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Provvedimento

Deliberazione n. 149 del 13/03/2025

Provvedimento del 13 marzo 2025

Garante Privacy149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione sulle piattaforme indicate. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedirne la diffusione e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie, per dodici mesi, con misure atte a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per la tutela da diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda segnalazioni presentate ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relative al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva dell’Autorità.

Segnalazioni e attività istruttoria urgente

La persona interessata ha presentato due segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi tutelate dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook e Tik Tok.

A seguito della verifica di compatibilità con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 78 e 79 dell’11 marzo 2025, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.

Misure disposte in via d’urgenza

Le determinazioni urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure di conservazione adottate.

Decisione finale del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 78/2025 e 79/2025 adottati d’urgenza in data 11 marzo 2025. Il provvedimento non contiene sanzioni pecuniarie, ma conferma misure immediate di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha presentato segnalazioni al Garante rappresentando di versare in un’ipotesi di c.d. revenge porn ai sensi dell’art. 144-bis del Codice. Le segnalazioni sono state inoltrate per chiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Tik Tok.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis Codice privacy, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 78 e 79 dell’11 marzo 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizioni sulla conservazione del materiale

Alle medesime società è stato prescritto di conservare, se acquisito in chiaro dalla piattaforma, il materiale oggetto della segnalazione solo ai fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e la relativa misura deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 78/2025 e 79/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

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