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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 590 del 26/09/2024

Provvedimento del 26 settembre 2024

Garante Privacy590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che presso l’esercizio "Samiur Internet Point" era attivo un impianto di videosorveglianza senza i cartelli informativi richiesti dall’art. 13 GDPR. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di trasparenza e informazione e ha prescritto l’adeguamento entro 60 giorni con apposizione di idonea informativa. Il provvedimento richiama anche l’obbligo di riscontro documentato all’Autorità e le conseguenze in caso di inottemperanza.

Salma Umme, titolare di impresa individuale, per videosorveglianza priva di informativa nell’esercizio "Samiur Internet Point"

Videosorveglianza priva di informativa presso "Samiur Internet Point"

Il provvedimento riguarda Salma Umme, titolare di un’impresa individuale che gestisce l’esercizio "Samiur Internet Point" in Genova. L’Autorità interviene a seguito di accertamento della Polizia locale, che ha rilevato un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante senza la prevista informativa agli interessati.

Fatti e avvio del procedimento

Con nota dell’8 giugno 2021, la Polizia locale del Comune di Genova ha trasmesso al Garante una relazione di servizio segnalando la presenza di telecamere non segnalate da cartelli informativi presso l’esercizio sito in via Dondero n. 32. Dal verbale di accertamento n. 211591644, trasmesso il 12 novembre 2021, è emerso che il trattamento di dati personali tramite videosorveglianza era riferibile alla titolare dell’impresa individuale.

Sulla base di tali elementi, l’Ufficio ha notificato il 18 novembre 2021 l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 58, par. 2, e 83 GDPR, in relazione alla violazione degli artt. 13 e 5, par. 1, lett. a), GDPR. La destinataria, pur informata della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, non ha trasmesso alcuna osservazione.

Quadro giuridico richiamato

Il Garante ricorda che la videosorveglianza integra trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi dell’art. 5 GDPR, in particolare quello di trasparenza. In tale ambito, gli interessati devono essere messi in condizione di sapere, prima di entrare nell’area controllata, che è in funzione un sistema di videosorveglianza.

Per adempiere a tale obbligo, il titolare deve predisporre cartelli informativi conformi al provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Faq dell’Autorità. Vengono inoltre richiamate le Linee guida EDPB n. 3/2019, secondo cui le informazioni essenziali devono essere riportate sul primo livello di segnalazione, in modo visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, mentre gli ulteriori dettagli possono essere forniti con altri mezzi.

Violazioni accertate

Dall’istruttoria è risultato che l’impianto installato presso il locale era effettivamente attivo e funzionante, ma privo delle informative richieste dall’art. 13 GDPR.

Il Garante ha quindi ritenuto integrata una violazione:

  • dell’art. 13 GDPR, per omessa informativa agli interessati;
  • dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per violazione del principio di trasparenza.

La mancata produzione di documentazione difensiva o di elementi idonei a dimostrare l’adeguamento ha rafforzato la conclusione di illiceità del trattamento.

Valutazione del Garante e misure correttive

L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla titolare nell’esercizio dell’attività di impresa attraverso il sistema di videosorveglianza installato presso il punto vendita.

In esercizio dei poteri correttivi di cui all’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha prescritto di:

  • informare adeguatamente gli interessati della presenza dell’impianto;
  • apporre cartelli recanti l’informativa ex art. 13 GDPR;
  • indicare in modo chiaro e trasparente il titolare del trattamento e le finalità perseguite.

L’adeguamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, con trasmissione all’Autorità di un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.

Esito finale e rimedi

Il Garante ha disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno previsto dal regolamento del Garante n. 1/2019. Nel provvedimento è altresì richiamata la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Non risulta irrogata in questa estrazione una specifica sanzione pecuniaria; il provvedimento evidenzia però che il mancato riscontro all’ordine di adeguamento può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Punti principali

Accertamento della Polizia locale e avvio del procedimento

La Polizia locale del Comune di Genova ha accertato, il 8 giugno 2021, presso l’esercizio "Samiur Internet Point" in via Dondero 32, la presenza di un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante privo di apposita segnaletica informativa. L’Autorità ha individuato la titolarità del trattamento in capo a Salma Umme, titolare dell’impresa individuale, e ha avviato il procedimento sanzionatorio con contestazione della violazione degli artt. 13 e 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Quadro normativo applicato

Il Garante ribadisce che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare quello di trasparenza. Per l’informativa richiama l’art. 13 GDPR, il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, che impongono cartelli chiari, visibili e leggibili prima dell’accesso all’area videosorvegliata.

Violazione accertata e valutazioni del Garante

Dall’istruttoria è emerso che il sistema di videosorveglianza era installato e operativo ma privo delle informative richieste. La condotta è stata qualificata come trattamento illecito perché in contrasto con l’art. 13 GDPR e con il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. La parte non ha presentato memorie o documentazione utile a dimostrare l’adeguamento.

Provvedimento correttivo e termini

Il Garante ha prescritto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di informare adeguatamente gli interessati della presenza dell’impianto mediante cartelli recanti l’informativa ex art. 13 GDPR, con indicazione chiara del titolare del trattamento e delle finalità perseguite. L’adeguamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, con riscontro documentato all’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.

Esito finale e rimedi

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato nell’esercizio dell’impresa e ha disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. È richiamata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

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