L.R. Campania 11/2026
Misure straordinarie in favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli per l'emergenza conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026, come individuati dall'articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania stanzia 7 milioni di euro a favore dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e delle porzioni interessate del Comune di Napoli, per protezione civile, assistenza alla popolazione e sostegno alle attività economiche danneggiate dallo sciame sismico del 31 luglio 2026. Prevede inoltre un Osservatorio regionale sugli effetti economici del bradisismo e disciplina riparto, erogazione e rendicontazione delle risorse.
Misure straordinarie per l’emergenza sismica dei Campi Flegrei
Misure straordinarie per l’emergenza dei Campi Flegrei
La legge si applica nel territorio della Regione Campania e introduce interventi finanziari e di monitoraggio in favore dei Comuni colpiti dallo sciame sismico del 31 luglio 2026, individuati in Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e nelle porzioni del Comune di Napoli ricadenti nella zona di intervento prevista dalla normativa statale sul rischio bradisismico.
Stanziamento e destinazione delle risorse
Per l’esercizio finanziario 2026 è disposta una variazione compensativa del bilancio regionale, pari complessivamente a 7.000.000 di euro, sia in termini di competenza sia di cassa:
- riduzione della Missione 1, Programma 1, Titolo 1, relativa agli organi istituzionali, per 7.000.000 di euro;
- incremento della Missione 11, Programma 2, Titolo 1, relativa agli interventi di soccorso civile conseguenti a calamità naturali, per 7.000.000 di euro.
Le risorse sono destinate a un contributo straordinario per:
- attività di protezione civile;
- assistenza alla popolazione;
- interventi a sostegno delle attività economiche e commerciali danneggiate dall’evento sismico.
Ripartizione del contributo tra i Comuni
Il contributo è ripartito tra Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli secondo un criterio misto:
- il 70 per cento è distribuito in proporzione al numero degli sfollati residenti in ciascun Comune, sulla base dei dati ufficiali della Prefettura di Napoli;
- il restante 30 per cento è distribuito in parti uguali, nella misura del 7,5 per cento per ciascun Comune, indipendentemente dal numero degli sfollati.
La quota fissa del 30 per cento è immediatamente erogabile senza attendere la disponibilità dei dati sugli sfollati. La Giunta regionale deve adottare il provvedimento di riparto della quota proporzionale entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge e deve erogare la quota fissa entro dieci giorni dalla medesima data.
Qualora il numero degli sfollati cambi successivamente al primo riparto, la Giunta regionale può rimodulare la sola quota del 70 per cento sulla base dei dati aggiornati della Prefettura, senza superare l’importo complessivo stanziato. La quota fissa del 30 per cento non può essere rimodulata.
Utilizzo e rendicontazione dei contributi
Ciascun sindaco assegna la quota spettante alle diverse finalità previste dalla legge, stabilendo autonomamente, in relazione alle esigenze e priorità locali, la ripartizione tra interventi di protezione civile e assistenza alla popolazione e interventi a sostegno delle attività economiche e commerciali.
In sede di rendicontazione alla Regione, ogni Comune deve trasmettere una relazione contenente:
- i danni e le esigenze rilevati sul territorio a seguito dell’evento sismico;
- il collegamento specifico tra tali danni ed esigenze e gli interventi finanziati;
- l’articolazione della spesa per ciascuna finalità prevista.
La relazione deve consentire di verificare la proporzionalità e la coerenza della spesa rispetto alla natura e alla gravità degli effetti dell’evento sismico nel territorio comunale.
Osservatorio regionale sugli effetti economici
Presso la struttura amministrativa regionale competente per lo sviluppo delle attività produttive è istituito l’Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche. L’organismo monitora gli effetti economici dei fenomeni bradisismici e degli eventi sismici del 31 luglio 2026 nei territori interessati, con particolare riguardo a commercio, somministrazione di alimenti e bevande, turismo, artigianato e servizi.
L’Osservatorio svolge attività di rilevazione, analisi e monitoraggio, anche mediante scambio informativo con la Camera di commercio, gli enti locali, le amministrazioni regionali, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici competenti. In particolare:
- raccoglie ed elabora dati sull’andamento delle attività economiche;
- rileva gli effetti diretti e indiretti sugli arrivi e sulle presenze turistiche, consumi, ricavi, imprese attive, cessazioni, sospensioni e livelli occupazionali;
- individua i settori e gli ambiti territoriali più colpiti;
- valuta l’incidenza degli eventi sulla continuità e sulla capacità operativa delle imprese;
- formula proposte per sostenere la continuità delle attività, la ripresa produttiva e commerciale e il mantenimento dell’occupazione;
- propone misure di sostegno, agevolazione e ristoro nel rispetto della normativa europea e statale, anche per l’utilizzo di risorse europee, nazionali e regionali.
Composizione e funzionamento dell’Osservatorio
L’Osservatorio comprende rappresentanti della Regione, dei quattro Comuni interessati, della Camera di commercio, delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, del Consiglio regionale e gli assessori regionali competenti per attività produttive, sviluppo economico e turismo. Sono inoltre componenti i sindaci dei Comuni interessati o i loro delegati.
Alle riunioni possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni sindacali, università, istituti di ricerca ed esperti, in relazione agli argomenti trattati.
La Giunta regionale deve definire, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di designazione del presidente e dei componenti, nonché le regole organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio.
La partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.
Relazioni periodiche e programmazione degli interventi
Con cadenza almeno trimestrale, l’Osservatorio predispone una relazione sull’andamento delle attività economiche nei territori interessati. La relazione deve contenere:
- l’analisi degli indicatori economici e occupazionali del periodo;
- la valutazione degli effetti riconducibili al bradisismo e agli eventi sismici;
- l’individuazione delle categorie economiche e delle aree territoriali maggiormente colpite;
- l’indicazione delle misure di sostegno eventualmente necessarie.
La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di attività produttive. Può essere utilizzata come elemento istruttorio per definire, programmare o rimodulare le misure regionali di sostegno, anche mediante risorse europee cofinanziate, nazionali e regionali, ove consentito dalla disciplina applicabile.
Copertura finanziaria e invarianza delle risorse del Consiglio regionale
La riduzione di bilancio disposta per finanziare l’intervento regionale riguarda una quota del trasferimento ordinario della Giunta al Consiglio regionale sul capitolo relativo all’autonomia contabile del Consiglio.
L’ammontare complessivo delle risorse attribuite al Consiglio regionale resta invariato mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo libero risultante dal Rendiconto 2025, adottato il 20 maggio 2026 e approvato dal Consiglio regionale il 29 giugno 2026.
L’attuazione dell’Osservatorio non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale: le amministrazioni interessate operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 31 agosto 2026. La disciplina è specificamente riferita all’emergenza conseguente allo sciame sismico del 31 luglio 2026 e agli adempimenti finanziari e organizzativi collegati a tale evento.
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