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Messaggio

Messaggio numero 37616 del 14-11-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS comunica l’aggiornamento della procedura CARPE 2000 per adeguare il calcolo delle decorrenze delle pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti alle nuove disposizioni della legge 243/2004, operative dal 1° gennaio 2008. Sono indicate le categorie interessate, le regole applicative per ciascuna, la possibilità di consultare diverse tabelle e gli oggetti AS/400 resi disponibili.

Aggiornamento procedura CARPE 2000 sulle decorrenze delle pensioni di anzianità

Aggiornamento della procedura CARPE 2000 per le pensioni di anzianità

Il messaggio comunica il rilascio, nella versione del 4 novembre 2005, della procedura CARPE 2000 (pgm5940) sui sistemi dipartimentali AS/400 dell’Area Prestazioni. L’aggiornamento recepisce le nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Contesto normativo e finalità

Viene richiamato il precedente messaggio n. 27785 dell’8 settembre 2004, con cui era stato anticipato che, in conseguenza della modifica dei requisiti per la pensione di anzianità, il calcolo delle decorrenze successive al 31 dicembre 2007 era temporaneamente sospeso. Il presente messaggio supera tale sospensione, indicando gli aggiornamenti informatici necessari per il calcolo delle nuove decorrenze.

Nuove modalità di calcolo per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti

In applicazione della circolare n. 105 del 19 settembre 2005, il menu del calcolo della decorrenza per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti è stato modificato. L’operatore deve selezionare la categoria del lavoratore in base alla quale la procedura applica la disciplina corrispondente.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti:

  • per chi ha perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007, la procedura utilizza la tabella C della legge n. 449/1997;
  • dal 1° gennaio 2008, la procedura utilizza la tabella relativa alla legge n. 243/2004, allegato 3, in base al comma 6, lettera a), della stessa legge, che considera i nuovi requisiti anagrafici e contributivi o la maggiore anzianità contributiva richiesta.

Per i lavoratori precoci e/o operai:

  • fino al 31 dicembre 2007 si applicano le disposizioni previgenti alla legge 243/2004;
  • per i periodi successivi al 31 dicembre 2007 si applicano le stesse disposizioni previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla legge 243/2004.

Per i lavoratori collocati in mobilità lunga:

  • continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla legge 243/2004 e quelle stabilite negli specifici provvedimenti di concessione della prestazione.

Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria entro il 17 agosto 1995:

  • la procedura continua ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge 243/2004.

Per i prosecutori volontari autorizzati entro il 3 novembre 1997:

  • continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla legge 243/2004.

Per i prosecutori volontari autorizzati entro il 29 febbraio 2004:

  • per effetto della salvaguardia del diritto a pensione, dal 1° gennaio 2008 i nuovi requisiti della legge 243/2004 non si applicano ai lavoratori dipendenti ammessi alla prosecuzione volontaria entro tale data;
  • la procedura continua ad applicare le finestre di accesso della legge n. 449/1997.

Per i lavoratori in mobilità ordinaria e/o CIGS per accordi entro il 3 novembre 1997:

  • la procedura continua ad applicare la normativa previgente alla legge 243/2004.

Per i lavoratori in mobilità ordinaria per il Sud ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 223/1991, per accordi entro il 29 febbraio 2004, e per i destinatari dei fondi di solidarietà di cui all’art. 2 della legge n. 662/1996, per accordi entro il 29 febbraio 2004:

  • continua ad applicarsi la normativa previgente alla legge 243/2004;
  • ciò vale nei limiti di 10.000 unità individuate mediante il monitoraggio previsto dall’art. 1, comma 19, della legge 243/2004.

Per le lavoratrici dipendenti che scelgono il sistema di calcolo contributivo dal 1° gennaio 2008:

  • si applica la norma che introduce, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, una sperimentazione;
  • la sperimentazione consente l’accesso al pensionamento alle lavoratrici con almeno 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva e con età anagrafica non inferiore a 57 anni se dipendenti;
  • la condizione è che optino per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Consultazione delle tabelle

Utilizzando il tasto funzionale F10 = Tabelle, l’operatore può scegliere tra:

  • tabella B della legge n. 335/1995 e tabella C della legge n. 449/1997, attualmente vigenti, tramite opzione 1;
  • tabella C della legge n. 243/2004, in vigore dal 1° gennaio 2008, tramite opzione 2.

Esclusioni e aggiornamenti successivi

Il messaggio precisa che l’applicazione delle norme previste dall’art. 1, comma 6, lettera a), della legge 243/2004 per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi sarà oggetto di un successivo aggiornamento della procedura.

Oggetti AS/400 disponibili

Sono indicati gli oggetti resi disponibili per la ricezione sul sistema dipartimentale AS/400, con versione e data 8 novembre 2005:

  • PN5946, versione I;
  • PRPAL42, versione 1;
  • PRPAL43, versione 1;
  • PRPAL44, versione 1;
  • PRPAL45, versione 1;
  • PRPAL46, versione 1;
  • MRPAL43, versione 1;
  • MRPAL44, versione 1;
  • MRPAL46, versione 1.

Assistenza e pubblicazione

Per eventuali problemi sulla procedura si indica di contattare preferibilmente via e-mail Bruno Muciaccia, Sede Regionale Puglia, oppure Paolo Greco, Sede Taranto. Il messaggio precisa infine che, avendo rilevanza esterna, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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