Prescrizioni del Garante n. 594 del 26/09/2024
Provvedimento del 26 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato la diffusione, durante il Tg LA7 del 26 settembre 2023, dei nominativi di due minori vittime di un grave fatto di cronaca di Caivano, visibili per pochi secondi in atti di indagine mostrati in video. Pur prendendo atto della rimozione immediata del servizio dalle piattaforme online e delle misure interne adottate da LA7, l’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione, nonché delle regole deontologiche e della Carta di Treviso a tutela del minore. In ragione degli elementi complessivi, il Garante ha adottato un ammonimento anziché una sanzione pecuniaria.
LA7 S.p.A.: ammonimento per diffusione televisiva di dati identificativi di minori in un servizio giornalistico su fatti di cronaca
LA7 S.p.A. - ammonimento per diffusione di dati identificativi di minori in un servizio giornalistico
Il provvedimento riguarda la diffusione, nel Tg LA7 delle ore 20 del 26 settembre 2023, dei nominativi di due minori vittime di un gravissimo fatto di cronaca di Caivano, visibili per pochi secondi all’interno di immagini di un’ordinanza di custodia cautelare. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione e si è concluso con un ammonimento nei confronti della società editrice, dopo l’istruttoria svolta dal Garante.
Origine del caso e attività istruttoria
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione dell’Osservatorio sulla legalità e sui diritti, che lamentava la divulgazione dei nomi delle minori e dei presunti autori del reato durante il telegiornale serale. A supporto, sono stati allegati un fermo immagine e, successivamente, il video integrale della puntata. Nel corso delle verifiche, il filmato non risultava più reperibile online, circostanza che la società ha collegato alla rimozione immediata del contenuto.
Difese e chiarimenti forniti da LA7 S.p.A.
LA7 ha sostenuto che la visibilità dei nominativi fosse dovuta a un errore tecnico nella fase di montaggio del servizio. Secondo quanto rappresentato, le pagine dell’ordinanza con i nomi non oscurati sarebbero state mostrate per pochissimi secondi e solo con un fermo immagine sarebbero risultate leggibili. La redazione si sarebbe accorta subito dell’errore e avrebbe bloccato la diffusione del video sulle piattaforme online, rimuovendo l’intera puntata già dalla sera stessa. La società ha inoltre riferito di aver aggiornato la propria privacy policy, rafforzato i controlli interni e diffuso una circolare interna per richiamare tutti gli operatori al rispetto della disciplina privacy, con particolare attenzione alla tutela dei minori.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha qualificato il trattamento come effettuato per finalità giornalistiche, con applicazione integrale degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche relative all’attività giornalistica. Sono stati richiamati in particolare:
- l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- l’art. 137, comma 3, del Codice, che richiama il principio di essenzialità dell’informazione;
- gli artt. 6, comma 1, 7 e 8, comma 1, delle Regole deontologiche;
- l’art. 2-quater, comma 4, del Codice, che collega la liceità del trattamento al rispetto delle regole deontologiche.
L’Autorità ha ribadito che, in ambito giornalistico, la diffusione dei dati personali deve rispettare il criterio dell’essenzialità rispetto a fatti di interesse pubblico e che il minore gode di una tutela rafforzata: non possono essere pubblicati i suoi nomi né elementi idonei a renderlo identificabile. È stata richiamata anche la Carta di Treviso, che attribuisce priorità assoluta al diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca.
Valutazione del Garante sull’illiceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto che la divulgazione dei nominativi dei minori, anche se per un tempo limitato e con possibile leggibilità solo mediante fermo immagine, fosse comunque illecita. La diffusione è stata quindi considerata in contrasto con i principi del GDPR e con la disciplina speciale del giornalismo. L’Autorità ha richiamato inoltre precedenti decisioni in materia, coerenti con l’orientamento consolidato che vieta la diffusione di dettagli eccedenti o indirettamente identificativi di minori coinvolti in fatti di cronaca.
Esito finale: ammonimento e annotazione
Pur accertando la violazione, il Garante ha considerato una serie di elementi attenuanti: l’immediata rimozione della puntata dalle piattaforme online, la brevità della diffusione, l’assenza di un intento lesivo, l’adozione di misure tecnico-organizzative interne per evitare la reiterazione dell’errore e la situazione economica della società. Alla luce di tali circostanze, ha ritenuto proporzionato applicare un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, invece di una sanzione pecuniaria. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Implicazioni operative
Il provvedimento conferma che, nel trattamento giornalistico, la tutela dei minori prevale in modo netto sulle esigenze di cronaca quando siano divulgati nomi o elementi idonei all’identificazione. Per gli editori e le redazioni, il caso evidenzia la necessità di controlli preventivi rigorosi in fase di montaggio e pubblicazione, soprattutto quando si trattano atti giudiziari o contenuti potenzialmente idonei a rivelare l’identità di minori.
Punti principali
Origine della segnalazione e istruttoria
La vicenda nasce da una segnalazione dell’Osservatorio sulla legalità e sui diritti relativa al Tg LA7 del 26 settembre 2023, nel quale sarebbero stati resi noti, mostrando gli atti dell’inchiesta, i nomi delle due minori vittime dello stupro di gruppo di Caivano e quelli dei presunti autori. Il Garante ha acquisito un fermo immagine e successivamente il video integrale dell’edizione, non più reperibile online al momento delle verifiche.
Riscontri della società e misure adottate
LA7 S.p.A. ha rappresentato che la comparsa dei nominativi era dovuta a un errore nella fase di montaggio, che le immagini erano state visibili solo per pochi secondi e non risultavano leggibili se non tramite fermo immagine. La società ha inoltre dichiarato di avere immediatamente bloccato la diffusione online del filmato, rimuovendo integralmente la puntata già dalla sera stessa, e di avere aggiornato la privacy policy, rafforzato i controlli interni e diffuso una circolare interna per richiamare le redazioni al rispetto della normativa privacy, soprattutto con riferimento ai minori.
Norme applicate e valutazione dell'illiceità
L’Autorità ha ricondotto il caso ai trattamenti per finalità giornalistiche, soggetti agli artt. 136-139 del Codice e alle Regole deontologiche. Ha ritenuto violati l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, l’art. 137, comma 3, del Codice, gli artt. 6, comma 1, 7 e 8, comma 1, delle Regole deontologiche, nonché l’art. 2-quater, comma 4, del Codice. In particolare, è stato ribadito che il limite della diffusione è l’"essenzialità dell’informazione" e che vige una tutela rafforzata del minore, con divieto di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca o elementi idonei a renderli identificabili.
Esito del procedimento e misura adottata
Pur rilevando l’illiceità della diffusione dei nominativi dei minori, il Garante ha tenuto conto della rimozione tempestiva del contenuto, della durata limitata della visualizzazione, dell’assenza di intento lesivo, delle misure organizzative adottate e della situazione economica della società. In base a una valutazione complessiva, ha ritenuto proporzionato adottare un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, anziché una sanzione pecuniaria, disponendo anche l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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