Ordinanza ingiunzione o revoca n. 390 del 31/08/2023
Provvedimento del 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una madre contro la pubblicazione, sulla testata online "Il Giorno" (Robin S.r.l.), della foto di alcune minori vittime di molestie. Pur prendendo atto della rimozione dell’immagine richiesta dall’interessata, l’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione fosse eccedente e lesiva delle regole deontologiche e dei principi del GDPR, perché la sola pixelatura degli occhi non bastava a rendere le minori realmente non identificabili. Ha quindi vietato l’ulteriore trattamento dell’immagine, anche nell’archivio storico e online, e ha irrogato una sanzione amministrativa di 25.000 euro.
Robin S.r.l. (testata ilgiorno.it): pubblicazione di immagini di minori vittime di violenza con identificabilità residua e trattamento illecito a fini giornalistici
Robin S.r.l. - pubblicazione di immagini di minori vittime di violenza su "ilgiorno.it"
Il provvedimento riguarda Robin S.r.l., editore della testata online "Il Giorno", in relazione alla pubblicazione di una fotografia di minori vittime di molestie a corredo di un articolo di cronaca del 4 giugno 2022. Il procedimento trae origine da un reclamo presentato da una madre ai sensi dell’art. 77 GDPR, poi esaminato anche come segnalazione con riferimento alle altre minori ritratte nell’immagine.
Origine del reclamo e contenuto delle doglianze
La reclamante ha lamentato che la fotografia pubblicata sulla testata rendesse riconoscibili la figlia e le altre ragazze, nonostante la pixelatura degli occhi, perché lasciava visibili altri elementi identificativi. Ha inoltre sostenuto che lo scatto fosse stato eseguito senza consenso dei genitori, in violazione delle regole deontologiche giornalistiche, e che l’immagine fosse poi circolata in rete anche su altre testate. In una successiva integrazione ha segnalato il forte disagio patito dalla figlia e ha affermato che la giornalista avrebbe acquisito le immagini con modalità ingannevoli.
Riscontro del titolare del trattamento
Robin S.r.l. ha rappresentato che l’articolo era inserito in una più ampia rassegna mediatica sulla vicenda e che la cronaca era stata trattata nel rispetto delle vittime e della loro età. Con riferimento alla fotografia, ha sostenuto che le ragazze fossero rese irriconoscibili dalla pixelatura degli occhi e dalle mascherine FFP2. Ha inoltre affermato di essersi attivata immediatamente, dopo la richiesta della reclamante del 5 giugno 2022, per rimuovere la foto dagli archivi e dall’articolo online; la successiva ripubblicazione sarebbe dipesa da un errore accidentale, comunque poi sanato con una nuova rimozione.
Inquadramento normativo
Il Garante ha qualificato il trattamento nell’alveo della libertà di espressione e di informazione, richiamando l’applicazione integrale degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139. Sono stati richiamati in particolare:
- l’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, in tema di liceità e correttezza;
- l’art. 137, comma 3, del Codice, sul principio di essenzialità dell’informazione;
- l’art. 114, comma 6, c.p.p., che tutela l’anonimato dei minori coinvolti in fatti di cronaca;
- l’art. 7 delle Regole deontologiche, nonché la Carta di Treviso, per la protezione rafforzata dei minori. È stato altresì ricordato che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce condizione essenziale di liceità del trattamento ai sensi dell’art. 2-quater del Codice.
Valutazione del Garante sulla pubblicazione della fotografia
L’Autorità ha riconosciuto che la notizia aveva indubbio interesse pubblico, ma ha ritenuto che l’immagine pubblicata fosse eccedente rispetto alle finalità informative. In particolare, la sola pixelatura degli occhi non bastava a rendere le minori non identificabili, poiché risultavano visibili capelli, struttura fisica e abbigliamento, elementi idonei a consentire l’identificazione quantomeno nel contesto sociale di riferimento.
Il Garante ha inoltre valorizzato tre profili di criticità:
- il collegamento della fotografia a fatti di violenza subiti dalle minori;
- la rappresentazione delle ragazze in un contesto particolarmente delicato, quale quello degli uffici di polizia;
- la mancanza di specifiche esigenze informative che giustificassero la diffusione dell’immagine.
Valutazione sulle condotte successive e sulle allegazioni della reclamante
L’Autorità ha preso atto delle misure di rimozione adottate dalla società dopo la richiesta della reclamante, rilevando tuttavia che esse non erano state pienamente efficaci a causa della ripubblicazione dell’immagine. Pur riconoscendo il successivo ulteriore intervento di rimozione, il Garante ha ritenuto che, sotto questo profilo, non vi fossero i presupposti per ulteriori provvedimenti. Non ha invece esaminato nel merito le affermazioni della reclamante circa presunte modalità scorrette o ingannevoli di acquisizione delle immagini, mancando elementi di prova sufficienti.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della fotografia integrasse violazione:
- dell’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR;
- degli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice privacy;
- degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche;
- dell’art. 114, comma 6, c.p.p. Tale diffusione è stata considerata non conforme al principio di essenzialità dell’informazione e lesiva della protezione rafforzata dovuta ai minori vittime di reato.
Provvedimenti adottati
Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), e dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine contestata, comprensivo della diffusione online e nell’archivio storico, con l’unica eccezione della conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Ha inoltre disposto l’annotazione delle misure nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), del GDPR.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Per la violazione accertata è stata adottata un’ordinanza-ingiunzione ex art. 166, comma 7, del Codice e art. 83 GDPR. Nella quantificazione della sanzione il Garante ha considerato, come aggravanti:
- la gravità della violazione e il pregiudizio arrecato a minori vittime di violenza;
- l’adozione di misure inadeguate a prevenire la ripubblicazione della fotografia. Come attenuanti ha invece valutato:
- le finalità di cronaca e libertà di informazione;
- le condizioni organizzative, economiche e professionali del contravventore;
- l’adozione di alcune misure di protezione, seppur limitate;
- le iniziative assunte per attenuare il pregiudizio mediante rimozione definitiva;
- la collaborazione nel corso del procedimento. Sulla base del bilancio 2022, il massimo edittale è stato individuato in 20 milioni di euro. Applicando i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, il Garante ha irrogato la sanzione di 25.000 euro, pari allo 0,125% del massimo edittale.
Esito finale e rimedi
Il Garante ha dunque:
- preso atto delle misure di rimozione già adottate dal titolare;
- vietato l’ulteriore trattamento dell’immagine e dei dati delle minori;
- ingiunto a Robin S.r.l. il pagamento di 25.000 euro, con facoltà di definizione agevolata entro 30 giorni pagando la metà della sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice. È stata inoltre ricordata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dalla madre di una minore, che lamentava la pubblicazione su "ilgiorno.it" di una fotografia a corredo di un articolo del 4 giugno 2022 relativo alle molestie subite da alcune ragazze sul treno dopo un raduno a Gardaland. La reclamante sosteneva che la foto, pur con gli occhi pixellati, rendesse comunque riconoscibili le ragazze nell’ambiente di conoscenza e che fosse stata scattata senza consenso dei genitori, in violazione delle regole deontologiche per il giornalismo.
Difese del titolare del trattamento
Robin S.r.l. ha sostenuto che l’articolo rientrava nel diritto di cronaca e che la notizia era stata ampiamente ripresa dalla stampa. Ha affermato che le ragazze erano rese irriconoscibili dalla pixelatura degli occhi e dalle mascherine FFP2, e che la foto era stata rimossa tempestivamente dopo la richiesta della reclamante, salvo una successiva ripubblicazione che sarebbe stata frutto di un errore accidentale. Ha inoltre contestato che le modalità di acquisizione delle immagini fossero illecite o ingannevoli.
Qualificazione giuridica e norme applicate
Il Garante ha ricondotto il caso ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, con applicazione degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139. Ha richiamato l’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, l’art. 137, comma 3, del Codice sul principio di essenzialità dell’informazione, l’art. 114, comma 6 c.p.p. e l’art. 7 delle Regole deontologiche in materia di tutela dei minori, evidenziando che nei casi di minori vittime di reato l’anonimato deve essere garantito in modo rigoroso.
Valutazione sull’immagine pubblicata
Pur riconoscendo l’interesse pubblico della vicenda, l’Autorità ha ritenuto che l’immagine pubblicata fosse eccedente e non giustificata da specifiche esigenze informative. La fotografia ritraeva minori in primo piano, con sola pixelatura degli occhi, lasciando visibili capelli, corporatura e abbigliamento; era inoltre associata a fatti di violenza di cui le stesse erano vittime e mostrava la loro presenza in un contesto delicato quale gli uffici della polizia, elementi idonei a favorirne l’identificazione indiretta.
Esito sul reclamo e sanzione
Il Garante ha ritenuto fondato il reclamo e ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine e dei dati delle minori, anche online e nell’archivio storico, salvo mera conservazione per eventuale uso giudiziario. Ha inoltre adottato un’ordinanza ingiunzione ex art. 166, comma 7, del Codice e art. 83 GDPR, irrogando a Robin S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 euro.
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