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Messaggio

Messaggio numero 38165 del 18-11-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS disciplina la gestione delle domande di assegno straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori che intendono usufruire della deroga prevista dall’art. 1, comma 18, della L. 243/2004. Le domande assumono natura di prenotazione, sono soggette a monitoraggio del plafond di 10.000 beneficiari e vengono autorizzate solo dopo verifica della capienza e certificazione del diritto, secondo una graduatoria nazionale cronologica.

Procedura per l’esame delle domande di assegno straordinario in deroga alla L. 243/2004

Procedura per l’esame e la definizione delle domande di assegno straordinario in deroga alla L. 243/2004

Il messaggio dell’INPS definisce le modalità operative per la gestione delle domande di assegno straordinario di sostegno al reddito presentate da lavoratori che intendono avvalersi della deroga di cui all’art. 1, comma 18, della legge 243/2004. Il documento si inserisce nel sistema di monitoraggio del plafond massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto e chiarisce il ruolo dell’Istituto come ente certificatore e autorizzatore della prestazione.

Monitoraggio del plafond di 10.000 lavoratori

L’INPS richiama il precedente messaggio n. 31778 del 19 settembre 2005, con cui era stata illustrata la natura dinamica del monitoraggio del limite massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto ai benefici previsti dal comma 18 della legge 243/2004.

In tale quadro, le strutture periferiche devono segnalare con cadenza mensile:

  • le domande di assegno straordinario presentate da soggetti che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2007;
  • le eventuali situazioni di uscita dal Fondo di solidarietà di lavoratori precedentemente inclusi nel plafond dei 10.000.

Natura delle domande: prenotazione e non immediata efficacia

Le domande di accesso ai Fondi relative ai lavoratori che intendono utilizzare la deroga dell’art. 1, comma 18, della L. 243/2004 assumono carattere di prenotazione. Esse diventano effettive solo dopo:

  • la certificazione del diritto;
  • la conseguente autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale competente.

L’INPS sottolinea quindi che la domanda non produce effetti immediati, ma resta subordinata alla verifica della disponibilità nel plafond e al completamento del procedimento amministrativo.

Presentazione delle domande e termine operativo

Le domande di assegno straordinario per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento di anzianità in base alla deroga devono essere presentate dalle aziende esodanti alle strutture INPS competenti per la liquidazione.

Il termine è stabilito in modo obbligatorio:

  • entro il mese antecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro.

Viene fornito anche un esempio esplicativo:

  • se la cessazione presunta è il 30 novembre, la domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre.

Flusso istruttorio tra sedi INPS, Direzione Regionale e Direzione centrale

Le sedi INPS devono segnalare tempestivamente alla Direzione Regionale il numero delle domande potenzialmente interessate alla deroga, utilizzando il foglio Excel allegato al messaggio (allegato 1).

La Direzione Regionale deve poi trasmettere i dati alla Direzione centrale, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla liquidazione, inviandoli alla casella di posta elettronica PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

La Direzione centrale provvede quindi a:

  • redigere la graduatoria nazionale dei potenziali beneficiari;
  • ordinarla secondo la cronologia di presentazione della domanda;
  • verificare la disponibilità dei posti nel plafond;
  • autorizzare le strutture periferiche alla liquidazione delle prestazioni nei limiti delle disponibilità accertate.

Criteri di graduatoria e gestione delle domande presentate nello stesso giorno

Per la formazione della graduatoria nazionale, il criterio ordinario è quello cronologico di presentazione della domanda.

Nel caso in cui più domande siano presentate nella stessa data, si applicano i medesimi criteri di accesso all’esodo previsti dai regolamenti richiamati dal messaggio.

Il documento richiama in nota, per alcuni settori, regole specifiche di individuazione dei lavoratori in esubero contenute nei decreti ministeriali e nei regolamenti di riferimento.

Impegno alla cessazione del rapporto di lavoro e conseguenze dell’inadempimento

Quando la domanda viene accolta, le parti devono impegnarsi a cessare il rapporto di lavoro entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Se il lavoratore inserito nelle procedure di esodo non cessa l’attività lavorativa entro tale termine, la domanda di assegno straordinario viene respinta.

È inoltre precisato che, in questo caso, l’azienda può presentare una nuova domanda-prenotazione riferita a una nuova decorrenza.

Domande relative al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa

Per i lavoratori del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, le domande seguono lo stesso iter procedurale descritto.

Tuttavia, tali domande devono essere deliberate dal Comitato amministratore del Fondo e sono monitorate direttamente a livello centrale.

Rilevanza esterna del messaggio

Il messaggio è dichiarato di rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

Nota richiamata sui criteri di individuazione degli esuberi

La nota richiama, per il settore del credito cooperativo e della riscossione di tributi erariali, decreti che fissano in maniera identica l’individuazione dei lavoratori in esubero.

Viene riportato uno stralcio dell’art. 8 di regolamenti ministeriali, che stabilisce criteri di individuazione degli esuberi basati su:

  • possesso, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto, dei requisiti di legge per la pensione di anzianità o vecchiaia;
  • in subordine, maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione o maggiore età;
  • ulteriore priorità alla volontarietà;
  • infine, ai carichi di famiglia, se permane eccedenza rispetto agli esuberi.

Questo richiamo serve a precisare i criteri applicabili nei casi di domande presentate nella stessa data o nelle procedure di esodo disciplinate dai regolamenti settoriali.

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