Deliberazione n. 382 del 31/08/2023
Provvedimento del 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Facebook e Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come potenzialmente oggetto di invio, pubblicazione o diffusione senza consenso. L'intervento si colloca nell'ambito della procedura speciale prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il Garante conferma anche la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited – ratifica di provvedimento urgente per materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell'ambito della procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn. L'intervento riguarda una segnalazione dell'interessato relativa al rischio di diffusione, tramite Facebook e Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti e base giuridica dell'intervento
La decisione si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 e convertito dalla l. n. 205/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi su piattaforme digitali senza consenso.
La norma prevede un intervento rapidissimo dell'Autorità, che deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel caso di specie, il Garante richiama anche l'art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto a impedire l'eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Misure urgenti disposte il 23 agosto 2023
Con determinazione n. 139 del 23 agosto 2023, il vice segretario generale, verificata la compatibilità della segnalazione con il perimetro dell'art. 144-bis, ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Esito del procedimento
Il Garante, preso atto della trasmissione della determinazione al gestore delle piattaforme e delle osservazioni rese ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, nonché della documentazione in atti, ratifica il provvedimento d'urgenza adottato in data 23 agosto 2023. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure preventive e conservazione limitata del materiale ai fini probatori, nell'ottica di impedire la diffusione illecita dei contenuti segnalati.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il provvedimento nasce da una segnalazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La decisione deve essere assunta entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazione n. 139 del 23 agosto 2023, il vice segretario generale, verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente per fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione agli atti, ratifica il provvedimento d'urgenza adottato il 23 agosto 2023 nei confronti delle due società, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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