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Provvedimento

Deliberazione n. 784 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 6 dicembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy avente ad oggetto materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le misure urgenti impongono di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti riconducibili alla fattispecie del c.d. revenge porn. Il procedimento è attivato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina l’intervento dell’Autorità in casi di possibile pubblicazione o diffusione di tali contenuti tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo e poteri esercitati

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Viene in particolare evidenziato l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito in l. 205/2021, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso. La norma impone al Garante di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

La segnalazione e l’istruttoria urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con il quadro normativo richiamato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni, numerate 588 e 589 del 6 dicembre 2024.

Misure impartite ai gestori delle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno disposto:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 588/2024 e 589/2024 adottati il 6 dicembre 2024 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure preventive e di preservazione probatoria finalizzate a impedire la diffusione illecita del materiale segnalato.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione dell’interessato e intervento urgente

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’ipotesi di revenge porn e ha chiesto un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza due determinazioni il 6 dicembre 2024.

Misure ordinate alle piattaforme

Le determinazioni nn. 588 e 589/2024 hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Con il provvedimento del 12 dicembre 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei gestori delle piattaforme interessate.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoridiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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