Ordinanza del 16/10/2020 n. 22507 - Corte di Cassazione
IRES - Accertamento - Verbale di constatazione ricavi non dichiarati - Prova - Documentazione extracontabile - Buoni di consegna della merce - Assenza di corrispondenza nella contabilità ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Srl C. è stata accertata per maggiori ricavi (73.430 euro) sulla base di documenti extracontabili, ossia buoni di consegna non riscontrati nella contabilità ufficiale. La CTP ha parzialmente accolto il ricorso riducendo l'importo; la CTR ha rigettato l'appello; la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente, affermando che la 'contabilità in nero' costituisce valido elemento indiziario ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Condanna alle spese e conferma dell'accertamento.
Accertamento IRES per ricavi non dichiarati basato su contabilità in nero (buoni di consegna non registrati)
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