DECRETO LEGISLATIVO 12 ottobre 2022, n. 157
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua la normativa italiana al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti armonizzati UE. Individua autorità competenti, ufficio unico di collegamento, controlli alle frontiere, laboratori, digitalizzazione delle procedure, recupero costi e sanzioni. Le disposizioni operative più puntuali richiedono attuazione entro 30, 45 o 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Adeguamento della vigilanza del mercato e dei controlli sui prodotti
Adeguamento della disciplina nazionale sulla vigilanza del mercato
Il decreto è adottato per allineare l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2019/1020 in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione europea. La disciplina individua le autorità competenti, coordina i flussi informativi, rafforza i controlli sui prodotti e introduce misure organizzative, digitali e sanzionatorie.
Definizioni e perimetro applicativo
Ai fini del decreto si applicano, in via principale, le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2019/1020. Il provvedimento richiama inoltre alcune nozioni interne, tra cui quelle di regolamento, Codice del consumo, autorità di vigilanza e uffici territoriali. L’ambito materiale riguarda i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione europea richiamata nell’allegato I del regolamento.
Autorità di vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza del mercato sono individuate tra le amministrazioni già designate dalla normativa di recepimento delle discipline armonizzate UE. In particolare, risultano competenti, secondo gli allegati del decreto:
- Ministero dello sviluppo economico
- Ministero della salute
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero dell’interno
- Ministero della transizione ecologica
- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- ENAC
Tali autorità esercitano i poteri previsti dal capo V del regolamento UE e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata nei rispettivi ambiti, anche tramite uffici territoriali e altri enti delegati. Restano ferme le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza per esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici. È prevista anche cooperazione reciproca, compreso lo scambio di informazioni, elementi e dati.
Autorità incaricate dei controlli ai confini esterni dell’Unione
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea. I controlli sono svolti sulla base di un’analisi dei rischi conforme al codice doganale dell’Unione e, se del caso, secondo l’approccio risk-based del regolamento. Quando emergano motivi per ritenere che i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano conformi o presentino un rischio, le autorità di controllo informano immediatamente l’autorità di vigilanza competente.
Ufficio unico di collegamento
Il Ministero dello sviluppo economico è designato quale ufficio unico di collegamento. Esso rappresenta la posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità addette ai controlli sui prodotti in ingresso nell’Unione e comunica le strategie nazionali di vigilanza tramite il sistema di informazione e comunicazione previsto dal regolamento.
L’ufficio unico:
- convoca tavoli tecnici per la redazione e l’aggiornamento della strategia nazionale di vigilanza e per coordinare i controlli;
- partecipa alla rete dell’Unione per la conformità dei prodotti e gestisce le richieste transfrontaliere tra autorità di diversi Stati membri;
- inserisce nel sistema informativo le informazioni previste dal regolamento;
- verifica l’adempimento degli obblighi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e la formazione delle autorità coinvolte;
- riceve dalle autorità le informazioni su uffici territoriali e laboratori;
- interviene nei conflitti di competenza, promuovendo un tavolo tecnico e, se non si raggiunge un’intesa, trasmettendo la posizione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sono inoltre fissati principi guida, tra cui tutela della salute, sicurezza dei lavoratori, tutela dei consumatori, prevalenza della competenza specialistica e concentrazione delle competenze. Per tali funzioni è previsto un contingente di personale non dirigenziale in comando, entro il limite di dieci unità.
Sistema di informazione e comunicazione
Le autorità di vigilanza utilizzano il sistema di informazione e comunicazione previsto dal regolamento per l’esercizio delle attività di vigilanza sui prodotti di competenza. Esse trasmettono all’ufficio unico di collegamento i dati e gli elementi necessari per le comunicazioni e le attività di coordinamento di competenza di quest’ultimo.
Digitalizzazione delle procedure di controllo e analisi dei rischi
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, le autorità di vigilanza e le autorità incaricate dei controlli in frontiera devono implementare, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio competente per innovazione tecnologica e transizione digitale, procedure digitalizzate di controllo, vigilanza, raccolta ed elaborazione dati. Il decreto prevede anche l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi o illeciti e per l’analisi dei rischi.
Entro lo stesso termine devono essere verificate e aggiornate, sulla base della valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto, riducendo duplicazioni e sovrapposizioni tra categorie omogenee.
Laboratori di prova
Le autorità di vigilanza devono ricognire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, gli impianti e i laboratori di prova esistenti e accreditati. Entro i successivi 45 giorni dalla conclusione della ricognizione, e comunque entro il 31 dicembre 2022, le autorità individuano ulteriori laboratori per le attività di prova non già coperte dai laboratori esistenti.
I laboratori effettuano prove fisiche e accertamenti tecnici, anche con strumenti digitali, su campioni di prodotti compresi quelli venduti online o a distanza. Se possibile, gli accertamenti possono essere svolti in forma congiunta e coordinata.
Sorveglianza sui prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per affidare campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente rilevanti per la sicurezza in caso di incendio e per sviluppare le strutture di prova dei vigili del fuoco.
Recupero dei costi delle attività di vigilanza
Le autorità di vigilanza devono recuperare dall’operatore interessato la totalità dei costi sostenuti per attività di vigilanza relative a prodotti risultati non conformi. Nei costi rientrano anche:
- prove e test;
- misure correttive adottate ai sensi del regolamento;
- magazzinaggio e ulteriori attività sui prodotti non conformi prima dell’immissione sul mercato.
Entro 60 giorni è previsto un decreto ministeriale che stabilisca i parametri di calcolo dei costi. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla spesa delle autorità che hanno sostenuto i costi, per le medesime finalità di vigilanza.
Sistema sanzionatorio
Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da specifiche disposizioni nazionali di recepimento o adeguamento, l’operatore economico è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per ciascuna violazione nei casi di inosservanza di obblighi del regolamento relativi a soggetto responsabile e obblighi informativi, oppure per omessa adozione delle misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza.
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spettano alle autorità di vigilanza competenti. Si applica, per quanto non previsto, la legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse sono riassegnate in parte alle autorità che hanno irrogato le sanzioni e in parte al Ministero dello sviluppo economico quale ufficio unico di collegamento, per il miglioramento dell’attività di vigilanza.
Disposizioni finanziarie
Per le attività di digitalizzazione e per la rete di laboratori è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per gli anni 2022 e 2023, con dotazione pari a 1 milione di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per il 2023. Le risorse sono ripartite con decreto ministeriale. La copertura è assicurata mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato alle variazioni di bilancio necessarie.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alcune misure operative prevedono termini specifici di attuazione decorrenti da tale data, in particolare 30, 45 e 60 giorni.
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