Ordinanza ingiunzione o revoca n. 38 del 24/01/2024
Provvedimento del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, tramite il portale "Carta della Salute" e un’integrazione software fornita da terzi, ha provocato l’errata associazione di referti sanitari a pazienti diversi e la conseguente comunicazione a soggetti non autorizzati. La violazione ha riguardato dati relativi alla salute, con accesso indebito a 6 pazienti e indisponibilità di referti per ulteriori 8 interessati. Pur dando atto delle misure correttive e di contenimento adottate, il Garante ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: sanzione per errata associazione e comunicazione di referti sanitari tramite portale online
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: violazione nella gestione online di referti sanitari
Il provvedimento riguarda l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e un trattamento di dati relativi alla salute reso disponibile tramite il portale "Carta della Salute". L’istruttoria è scaturita da una notifica di data breach ai sensi dell’art. 33 GDPR, relativa a un malfunzionamento software che ha provocato l’errata associazione di referti a pazienti diversi e la conseguente visione di documenti sanitari da parte di soggetti non autorizzati.
Origine dei fatti e dinamica della violazione
Secondo quanto ricostruito, il problema è stato generato dalla componente di integrazione del software di laboratorio fornito da Dedalus, che trasmetteva al sistema di gestione dati dell’Ospedale messaggi HL7 contenenti un identificativo paziente non coerente con il referto. La propagazione dell’errore negli applicativi integrati ha prodotto l’associazione di referti integri e coerenti, ma attribuiti a pazienti errati. L’Ospedale ha riferito un totale di 24 referti coinvolti nella criticità, pur ai fini della valutazione del provvedimento il Garante ha considerato in particolare 6 pazienti i cui referti sono stati esposti a terzi non autorizzati e ulteriori 8 pazienti con problemi di indisponibilità del referto.
Trattamento di dati sanitari e regole applicabili
Il Garante richiama la definizione di dati relativi alla salute di cui all’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e il considerando 51, sottolineando l’elevata protezione richiesta per questa categoria di dati. La comunicazione di informazioni sullo stato di salute può avvenire solo all’interessato o a terzi sulla base di un idoneo presupposto giuridico o di delega scritta. Nel caso di specie, l’errata esposizione dei referti a soggetti diversi dagli interessati ha integrato una comunicazione illecita di dati sanitari.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse effettuato in violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, per mancato rispetto del principio di integrità e riservatezza;
- art. 9 GDPR, per la comunicazione di dati relativi alla salute a soggetti terzi non autorizzati;
- art. 32, par. 1, lett. b) e d), GDPR, per l’adozione di misure di sicurezza non sufficientemente adeguate al rischio e per l’assenza di una procedura regolare di test, verifica e valutazione dell’efficacia delle misure.
Responsabilità del titolare e ruolo del responsabile
Il Garante ribadisce che il titolare ha una responsabilità generale per i trattamenti effettuati direttamente o per suo conto, in coerenza con gli artt. 4, par. 1, n. 7, 5, par. 2, 24 GDPR e con il principio di accountability. Anche se la causa tecnica del bug era riferita al software del responsabile del trattamento, il titolare avrebbe dovuto prevedere e verificare misure tecniche e organizzative idonee a garantire, su base permanente, riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi. È richiamata anche la giurisprudenza interna dell’Autorità e le linee guida EDPB sui concetti di titolare e responsabile.
Attività istruttoria e difese del titolare
L’Ospedale ha rappresentato di aver rilevato l’anomalia poco prima della segnalazione dell’interessato, di aver bloccato temporaneamente l’accesso ai referti, analizzato i log, oscurato i documenti errati, chiesto supporto al fornitore e adottato misure correttive. Ha inoltre comunicato agli interessati la violazione, inviando istruzioni ai visualizzatori per la cancellazione dei file eventualmente salvati, e ha attivato un team multidisciplinare di supporto. In sede difensiva ha evidenziato l’assenza di ulteriori conseguenze, la mancata diffusione dei dati e l’aggiornamento del Modello organizzativo privacy, con formazione del personale e rafforzamento dei controlli.
Valutazione delle misure correttive
L’Autorità prende atto delle misure adottate, tra cui:
- blocco temporaneo del portale;
- analisi dei log di accesso;
- oscuramento e riemissione dei referti errati;
- contatto personalizzato degli interessati e dei visualizzatori;
- richiesta al fornitore di test di non regression;
- installazione di un filtro ulteriore per intercettare e bloccare trasferimenti anomali;
- ipotesi di restrizioni aggiuntive all’accesso ai referti più risalenti.
Tuttavia, tali interventi sono stati considerati idonei a contenere o prevenire ulteriori episodi, non a escludere la responsabilità per la violazione già avvenuta.
Quantificazione della sanzione
Ai sensi dell’art. 83 GDPR, le violazioni degli artt. 5, 9 e 32 sono state considerate come derivanti da un’unica condotta, con applicazione del par. 3. Il Garante ha individuato quale violazione più grave quella dell’art. 9 GDPR, soggetta alla fascia sanzionatoria dell’art. 83, par. 5. Nella determinazione dell’importo sono stati considerati: la natura dei dati trattati, la durata limitata dell’evento, il numero degli interessati, l’assenza di dolo, l’assenza di prove di danno subito, la tempestiva rilevazione dell’anomalia da parte del titolare e un precedente procedimento pertinente a carico dello stesso. Il livello di gravità è stato qualificato come medio, in linea con le linee guida EDPB sulle sanzioni amministrative.
Dispositivo
Il Garante:
- dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR;
- ordina il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000,00;
- ricorda la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni;
- dispone la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante;
- dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Rilievi finali
Il provvedimento conferma che, in ambito sanitario digitale, l’adozione di software di terzi e di integrazioni complesse non esonera il titolare dal dovere di presidiare stabilmente la qualità dei flussi, la coerenza delle associazioni tra dati e interessati e l’efficacia delle misure di sicurezza. L’eventuale tempestività della reazione e la collaborazione con il fornitore rilevano ai fini della quantificazione della sanzione, ma non escludono la contestazione dell’illecito quando il trattamento abbia determinato la comunicazione di dati sanitari a soggetti non autorizzati.
Punti principali
Origine della violazione e trattamento coinvolto
La violazione è stata notificata dal titolare ai sensi dell’art. 33 GDPR ed è emersa a seguito di segnalazioni di pazienti che, accedendo al portale dedicato ai referti, hanno visualizzato documenti sanitari di altri interessati. Il problema è stato ricondotto a un malfunzionamento della componente di integrazione del software di laboratorio fornito da Dedalus, che trasmetteva messaggi HL7 con identificativi paziente non coerenti con il contenuto del referto, determinando l’errata associazione del referto al paziente sbagliato.
Natura e impatto della violazione
Il Garante ha rilevato che la violazione ha coinvolto dati relativi alla salute, per i quali è richiesta una tutela particolarmente elevata. Dall’istruttoria è emerso che 6 persone hanno subito una perdita di riservatezza per l’accesso indebito ai propri referti da parte di altri pazienti e che ulteriori 8 persone hanno sperimentato un problema di indisponibilità del referto o un malfunzionamento del servizio. La durata dell’evento è stata limitata a 4 giorni, senza elementi di dolo e senza evidenze di ulteriori usi illeciti o diffusione dei dati.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che il trattamento fosse illecito per violazione: - del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR; - dell’art. 9 GDPR, per la comunicazione di dati relativi alla salute a soggetti terzi privi di idoneo presupposto giuridico; - dell’art. 32 GDPR, per la mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e per l’assenza di verifiche regolari dell’efficacia delle misure di sicurezza.
Responsabilità del titolare e rapporto con il responsabile
L’Autorità ha ribadito la responsabilità generale del titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, par. 1, n. 7, 5, par. 2, 24 GDPR e del considerando 74. Anche se il bug era riconducibile al software del responsabile del trattamento, l’Ospedale avrebbe dovuto prevedere misure di sicurezza adeguate, verifiche periodiche e una capacità stabile di assicurare riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi. Il fatto che il sistema fosse interconnesso con il middleware interno non ha escluso la responsabilità del titolare.
Misure adottate e valutazione del Garante
L’Ospedale ha bloccato temporaneamente l’accesso ai referti, analizzato i log, oscurato i referti errati, riemesso i documenti corretti, riaperto il portale dopo la correzione e inviato comunicazioni agli interessati e ai visualizzatori con richiesta di cancellazione dei referti eventualmente salvati. Ha inoltre introdotto un filtro ulteriore, richiesto test di non regression al fornitore e avviato ulteriori misure organizzative e di formazione. Il Garante ha preso atto di tali azioni ma ha ritenuto che non eliminassero la responsabilità per la violazione già avvenuta.
Sanzione e criteri di quantificazione
Poiché le violazioni degli artt. 5, 9 e 32 GDPR derivavano da un’unica condotta, si è applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. La violazione più grave è stata considerata quella dell’art. 9 GDPR, con soglia massima teorica di 20 milioni di euro o del 4% del fatturato mondiale annuo. Ai fini della quantificazione, il Garante ha considerato la natura sanitaria dei dati, la durata limitata, il numero contenuto di interessati, l’assenza di dolo, l’assenza di lamentele o danni segnalati, la tempestiva rilevazione dell’anomalia e un precedente procedimento pertinente a carico del titolare. La sanzione è stata determinata in 8.000 euro.
Dispositivo finale
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR, ha ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria di 8.000 euro e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale. È stata inoltre prevista l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 40 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Deliberazione n. 44 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 34 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 33 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 36 del 24/01/2024
- Provvedimento · 24 gen 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 35 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →