Deliberazione n. 50 del 24/01/2024
Provvedimento del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Twitter International Company, a seguito di segnalazioni della persona interessata relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione sulla piattaforma senza consenso. L’intervento è stato fondato sull’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di attivarsi rapidamente nei casi di c.d. revenge porn. La misura urgente aveva imposto alla piattaforma di bloccare la diffusione del materiale e di conservare, per soli fini probatori e per 12 mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con modalità tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Twitter International Company per impedire la diffusione di materiale rientrante nel c.d. revenge porn
Ratifica di provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Twitter International Company in relazione a segnalazioni riconducibili al c.d. revenge porn. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità una competenza accelerata per prevenire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e segnalazioni
La persona interessata ha presentato due segnalazioni, successivamente integrate, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma indicata. Dalla documentazione emerge il fondato motivo di ritenere che il materiale potesse essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Base normativa richiamata
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la segnalazione e l’intervento del Garante nei casi di revenge porn;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, cui rinvia il meccanismo decisionale entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento cautelare, salvo ratifica del Collegio.
Misure urgenti adottate
Con la determinazione n. 34 del 18 gennaio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Twitter International Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, esaminati gli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento urgente il 24 gennaio 2024. Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie: il contenuto decisorio è limitato alla conferma delle misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale.
Punti principali
Presupposto della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato segnalazioni al Garante, poi integrate, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, cioè il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante richiama la propria competenza a decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 34 del 18 gennaio 2024. Con essa ha ingiunto a Twitter International Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Collegio, riunito il 24 gennaio 2024, preso atto delle osservazioni ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 34/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Non sono indicate sanzioni pecuniarie, ma solo misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria.
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