L.R. Molise 30/2000
Norme per la tutela e la valorizzazione delle «Città d'Arte» del Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise la qualifica di «Città d’arte del Molise» e il relativo registro regionale, disciplina il Comitato scientifico che decide le iscrizioni, assegna ai Comuni e alla Regione compiti e contributi per restauro, recupero e valorizzazione, e consente la creazione di società miste per attuare i progetti. È una disciplina ancora formalmente riferita alle città iscritte nel registro, con finanziamenti subordinati alle disponibilità di bilancio.
Tutela e valorizzazione delle Città d’arte del Molise
Tutela e valorizzazione delle «Città d’arte del Molise"
La legge regionale del Molise disciplina la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione delle città caratterizzate da un patrimonio culturale, architettonico e artistico di particolare rilievo. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Molise e mira a sostenere il recupero dei centri storici e la loro integrazione nei circuiti turistici e nello sviluppo socio-economico regionale.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove l’attribuzione della qualifica di «Città d’arte del Molise» alle città che presentano un patrimonio di rilevante importanza, con conseguente iscrizione nel registro regionale. L’obiettivo è duplice: da un lato la tutela materiale dei beni culturali e architettonici, dall’altro la valorizzazione complessiva del sistema urbano, anche mediante l’inserimento in itinerari turistici nazionali ed europei. Per tali città, il processo di riqualificazione è considerato di notevole interesse regionale e assume priorità nel quadro della programmazione territoriale e di sviluppo.
Registro regionale e riconoscimento della qualifica
Presso la Giunta regionale è istituito il registro delle «Città d’arte del Molise». Vi sono iscritte le città dichiarate tali secondo la procedura prevista dalla legge e sulla base dei requisiti sostanziali indicati dalla disciplina regionale. L’iscrizione nel registro è il presupposto per accedere al regime di interventi e finanziamenti previsto dall’atto.
Comitato scientifico e procedimento di iscrizione
La decisione sull’iscrizione nel registro è rimessa a un Comitato scientifico presieduto dall’Assessore alla cultura, o da un dirigente da lui delegato. Il Comitato è composto da:
- 3 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
- 2 designati dalle Province di Isernia e Campobasso;
- 1 designato dall’IRESMO;
- 1 designato dagli Archivi di Stato operanti in Regione.
Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono demandate a un atto della Giunta regionale, adottato previo parere della Commissione consiliare competente.
Competenze delle amministrazioni e tipologie di intervento
Nelle città iscritte nel registro, la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali e architettonici di proprietà pubblica spettano alle amministrazioni comunali, che possono operare con risorse proprie, con risorse statali e con contributi regionali. I contributi regionali sono assegnati separatamente per categoria di intervento, su proposta o previo parere del Comitato scientifico.
La Regione finanzia i progetti comunali coerenti con un programma approvato dal Consiglio regionale, relativi a:
- risanamento ambientale del territorio comunale;
- restauro e consolidamento del centro storico, nonché salvaguardia del patrimonio storico, artistico e archeologico;
- interventi per preservare o orientare la destinazione d’uso di immobili di pregio, pubblici o privati, ritenuti prioritari secondo le indicazioni del Comitato scientifico.
Sono inoltre di competenza regionale, nell’ambito della disciplina finanziaria prevista, gli interventi straordinari finalizzati allo sviluppo socio-economico, in particolare quelli relativi a:
- incentivazione di attività economiche ambientalmente e socialmente compatibili, a supporto dello sviluppo turistico;
- recupero dell’edilizia pubblica, considerata parte dell’immagine turistica delle città.
Società miste per l’attuazione dei progetti
Per attuare i progetti finanziati relativi al programma comunale, la Regione può costituire società per azioni a partecipazione mista. Il capitale può essere sottoscritto anche mediante conferimento di immobili da parte degli enti coinvolti.
Con atto della Giunta regionale, d’intesa con la Commissione consiliare competente, sono definiti:
- i limiti di partecipazione degli enti interessati;
- la composizione sociale;
- le modalità di nomina o approvazione degli organi;
- le clausole essenziali dello statuto.
Le società possono acquisire immobili utili alla realizzazione dei progetti e stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per disciplinare l’uso dei beni, le modalità di restauro e consolidamento e la localizzazione di attività economiche compatibili con le caratteristiche delle città d’arte.
Possono inoltre stipulare convenzioni con privati per il restauro e consolidamento di immobili abitativi; in tal caso la convenzione deve prevedere termini e modalità per l’offerta in locazione delle singole unità abitative.
I consigli di amministrazione delle società sottopongono i progetti di recupero al Comitato scientifico per il parere tecnico e li trasmettono poi alla Giunta regionale per l’approvazione. La Giunta approva il progetto entro 60 giorni e dispone il trasferimento del finanziamento alla società nei limiti delle disponibilità di bilancio, stabilendo caso per caso modalità e termini di esecuzione e rendicontazione.
Aspetti finanziari
Gli oneri per l’esercizio finanziario 2000 sono coperti mediante l’istituzione di appositi capitoli di spesa nella legge di bilancio. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alle rispettive leggi di bilancio annuali.
Valutazione di attualità
La disciplina non contiene un termine finale di efficacia. Tuttavia, il riferimento esplicito all’esercizio finanziario 2000 per la prima copertura e l’assenza di una concreta scansione attuativa nel testo rendono la norma in larga parte di interesse storico-programmatico, pur restando formalmente riferita al regime delle «Città d’arte del Molise».
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