L.R. Lombardia 33/2004
Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia il sistema di sostegno al diritto allo studio per studenti universitari, AFAM e scuole per mediatori linguistici: servizi, contributi, mobilità all’estero, informazione, tassa regionale e organizzazione della gestione. Prevede anche il trasferimento degli ISU alle università o a soggetti pubblici dedicati e la soppressione degli ISU stessi. Molte disposizioni hanno effetto solo sulla fase di attuazione iniziale del 2004-2005.
Interventi regionali lombardi per il diritto allo studio universitario
Interventi regionali lombardi per il diritto allo studio universitario
La legge disciplina, per la Regione Lombardia, un sistema di interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio per studenti universitari, AFAM e scuole superiori per mediatori linguistici. L’impianto mira soprattutto a favorire gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nel quadro della normativa statale e dell’intesa regionale del 2004.
Ambito di applicazione e finalità
Gli interventi regionali riguardano prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e prestazioni destinate alla generalità degli studenti. La disciplina si applica agli studenti iscritti:
- ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione delle università con sede legale in Lombardia, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell’area medica;
- ai corsi di diplomi accademici, perfezionamento e specializzazione delle istituzioni AFAM con sede legale in Lombardia;
- ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici con sede legale in Lombardia che rilasciano diplomi equipollenti a titoli universitari.
Per i corsi delle università lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni, gli interventi sono regolati mediante intese tra Regione Lombardia, università e regioni interessate.
Principi generali dell’azione regionale
L’azione regionale è improntata a una serie di principi organizzativi e di sistema:
- libertà di scelta dello studente in un contesto basato sulla certificazione di qualità;
- valorizzazione della sussidiarietà;
- valorizzazione dell’autonomia di università, AFAM e scuole per mediatori linguistici, nonché della concorrenzialità del sistema lombardo;
- integrazione tra formazione universitaria, AFAM, formazione per mediatori linguistici e mercato del lavoro;
- riconoscimento di tali istituzioni come soggetti attuatori degli interventi;
- controllo da parte degli studenti sul livello dei servizi e sull’efficacia della gestione.
Tipologie di interventi
La Regione individua come interventi per il diritto allo studio:
- azioni di sostegno economico per agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso;
- sostegno ai servizi per il diritto allo studio, soprattutto tramite strutture pubbliche o nella disponibilità delle istituzioni interessate, purché rispondenti ai requisiti di qualità;
- sostegno a percorsi formativi di eccellenza e a programmi di arricchimento formativo, anche attraverso studio o stage all’estero;
- diffusione di informazioni su accesso, caratteristiche e sbocchi professionali dei percorsi formativi.
La Regione può inoltre individuare ulteriori interventi in collaborazione con le istituzioni interessate e con le rappresentanze studentesche.
Qualità dei servizi e certificazione
La Giunta regionale deve stabilire i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private, con riferimento sia alle prestazioni sia ai processi di erogazione, per ciascuna tipologia di servizio e per le sedi centrali e decentrate. Deve inoltre definire le procedure di certificazione della qualità utilizzando parametri europei.
Le università, le istituzioni AFAM e le scuole per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a chi aderisce al progetto formativo le strutture di cui hanno la proprietà o la disponibilità, secondo le convenzioni regionali.
Programmazione, criteri e monitoraggio
Il Consiglio regionale approva ogni triennio, su proposta della Giunta e in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio, indicando:
- obiettivi generali;
- priorità di intervento;
- prestazioni a concorso e prestazioni destinate alla generalità degli studenti.
Ogni anno la Giunta definisce:
- criteri di destinazione delle risorse;
- requisiti di merito e di condizione economica per l’accesso ai servizi;
- entità delle prestazioni in denaro;
- linee operative su tipologie, contenuti e destinatari degli interventi.
La Giunta definisce anche il sistema di controllo, predispone il sistema informativo degli interventi e il modello di contabilizzazione. Il testo consolidato prevede inoltre un utilizzo dei dati, previo accordo con il Ministero competente e con le università lombarde, per monitorare l’inserimento lavorativo, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e orientare la programmazione di corsi e insegnamenti ritenuti più utili al territorio, nonché l’eventuale modifica dei numeri di accesso.
In via transitoria, fino all’approvazione degli indirizzi triennali si applicano le modalità operative definite con specifici provvedimenti della Giunta.
Comitato regionale per il diritto allo studio universitario
È istituito un Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, senza oneri per il bilancio regionale, presieduto dall’assessore competente. Ne fanno parte rappresentanti delle università, degli studenti, delle istituzioni AFAM, delle scuole per mediatori linguistici e tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno di minoranza.
Il Comitato formula proposte, contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti attuativi, e ne verifica l’attuazione. Convocazione e funzionamento sono demandati a deliberazione della Giunta.
Gestione degli interventi
La gestione degli interventi è affidata alle università, alle istituzioni AFAM e alle scuole superiori per mediatori linguistici con sede legale in Lombardia. La gestione può essere diretta oppure svolta tramite consorzi pubblici, anche interuniversitari, o altri soggetti pubblici istituiti per il diritto allo studio, garantendo la partecipazione delle rappresentanze studentesche.
I soggetti gestori:
- rilevano il fabbisogno dei servizi;
- emanano i bandi per i servizi a concorso;
- verificano il possesso e la permanenza dei requisiti;
- erogano le prestazioni finanziarie;
- trasmettono alla Giunta un rapporto annuale;
- conferiscono al sistema informativo regionale i dati sugli interventi gestiti.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
La legge modifica il testo unico tributario regionale prevedendo che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario sia dovuta per l’iscrizione ai corsi indicati dalla norma per università, AFAM e scuole per mediatori linguistici con sede legale in Lombardia.
La tassa:
- è versata dagli studenti in un’unica soluzione alle università o agli istituti interessati;
- è riscossa al momento dell’immatricolazione o iscrizione secondo convenzione con la Regione;
- è rimborsata agli studenti in possesso dei requisiti per concorrere ai benefici ma non risultati beneficiari;
- è fissata in euro 100,00, con possibilità di variazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla legge che modifica la misura ed effetti dall’anno accademico successivo.
I proventi della tassa sono assegnati alla Regione e destinati alle azioni di sostegno economico agli studenti.
Convenzioni con le istituzioni formative
La Regione stipula convenzioni con università, istituzioni AFAM e scuole superiori per mediatori linguistici per disciplinare:
- uso di immobili, beni mobili e attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma la proprietà regionale, e relativi oneri;
- inserimento del personale addetto alla gestione dei servizi;
- periodo di graduale adeguamento dei contributi di gestione e loro riparto.
Trasferimento del personale degli ISU
Il personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) è trasferito alle università di riferimento, ai consorzi pubblici interuniversitari o ad altri soggetti pubblici per il diritto allo studio, secondo tempi e modalità delle convenzioni.
Sono previste tutele specifiche:
- mantenimento del regime di lavoro pubblico;
- per il personale trasferito alle università, acquisizione dello stato giuridico ed economico del comparto università e conservazione dei trattamenti in godimento, anche mediante assegno ad personam non riassorbibile;
- per i consorzi o soggetti pubblici, previsione statutaria del ruolo speciale con le relative garanzie;
- conservazione di categoria, posizione economica, profilo professionale, contratto applicato, trattamento economico, sede, orario e mansioni, salvo modifiche concordate con le organizzazioni sindacali;
- tutela anche per il personale dirigenziale.
In caso di mancata costituzione o scioglimento del consorzio o del soggetto pubblico, il personale del ruolo speciale passa alle università con le medesime garanzie.
Regime transitorio di soppressione degli ISU
Dalla data di entrata in vigore della legge gli organi degli ISU cessano, salvo i collegi dei revisori dei conti. I presidenti degli ISU e degli eventuali collegi commissariali diventano commissari straordinari con compiti di gestione corrente e urgenza, nonché di ricognizione di personale, patrimonio e situazioni attive e passive entro 90 giorni.
Entro 30 giorni dall’approvazione della ricognizione:
- il direttore generale competente predispone le convenzioni;
- Regione, università e organizzazioni sindacali definiscono le modalità di inserimento del personale.
Entro il giorno 20 del mese successivo alla sottoscrizione delle convenzioni, i commissari presentano le risultanze della gestione commissariale. La Giunta approva le risultanze e, dal primo giorno del mese successivo:
- assegna il personale alle università o ai soggetti gestori;
- concede immobili, beni mobili e attrezzature destinati ai servizi.
Dal medesimo momento gli immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà degli ISU confluiscono nel patrimonio regionale, gli ISU sono soppressi e i nuovi soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Profili finanziari
La Regione garantisce le risorse necessarie a mantenere i trattamenti giuridici ed economici del personale trasferito, compresi gli incrementi futuri derivanti dai rinnovi contrattuali.
Le spese sono coperte attraverso gli stanziamenti di bilancio individuati dalla legge per:
- sostegno ai servizi e al personale;
- azioni di sostegno economico agli studenti;
- promozione e qualificazione del sistema educativo e universitario;
- programmi operativi del FSE per i percorsi di eccellenza e l’esperienza all’estero.
Abrogazioni
Con l’entrata in vigore della legge è abrogata la precedente legge regionale lombarda del 1994 sul diritto allo studio universitario, insieme a una serie di modifiche e rinvii legislativi connessi, nonché alcune disposizioni del testo unico tributario regionale.
Valutazione di attualità della disciplina
La disciplina generale sul diritto allo studio universitario in Lombardia mantiene rilevanza sostanziale, ma il testo consolidato contiene numerose disposizioni transitorie e organizzative legate al riassetto degli ISU e alla fase iniziale di attuazione. Tali parti hanno esaurito la loro funzione storica, mentre restano attuali le norme di sistema su interventi, gestione, convenzioni, tassa e programmazione.
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