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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 391 del 31/08/2023

Provvedimento del 31 agosto 2023

Garante Privacy391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una madre contro "La Stampa" per la pubblicazione di una fotografia di minori, tra cui la figlia, associata a un articolo su molestie subite sul treno. Pur prendendo atto della rimozione dell’immagine e della deindicizzazione già effettuate da GEDI News Network S.p.a., l’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione della foto fosse eccedente e lesiva dell’essenzialità dell’informazione, soprattutto perché riguardava minori vittime di reato e li rendeva identificabili anche indirettamente. È stato quindi disposto il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine, compresa la diffusione online e nell’archivio storico, e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro.

GEDI News Network S.p.a. sanzionata e inibita per la pubblicazione di foto di minori vittime di violenza in un articolo de "La Stampa"

GEDI News Network S.p.a. - pubblicazione di foto di minori vittime di violenza in un articolo di cronaca

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato dalla madre di una minore in relazione alla pubblicazione, su "La Stampa", di una fotografia a corredo di un articolo del 6 giugno 2022 dedicato a molestie e violenze subite da un gruppo di ragazze su un treno. Il procedimento è stato trattato anche come segnalazione per le altre minori ritratte nell’immagine.

Origine del reclamo e contestazioni dell’interessata

La reclamante ha lamentato che la fotografia, pur con una pixellatura parziale dei volti, rendesse le ragazze riconoscibili nel loro ambiente sociale e familiare. Ha inoltre contestato il titolo dell’articolo, ritenuto mendace e potenzialmente pericoloso per l’incolumità delle minori, oltre a segnalare che gli scatti sarebbero stati acquisiti senza consenso e con modalità ingannevoli da una giornalista di altra testata.

Riscontro del titolare del trattamento

GEDI News Network S.p.a., editore e titolare del trattamento, ha sostenuto che l’immagine fosse stata sufficientemente anonimizzata e che l’articolo fosse pienamente legittimo in quanto espressione del diritto di cronaca su una vicenda di forte interesse pubblico. La società ha rappresentato di avere comunque rimosso la fotografia dall’articolo e dalle altre piattaforme riconducibili al gruppo, oltre ad avere impedito l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Ha richiamato anche la decisione del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, che aveva archiviato l’esposto.

Inquadramento normativo

L’Autorità ha qualificato il trattamento come effettuato nell’esercizio della libertà di espressione, con applicazione degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139. Ha richiamato il principio di essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, Codice; art. 6 Regole deontologiche) e ha evidenziato che, quando i dati riguardano minori, il bilanciamento deve essere più rigoroso, in coerenza con la Carta di Treviso e con l’art. 7 delle Regole deontologiche. È stato inoltre richiamato l’art. 114, comma 6, c.p.p., che impone l’anonimato delle vittime minori e il divieto di elementi idonei alla loro identificazione, anche indiretta.

Valutazione del Garante sulla liceità della pubblicazione

Il Garante ha riconosciuto l’interesse pubblico della vicenda giornalistica, ma ha ritenuto che la fotografia, così come pubblicata, fosse eccedente e non necessaria. In particolare:

  • ritraeva minori in primo piano con la sola pixelatura dei volti, lasciando visibili capelli, corporatura e abbigliamento, elementi idonei a una possibile identificazione nell’ambiente sociale;
  • collegava le minori a fatti di violenza di cui erano vittime;
  • le mostrava in un contesto sensibile e pregiudizievole, ossia gli uffici di polizia.

L’Autorità ha quindi ritenuto integrata una violazione dei principi di liceità e correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), GDPR), nonché dell’art. 137, comma 3, e dell’art. 139 del Codice, oltre che degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche.

Effetti delle misure già adottate dal titolare

Pur ritenendo il reclamo fondato, il Garante ha preso atto delle iniziative già assunte dal titolare, ossia la rimozione dell’immagine e la disabilitazione dell’accesso tramite motori di ricerca. Per questa ragione ha escluso la necessità di ulteriori provvedimenti rispetto al profilo della rimozione già effettuata.

Divieto di ulteriore trattamento

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine contestata, inclusa la diffusione online e nell’archivio storico, fatta salva la mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria. È stato ricordato che l’inosservanza del divieto può comportare anche la sanzione penale ex art. 170 del Codice.

Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 83 GDPR. Nel determinare l’importo ha considerato:

  • come aggravanti: la gravità della violazione, il pregiudizio subito dalle minori, la natura dei dati relativi a soggetti minorenni coinvolti in un episodio di violenza, e precedenti violazioni in materia giornalistica commesse dal titolare;
  • come attenuanti: l’esercizio del diritto di cronaca, alcune misure di protezione adottate, la rimozione dell’immagine e la deindicizzazione, nonché la collaborazione nel procedimento.

Sulla base dei dati di bilancio, il massimo edittale è stato indicato in 20 milioni di euro; la sanzione è stata quantificata in 30.000 euro, pari allo 0,15% del massimo edittale.

Dispositivo e opposizione

Il provvedimento ha disposto:

  • il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine contestata, con le limitazioni indicate;
  • l’ordine a GEDI News Network S.p.a. di pagare 30.000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
  • la possibilità di definire la controversia con il pagamento, entro trenta giorni, della metà della sanzione irrogata;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

È stata infine indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge. Il testo riporta anche che il giudizio di opposizione si è concluso con sentenza definitiva favorevole per il Garante del Tribunale di Torino n. 1123/2025, pubblicata il 1° aprile 2025.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dalla madre di una minore, che contestava la pubblicazione su "La Stampa" di una fotografia a corredo di un articolo del 6 giugno 2022 sulle molestie subite da alcune ragazze durante un viaggio in treno. La reclamante lamentava che l’immagine, pur grossolanamente pixellata sugli occhi, rendesse riconoscibili le ragazze nella cerchia di familiari e conoscenti e che il titolo dell’articolo contenesse un’affermazione idonea a esporle a ulteriori rischi e pregiudizi.

Difese della società editrice

GEDI News Network S.p.a. ha sostenuto la liceità della pubblicazione invocando il diritto di cronaca e l’interesse pubblico della vicenda, affermando che la foto non consentiva l’identificazione delle minori perché sfocata e che l’articolo non conteneva elementi identificativi. La società ha inoltre rappresentato di avere rimosso volontariamente la fotografia e di avere disabilitato l’accesso all’articolo tramite motori di ricerca, richiamando anche una precedente archiviazione dell’esposto da parte dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Valutazione del Garante sulla pubblicazione dell’immagine

Il Garante ha ritenuto che, pur trattandosi di una vicenda di particolare interesse pubblico, l’immagine pubblicata non fosse giustificata da specifiche esigenze informative e risultasse eccedente. La fotografia ritraeva minori in primo piano, con la sola pixelatura dei volti e con altri elementi visivi ancora idonei a renderle identificabili; inoltre le associava a fatti di violenza di cui erano vittime e le collocava in un contesto pregiudizievole, quale gli uffici della polizia.

Norme applicate e violazioni accertate

L’Autorità ha ricondotto il trattamento nell’ambito della libertà di espressione, applicando gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche. Ha ritenuto violati i principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, l’art. 137, comma 3, e l’art. 139 del Codice, gli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche e l’art. 114, comma 6, c.p.p., evidenziando che la tutela dei minori impone un rigore rafforzato e l’anonimato quando siano vittime di reato.

Misure adottate e provvedimenti conseguenti

Preso atto della rimozione dell’immagine e della deindicizzazione già attuate dalla società, il Garante ha ritenuto non necessari ulteriori interventi su tale profilo. Ha però disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine, anche online e nell’archivio storico, salvo la mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Per la violazione accertata è stata adottata un’ordinanza-ingiunzione ex art. 166, comma 7, Codice e art. 18 l. n. 689/1981. Nella quantificazione, il Garante ha considerato aggravanti la gravità della violazione, la natura dei dati riferiti a minori vittime di violenza e la presenza di precedenti violazioni in materia giornalistica; tra le attenuanti, le finalità di cronaca, alcune misure di protezione adottate, le iniziative di rimozione e la collaborazione nel procedimento. In base al fatturato, il massimo edittale era pari a 20 milioni di euro; la sanzione è stata fissata in 30.000 euro, pari allo 0,15% del massimo edittale.

Come è indicizzato

Materieminoridiritti dell'interessatolibertà di espressione e cronacasanzioni gdprpubblica amministrazione

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