Messaggio numero 37294 del 10-11-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce istruzioni operative per gestire domande di prestazione pensionistica e certificazione ai fini del bonus quando la contribuzione è ripartita tra INPS ed ENPALS. Definisce l’iter istruttorio secondo la sede di presentazione, le modalità di definizione della domanda, la gestione informatica delle diverse casistiche e disciplina anche i casi con contribuzione ex INPDAI, da trattare come domande di ricongiunzione.
Istruzioni operative per la concessione del bonus ex art. 1, comma 12 e seguenti, legge 243/2004 e per la liquidazione di prestazioni con contribuzione INPS ed ENPALS
Concessione del bonus e liquidazione di prestazioni con contribuzione INPS/ENPALS
Il documento detta istruzioni operative per la gestione delle domande di pensione e della certificazione ai fini del cosiddetto "bonus" ex art. 1, comma 12 e seguenti, della legge 243/2004, nei casi in cui l’assicurato abbia contribuzione versata sia all’INPS sia all’ENPALS. Le indicazioni mirano a coordinare l’attività istruttoria tra i due Enti e a disciplinare la trasmissione della documentazione, la definizione della competenza e gli effetti informatici e amministrativi sulle domande.
Presupposti e competenza tra INPS ed ENPALS
Si richiama l’art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, secondo cui gli assicurati con contribuzione versata all’INPS e all’ENPALS possono presentare la domanda di prestazione pensionistica presso le sedi INPS o, in alternativa, presso le sedi ENPALS. La medesima facoltà vale per la richiesta di certificazione ai fini del bonus.
La certificazione all’interessato viene rilasciata dall’Ente che l’ENPALS individua come competente alla successiva liquidazione della prestazione. Il rilascio della certificazione all’azienda, mediante modello LC8, è invece effettuato dall’Ente di ultima iscrizione del lavoratore.
Istruttoria della domanda
Domanda presentata presso la sede INPS
Quando la domanda è presentata presso una sede INPS, la sede ricevente deve trasmettere alla Direzione Generale ENPALS, via e-mail all’indirizzo dpp@enpals.it, i dati essenziali della domanda:
- oggetto della richiesta;
- data della domanda;
- dati anagrafici completi di codice fiscale e indirizzo.
La Direzione Generale ENPALS, sulla base dei dati in suo possesso e mediante consultazione delle banche dati INPS, individua l’Ente competente alla definizione della domanda.
Se la competenza è dell’ENPALS:
- la Direzione Generale ENPALS richiede alla sede INPS competente la trasmissione dell’estratto conto e del fascicolo di domanda.
Se la competenza è dell’INPS:
- la Direzione Generale ENPALS lo comunica alla sede INPS competente;
- trasmette la posizione assicurativa.
Domanda presentata presso la sede ENPALS
Quando la domanda è presentata presso una sede ENPALS, la Direzione Generale ENPALS determina l’Ente competente alla definizione.
Se la competenza è dell’ENPALS:
- la Direzione Generale ENPALS richiede alla sede INPS competente la trasmissione dell’estratto conto.
Se la competenza è dell’INPS:
- la Direzione Generale ENPALS trasmette alla sede INPS competente il fascicolo della domanda e la posizione assicurativa.
Definizione della domanda e flussi informativi
L’Ente competente alla liquidazione della prestazione o all’accertamento del diritto alla certificazione ai fini del bonus:
- accerta la situazione contributiva confrontando i dati presenti nei propri archivi con quelli trasmessi dall’altro Ente;
- notifica all’interessato la decisione sulla domanda presentata;
- trasmette all’altro Ente il modello T3/E, via e-mail, con l’esito dell’istruttoria positivo o negativo.
Nel solo caso in cui sia stata richiesta la liquidazione di una prestazione, il modello T3/E contiene anche la richiesta di trasferimento della contribuzione.
L’indirizzo e-mail della sede INPS competente viene individuato dall’ENPALS tramite consultazione del sito internet INPS, nella voce “responsabili delle prestazioni ai cittadini – area assicurato pensionato”.
Rilascio della certificazione all’azienda
L’Ente di ultima iscrizione del lavoratore, anche se diverso da quello competente all’accertamento del diritto al bonus, provvede al rilascio al datore di lavoro della certificazione che autorizza l’esonero dal versamento contributivo.
Modalità di gestione delle domande e casistiche operative
Il documento individua quattro possibili combinazioni di competenza:
- competenza INPS per l’accertamento del diritto e per il rilascio della certificazione all’azienda;
- competenza INPS per l’accertamento del diritto ed ENPALS per il rilascio della certificazione all’azienda;
- competenza ENPALS per l’accertamento del diritto ed INPS per il rilascio della certificazione all’azienda;
- competenza ENPALS per l’accertamento del diritto e per il rilascio della certificazione all’azienda.
Ipotesi a): competenza INPS sia per accertamento sia per certificazione
In questo caso le sedi utilizzano la “Procedura Pensioni”, opzione “certificazione diritto pensione”, con le consuete modalità.
La contribuzione riferita ai periodi di iscrizione ENPALS deve essere inserita in archivio ARPA:
- con codice tipo contribuzione “120”;
- con codice tipo documento “8”, che evidenzia accrediti non aventi carattere di definitività;
- nel campo note deve essere indicato “ENPALS”.
In tali casi la procedura gestisce automaticamente sia l’accoglimento sia l’eventuale reiezione della domanda.
Ipotesi b), c) e d): gestione non automatica
Le ipotesi b), c) e d) rientrano nelle situazioni non gestite automaticamente dalla “Procedura Pensioni” e devono essere trattate tramite la funzione “certificazione diritto pensione” attivando il tasto PF8 nel pannello CA646.
Nel pannello è necessario indicare:
- il periodo di iscrizione all’ENPALS;
- il relativo numero di settimane, come dettaglio dei contributi già indicati.
Le combinazioni operative sono le seguenti:
- Ipotesi b): selezionando “S” nel campo “LC2/LC5” e “N” nel campo “LC8”, si consente l’emissione dei documenti di certificazione per la definizione della pratica, ma si blocca l’invio del modello LC8. Lo stato della domanda in FELPE viene aggiornato con la dicitura “Bonus da inviare a cura di altro Ente”.
- Ipotesi c): selezionando “N” nel campo “LC2/LC5” e “S” nel campo “LC8”, si consente solo la stampa della copia del modello LC8 da conservare agli atti, con l’indicazione “certificazione rilasciata dall’ENPALS”. Contestualmente è consentito l’invio centrale del modello LC8 all’azienda. In FELPE la domanda viene registrata come “Bonus inviato - liquidazione pensione a cura di altro Ente”.
- Ipotesi d): selezionando “N” nei campi “LC2/LC5” e “LC8”, si bloccano sia l’emissione dei documenti di certificazione sia l’invio del modello LC8. In FELPE la domanda viene indicata come “Invio bonus e liquidazione pensione a cura di altro Ente”.
Per tutti i casi descritti è comunque consentita la stampa completa di bozza.
Trasmissione della documentazione
In attesa che lo scambio di informazioni avvenga tramite posta elettronica certificata, la documentazione cartacea deve continuare a essere trasmessa dopo l’invio dell’e-mail, con l’indicazione dei relativi riferimenti.
Titolari di contribuzione INPS/INPDAI ed ENPALS
Il documento chiarisce che il D.P.R. n. 1420/1971 e la Convenzione INPS-ENPALS del 3 dicembre 1973 consentono all’INPS o all’ENPALS di cumulare la contribuzione versata presso l’ENPALS e quella versata nell’assicurazione generale obbligatoria, al fine di liquidare un’unica prestazione.
Tale disciplina non è estendibile ai casi in cui l’assicurato abbia contribuzione versata anche all’ex INPDAI, pur confluita nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS in contabilità separata.
In tali ipotesi, le sedi che ricevano una domanda di pensione o di certificazione/bonus devono considerarla anche come domanda di ricongiunzione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979, dall’ENPALS al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Prima di avviare il procedimento, le sedi devono acquisire il consenso dell’assicurato. Una volta definita la domanda di ricongiunzione, si potrà procedere alla lavorazione della richiesta originaria secondo le istruzioni già impartite in precedenza.
Indicazioni finali
Il messaggio è dichiarato di rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
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