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Legge

L.R. Campania 7/2026

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente. [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 7/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina campana del trasporto pubblico non di linea: precisa requisiti di sede e rimesse NCC, introduce un contrassegno regionale uniforme per i veicoli NCC, consente servizi di trasferimento accessori per strutture ricettive e pacchetti turistici, e impone la SCIA per il noleggio autobus con conducente. Prevede inoltre un regime transitorio fino al 31 dicembre 2026 per le autorizzazioni esistenti e verifiche biennali sul fabbisogno NCC.

Modifiche alla disciplina regionale di taxi, NCC e trasporto viaggiatori su strada, con contrassegno regionale NCC e aggiornamento del fabbisogno autorizzatorio

Modifiche alla disciplina campana del trasporto pubblico non di linea

La legge interviene sulla legge regionale Campania 22 luglio 2024, n. 10, aggiornando alcuni profili organizzativi e autorizzatori del settore taxi, NCC e noleggio autobus con conducente. Introduce inoltre regole specifiche sui servizi di trasferimento collegati alle attività ricettive e ai pacchetti turistici, nonché un sistema di monitoraggio periodico del fabbisogno di autorizzazioni NCC nel territorio regionale.

Sede operativa, rimesse e organizzazione territoriale del servizio NCC

Viene precisato che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Sede operativa e rimessa possono coincidere.

La rimessa deve essere un luogo fisicamente individuato e delimitato, anche all’aperto, idoneo allo stazionamento dei veicoli e nella disponibilità dell’impresa in forza di un valido titolo giuridico, oppure un posto specificamente assegnato presso un’autorimessa regolarmente autorizzata. Non sono considerate rimesse le mere domiciliazioni, le sedi virtuali o i recapiti privi di spazio effettivamente destinato allo stazionamento.

Resta comunque possibile disporre di ulteriori rimesse in altri Comuni della stessa Provincia o Città metropolitana del Comune autorizzante, previa comunicazione ai Comuni interessati e secondo la normativa statale vigente.

Relazione tecnica per nuovi bandi taxi e NCC

Per l’apertura di nuovi bandi finalizzati all’ampliamento del numero delle autorizzazioni NCC e delle licenze taxi, relativamente ai veicoli M1 e ai natanti, è prevista la redazione di una relazione tecnica da inviare per conoscenza alla struttura amministrativa regionale competente.

Per i soli servizi taxi, la relazione deve essere trasmessa unitamente al parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti richiesto dalla normativa statale.

Servizi di trasferimento accessori ad attività ricettive e pacchetti turistici

La legge disciplina i trasferimenti collegati all’ospitalità e al turismo, distinguendo due ipotesi.

Per le strutture alberghiere ed extralberghiere, è consentito mettere a disposizione esclusivamente dei propri ospiti un servizio gratuito di trasferimento, purché sia accessorio e strumentale all’attività ricettiva. Il servizio può riguardare:

  • trasferimenti da e verso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e altri punti di arrivo o partenza direttamente connessi al soggiorno;
  • ove strettamente funzionale all’attività ricettiva, spostamenti tra la struttura e altre unità, strutture o impianti nella disponibilità del medesimo gestore e destinati alla fruizione degli ospiti.

Il servizio deve essere gratuito, senza corrispettivo diretto o indiretto, e non può assumere carattere autonomo, professionale o prevalente rispetto all’attività ricettiva. Restano fermi la legge n. 21/1992 e la normativa statale e regionale vigente.

Le agenzie di viaggio e i tour operator regolarmente abilitati possono invece includere nei pacchetti turistici e nei servizi turistici collegati servizi di trasferimento dei viaggiatori, purché affidati a soggetti muniti di titoli, autorizzazioni e requisiti prescritti dalla normativa statale. L’inserimento del trasferimento nel pacchetto o nell’offerta commerciale non deroga alla disciplina del trasporto persone. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo e le competenze degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Se tali servizi, per modalità di svolgimento, continuità, organizzazione o previsione di corrispettivo, assumono le caratteristiche di un’attività professionale di trasporto di persone, restano soggetti ai titoli abilitativi e ai requisiti previsti dalla normativa statale, con applicazione delle relative sanzioni per trasporto non autorizzato.

Contrassegno identificativo regionale per i veicoli NCC

Per i veicoli adibiti a NCC autorizzati dai Comuni della Campania è introdotto un contrassegno identificativo uniforme regionale, finalizzato alla riconoscibilità immediata dei veicoli e all’omogeneità dei controlli sul territorio.

La produzione materiale e l’eventuale sostituzione del contrassegno sono a cura e spese del titolare dell’autorizzazione. Il titolare trasmette al Comune copia del contrassegno e una dichiarazione di conformità, con corrispondenza dei dati riportati rispetto a autorizzazione e carta di circolazione. Il Comune verifica, valida e autorizza l’uso del contrassegno entro 15 giorni, senza diritti, tariffe o corrispettivi.

Il contrassegno deve avere forma rettangolare verticale, dimensioni 15x10 cm, fondo bianco, caratteri e bordo blu, ed essere esposto in posizione ben visibile. Deve riportare stemma e nome del Comune, numero e anno dell’autorizzazione e targa del veicolo.

Il nuovo contrassegno sostituisce eventuali contrassegni comunali difformi, restando fermi quelli e le targhe richiesti dalla normativa statale. In caso di smarrimento, deterioramento o sostituzione del veicolo, il titolare deve produrre un nuovo contrassegno e trasmettere la documentazione al Comune entro 30 giorni dall’evento.

Per i titoli già in essere, è previsto un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi. Decorso tale termine, i veicoli privi di contrassegno o con contrassegno non conforme non possono essere adibiti a NCC, salvo dimostrazione di avere tempestivamente trasmesso la documentazione necessaria alla validazione. Il Comune può in ogni momento imporre la sostituzione del contrassegno non conforme.

Noleggio autobus con conducente: SCIA e regime transitorio

L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una SCIA ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990.

Le autorizzazioni e licenze di noleggio autobus con conducente già rilasciate dai Comuni conservano efficacia fino al 31 dicembre 2026. Entro tale data le imprese titolari devono presentare la SCIA secondo le modalità previste dal provvedimento attuativo adottato ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 10/2024. Se la SCIA non viene presentata entro il 31 dicembre 2026, le autorizzazioni e licenze cessano di avere efficacia, indipendentemente dalla naturale scadenza.

Aggiornamento periodico del fabbisogno NCC e limiti transitori alle nuove autorizzazioni

Nelle more della completa implementazione del Registro Elettronico Nazionale (REN) e del Registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea, il numero massimo delle nuove autorizzazioni NCC per veicoli M1 rilasciabili da ciascun Comune non può superare il 20% del numero complessivo determinato secondo i criteri del punto 3.4.8 delle linee guida regionali.

In ogni caso, il numero complessivo delle autorizzazioni già rilasciate e ancora valide, sommato alle nuove autorizzazioni, non può superare la soglia massima prevista, salvo le deroghe del punto 3.4.9 delle linee guida.

Alla data di entrata in vigore della legge, le autorizzazioni già rilasciate e valide concorrono al calcolo della soglia complessiva. I bandi comunali non ancora conclusi con graduatoria definitiva devono essere verificati rispetto a tale limite e, se necessario, adeguati.

La Giunta regionale, con il supporto della Direzione competente e di ACaMIR, sulla base dei dati del REN, del Registro regionale e delle informazioni degli enti locali, effettua dalla data di entrata in vigore e con cadenza biennale una verifica del numero complessivo delle autorizzazioni NCC presenti in Campania e della loro incidenza rispetto ai dati del REN.

La verifica serve a valutare l’adeguatezza dei criteri e parametri di determinazione del fabbisogno locale, considerando l’evoluzione dei flussi turistici, della domanda di mobilità, dell’assetto infrastrutturale e delle esigenze territoriali. All’esito, la Giunta può aggiornare la percentuale del 20% e gli ulteriori criteri di determinazione del contingente autorizzatorio.

Disposizioni informative e attuative

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Direzione generale per la mobilità deve trasmettere una nota informativa a Comuni, Province, Città metropolitana di Napoli, associazioni maggiormente rappresentative del settore e altri soggetti interessati, contenente le nuove disposizioni e le modalità applicative.

La medesima Direzione deve inoltre pubblicare sul portale istituzionale regionale le indicazioni operative necessarie alla corretta applicazione della legge.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o dei bilanci degli enti locali. Le amministrazioni interessate operano con le risorse disponibili a legislazione vigente.

I costi materiali per la produzione e l’eventuale sostituzione del contrassegno regionale NCC restano integralmente a carico dei titolari delle autorizzazioni. Per le attività comunali di verifica, validazione e autorizzazione all’uso del contrassegno non sono previsti oneri regionali né trasferimenti aggiuntivi agli enti locali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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