Ordinanza del 15/10/2020 n. 22156 - Corte di Cassazione
IRAP - Società di trasporto pubblico di passeggeri -Cuneo fiscale - Applicabilità - Tariffa remunerativa - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha disposto che la deduzione IRAP prevista dalla legge n.296/2006 (c.d. cuneo fiscale) non si applica alle imprese di public utilities che operano in forza di una concessione traslativa e applicano una tariffa remunerativa. Nel caso, la S. Autoservizi S.r.l. aveva chiesto il rimborso IRAP per il 2009; la CTR aveva escluso l'agevolazione e la Cassazione ha cassato la sentenza di appello su alcuni profili, rinviando alla CTR di Brescia per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato, con verifiche sulla natura concessoria e sulla remuneratività della tariffa.
IRAP - esclusione della deduzione del cuneo fiscale per società di trasporto pubblico in concessione traslativa con tariffa remunerativa
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