Cassazione Civile, Ordinanza n. 09589/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di leasing aventi ad oggetto distributori automatici. In primo grado era stata pronunciata la risoluzione dei contratti per grave inadempimento dell’utilizzatore, con sua condanna al pagamento dei canoni scaduti, degli interessi di mora, dei canoni a scadere e del prezzo di opzione. La Corte d’appello ha invece riformato parzialmente la decisione: ha confermato la risoluzione per inadempimento, ma ha escluso la condanna dell’utilizzatore al pagamento delle somme richieste dalla società di leasing, ritenendo che la società non avesse specificamente dedotto e provato la composizione della somma globale pretesa; ha inoltre negato la condanna alla restituzione dei beni in leasing, sul presupposto che la società non avesse proposto appello incidentale. La società di leasing ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione di legge per avere la Corte d’appello omesso di condannare la controparte alla restituzione dei beni e alle somme dovute; 2) violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo e ultrapetizione per avere escluso la condanna pecuniaria senza considerare il contenuto dei contratti; 3) motivazione illogica e contraddittoria per il mancato ordine di restituzione dei beni, fondato erroneamente sulla mancata proposizione di appello incidentale; 4) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione integrale delle spese dei due gradi.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati: la motivazione della sentenza impugnata non è nulla, non ricorre vizio di ultrapetizione e le censure mirano in realtà a un riesame del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Accoglie invece il terzo motivo, perché la Corte d’appello ha errato nel ritenere necessaria un’appello incidentale della società di leasing per ottenere la restituzione dei beni; trattandosi di domanda rimasta non esaminata in primo grado, era sufficiente la sua riproposizione in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al capo relativo alla restituzione dei beni e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può consistere nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o del contratto, ma richiede la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la denuncia di nullità della sentenza e di errori processuali solo nei limiti propri del vizio dedotto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso, non mere difese o richieste istruttorie
il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando petitum e causa petendi
l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale
richiamato per il giudicato interno formatosi sulle questioni espressamente o implicitamente decise
l'appello incidentale è necessario solo per le domande o eccezioni già decise in senso sfavorevole o rigettate, non per quelle non esaminate
richiamato in tema di limiti al rilievo officioso delle eccezioni e devoluzione in appello
le domande e eccezioni non accolte o rimaste assorbite e non esaminate vanno semplicemente riproposte, non necessariamente impugnate con appello incidentale
richiamati dalla ricorrente per censurare la compensazione integrale delle spese
Massime di principio
- La deduzione del vizio di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale richiede la specifica indicazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate e delle ragioni del loro scostamento; non è ammissibile un ricorso che si risolva nella mera proposta di una diversa ricostruzione del contenuto negoziale.
- L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso, non semplici argomentazioni difensive, richieste istruttorie o documenti non illustrati nel loro contenuto decisivo.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice alteri petitum o causa petendi o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non ricorre se il giudice si limita a valutare diversamente le risultanze processuali e documentali.
- Nel giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per ottenere la riforma di un capo non deciso o rimasto assorbito; è sufficiente la riproposizione della domanda o eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
- L'appello incidentale è necessario invece per le domande o eccezioni già esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, poiché altrimenti opera il giudicato interno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →