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Legge

L.R. Molise 30/2000

Norme per la tutela e la valorizzazione delle «Città d'Arte» del Molise

Normativa regionaleL.R. Molise 30/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Molise la qualifica di «Città d’arte del Molise» e il relativo registro regionale, disciplina il Comitato scientifico che decide le iscrizioni, assegna ai Comuni e alla Regione compiti e contributi per restauro, recupero e valorizzazione, e consente la creazione di società miste per attuare i progetti. È una disciplina ancora formalmente riferita alle città iscritte nel registro, con finanziamenti subordinati alle disponibilità di bilancio.

Tutela e valorizzazione delle Città d’arte del Molise

Tutela e valorizzazione delle «Città d’arte del Molise"

La legge regionale del Molise disciplina la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione delle città caratterizzate da un patrimonio culturale, architettonico e artistico di particolare rilievo. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Molise e mira a sostenere il recupero dei centri storici e la loro integrazione nei circuiti turistici e nello sviluppo socio-economico regionale.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove l’attribuzione della qualifica di «Città d’arte del Molise» alle città che presentano un patrimonio di rilevante importanza, con conseguente iscrizione nel registro regionale. L’obiettivo è duplice: da un lato la tutela materiale dei beni culturali e architettonici, dall’altro la valorizzazione complessiva del sistema urbano, anche mediante l’inserimento in itinerari turistici nazionali ed europei. Per tali città, il processo di riqualificazione è considerato di notevole interesse regionale e assume priorità nel quadro della programmazione territoriale e di sviluppo.

Registro regionale e riconoscimento della qualifica

Presso la Giunta regionale è istituito il registro delle «Città d’arte del Molise». Vi sono iscritte le città dichiarate tali secondo la procedura prevista dalla legge e sulla base dei requisiti sostanziali indicati dalla disciplina regionale. L’iscrizione nel registro è il presupposto per accedere al regime di interventi e finanziamenti previsto dall’atto.

Comitato scientifico e procedimento di iscrizione

La decisione sull’iscrizione nel registro è rimessa a un Comitato scientifico presieduto dall’Assessore alla cultura, o da un dirigente da lui delegato. Il Comitato è composto da:

  • 3 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
  • 2 designati dalle Province di Isernia e Campobasso;
  • 1 designato dall’IRESMO;
  • 1 designato dagli Archivi di Stato operanti in Regione.

Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono demandate a un atto della Giunta regionale, adottato previo parere della Commissione consiliare competente.

Competenze delle amministrazioni e tipologie di intervento

Nelle città iscritte nel registro, la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali e architettonici di proprietà pubblica spettano alle amministrazioni comunali, che possono operare con risorse proprie, con risorse statali e con contributi regionali. I contributi regionali sono assegnati separatamente per categoria di intervento, su proposta o previo parere del Comitato scientifico.

La Regione finanzia i progetti comunali coerenti con un programma approvato dal Consiglio regionale, relativi a:

  • risanamento ambientale del territorio comunale;
  • restauro e consolidamento del centro storico, nonché salvaguardia del patrimonio storico, artistico e archeologico;
  • interventi per preservare o orientare la destinazione d’uso di immobili di pregio, pubblici o privati, ritenuti prioritari secondo le indicazioni del Comitato scientifico.

Sono inoltre di competenza regionale, nell’ambito della disciplina finanziaria prevista, gli interventi straordinari finalizzati allo sviluppo socio-economico, in particolare quelli relativi a:

  • incentivazione di attività economiche ambientalmente e socialmente compatibili, a supporto dello sviluppo turistico;
  • recupero dell’edilizia pubblica, considerata parte dell’immagine turistica delle città.

Società miste per l’attuazione dei progetti

Per attuare i progetti finanziati relativi al programma comunale, la Regione può costituire società per azioni a partecipazione mista. Il capitale può essere sottoscritto anche mediante conferimento di immobili da parte degli enti coinvolti.

Con atto della Giunta regionale, d’intesa con la Commissione consiliare competente, sono definiti:

  • i limiti di partecipazione degli enti interessati;
  • la composizione sociale;
  • le modalità di nomina o approvazione degli organi;
  • le clausole essenziali dello statuto.

Le società possono acquisire immobili utili alla realizzazione dei progetti e stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per disciplinare l’uso dei beni, le modalità di restauro e consolidamento e la localizzazione di attività economiche compatibili con le caratteristiche delle città d’arte.

Possono inoltre stipulare convenzioni con privati per il restauro e consolidamento di immobili abitativi; in tal caso la convenzione deve prevedere termini e modalità per l’offerta in locazione delle singole unità abitative.

I consigli di amministrazione delle società sottopongono i progetti di recupero al Comitato scientifico per il parere tecnico e li trasmettono poi alla Giunta regionale per l’approvazione. La Giunta approva il progetto entro 60 giorni e dispone il trasferimento del finanziamento alla società nei limiti delle disponibilità di bilancio, stabilendo caso per caso modalità e termini di esecuzione e rendicontazione.

Aspetti finanziari

Gli oneri per l’esercizio finanziario 2000 sono coperti mediante l’istituzione di appositi capitoli di spesa nella legge di bilancio. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alle rispettive leggi di bilancio annuali.

Valutazione di attualità

La disciplina non contiene un termine finale di efficacia. Tuttavia, il riferimento esplicito all’esercizio finanziario 2000 per la prima copertura e l’assenza di una concreta scansione attuativa nel testo rendono la norma in larga parte di interesse storico-programmatico, pur restando formalmente riferita al regime delle «Città d’arte del Molise».

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