti e magistrati onorari non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alle camere di consiglio dei procedimenti nei quali ricorrono le cause di incompatibilità richiamate dal codice di procedura civile o dal codice di procedura penale.

Tutti i componenti sono tenuti alla riservatezza, al segreto su quanto appreso nell’attività e ad astenersi dalla deposizione testimoniale.

Attività degli uffici per il processo civile e penale di merito

Negli uffici civili il supporto comprende lo studio dei fascicoli, la preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, le schede riassuntive, le ricerche giuridiche, la predisposizione di bozze e l’assistenza alla verbalizzazione. L’ufficio supporta inoltre le verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del codice di procedura civile e l’individuazione dei procedimenti di cui all’articolo 348-bis, favorisce il raccordo con cancellerie e servizi amministrativi, raccoglie e archivia i provvedimenti, anche in banche dati di giurisprudenza locale, assiste nell’uso degli strumenti informatici e nell’analisi statistica e sostiene i progetti diretti ad aumentare la capacità produttiva, ridurre l’arretrato e prevenirne la formazione.

Negli uffici penali il personale coadiuva i magistrati nello studio dei fascicoli, nella preparazione delle udienze, nell’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e nella predisposizione delle bozze. Supporta l’analisi delle pendenze e delle sopravvenienze, il monitoraggio dei procedimenti più risalenti e la verifica di comunicazioni e notificazioni. Contribuisce alla valorizzazione e organizzazione dei precedenti, in particolare per le decisioni seriali, alla formazione di una banca dati dell’ufficio e ai processi di innovazione tecnologica.

Negli uffici per il processo penale presso le corti di appello è prioritario lo spoglio mirato dei fascicoli per individuare le scadenze e la maturazione dell’improcedibilità dovuta al superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione.

Il personale assunto ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 è impiegato nelle attività di supporto indicate per gli uffici civili e penali, nelle ulteriori attività previste dalla contrattazione collettiva e, in via residuale, nel presidio delle funzioni attribuite dalla legge alle cancellerie.

Attività presso la Corte di cassazione e la Procura generale

L’ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione può occuparsi dell’analisi delle pendenze e dei flussi, supportare il presidente nell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione ai sensi dell’articolo 380-bis. Assiste i magistrati con schede dei ricorsi, organizzazione delle udienze e individuazione di questioni seriali; svolge ricerche e attività preparatorie, supporta l’uso degli strumenti informatici e raccoglie documentazione anche per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

L’ufficio penale presso la Corte di cassazione assiste nell’analisi delle pendenze e nella verifica di comunicazioni e notificazioni, nella gestione dei ricorsi e nella preparazione delle udienze e delle camere di consiglio. Lo spoglio preliminare individua questioni seriali e procedimenti urgenti, anche in relazione all’improcedibilità per superamento dei termini dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale; verifica inoltre i dati previsti dall’articolo 165-bis delle disposizioni di attuazione del codice e la documentazione trasmessa dal tribunale del riesame nei ricorsi immediati per cassazione. L’ufficio supporta anche la formazione del ruolo delle udienze della sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale.

L’ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale della Corte di cassazione assiste nell’esame preliminare dei procedimenti ai fini dell’eventuale intervento, delle conclusioni e delle memorie davanti alle sezioni unite e semplici. Supporta la compilazione delle schede dei ricorsi, la ricerca e l’analisi di precedenti, orientamenti e prassi di merito e l’individuazione delle questioni rilevanti per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’articolo 363 del codice di procedura civile. Opera sotto la supervisione e secondo gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio.

L’ufficio penale presso la Procura generale assiste nell’analisi preliminare dei procedimenti per la requisitoria, nella formulazione delle richieste e nel deposito delle memorie, nonché nella ricerca e analisi dei precedenti e delle questioni che possono richiedere l’assegnazione alle sezioni unite. Opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio.

Tutti gli uffici possono svolgere ulteriori attività di supporto alla funzione giudiziaria e di raccordo con cancellerie e servizi amministrativi, se previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.

Sezioni per le persone, i minorenni e le famiglie

Gli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali sono composti dal personale previsto dal decreto e dai giudici onorari esperti di cui all’articolo 6 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934. Il presidente del tribunale attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati con incarichi di collaborazione la direzione e il coordinamento delle articolazioni locali. I componenti possono essere autorizzati dal presidente della sezione, o da un magistrato delegato, a svolgere fuori sede specifiche attività connesse all’attività giudiziaria.

I giudici onorari di pace assegnati alle sezioni circondariali svolgono le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo n. 116 del 2017. I giudici onorari esperti possono svolgere funzioni di conciliazione, informazione sulla mediazione familiare, ausilio nell’ascolto del minore e sostegno ai minorenni e alle parti, con compiti specificamente indicati dal magistrato.

Nelle sezioni circondariali possono inoltre, su delega, interloquire con le parti, gli ausiliari e i servizi territoriali, coadiuvare i curatori speciali nella rappresentanza sostanziale e raccordarsi con i servizi sociosanitari. Possono supportare i servizi territoriali nell’esecuzione dei provvedimenti e, previo raccordo con enti territoriali e del terzo settore, curare un archivio delle persone disponibili all’affidamento familiare, raccogliendo informazioni e procedendo alla loro audizione.

Nelle sezioni distrettuali, per i minori stranieri non accompagnati e i procedimenti in materia di immigrazione, collaborano alla verifica dell’accoglienza e dei progetti individuali, raccordandosi con tutori, servizi e comunità, e curano l’ascolto dei minori con l’assistenza del mediatore culturale. Verificano l’andamento delle tutele, l’equa distribuzione degli incarichi ai tutori, la corretta tenuta dell’elenco previsto dall’articolo 11 della legge n. 47 del 2017 e il tempestivo invio delle relazioni trimestrali; possono inoltre monitorare e censire i fascicoli e svolgere funzioni di raccordo nei procedimenti amministrativi. In materia di adozioni possono essere delegate attività di ascolto e informazione delle coppie e di formazione delle coppie aspiranti, in coordinamento con i servizi territoriali.

In materia penale possono essere delegate verifiche sui percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e attività di raccordo con i servizi minorili. Nell’esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l’ufficio di servizio sociale per i minorenni e i servizi sociosanitari territoriali, possono verificare gli interventi rieducativi in corso.

I giudici onorari già assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono assegnati all’ufficio per il processo nelle articolazioni distrettuali e circondariali, ferme le disposizioni sulla loro partecipazione ai collegi della sezione distrettuale.

Modifiche normative, risorse ed entrata in vigore

Il decreto inserisce nel codice di procedura civile l’articolo 58-bis, che rinvia alla legge speciale per la disciplina degli uffici, e modifica la rubrica del capo II del titolo I del libro I per includervi l’ufficio per il processo. Nel codice di procedura penale aggiunge i «collaboratori» tra i destinatari dell’obbligo previsto dall’articolo 124 e stabilisce che il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti attribuitigli dalla legge. Modifica inoltre l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017 e abroga l’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012.

Per l’attuazione della disposizione relativa alla figura professionale indicata dall’articolo 4, comma 1, lettera g), è autorizzata una spesa di 70.149.960 euro annui dal 2023: 46.766.640 euro sono finanziati riducendo il fondo per l’attuazione della delega sull’efficienza del processo penale e 23.383.320 euro riducendo quello per l’efficienza del processo civile. Per le altre misure, Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia provvedono con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; anche l’istituzione degli uffici prevista dall’articolo 1 non deve comportare nuovi o maggiori oneri.

Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del capo III si applicano dal 1° gennaio 2025.

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