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Provvedimento

Provvedimenti n. 160 del 13/03/2025

Provvedimento del 13 marzo 2025

Garante Privacy160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che lamentava la mancata risposta alla propria richiesta di cancellazione dei dati. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Mamify Italia s.r.l. non aveva risposto tempestivamente alla richiesta ex art. 17 GDPR né aveva fornito riscontro alle richieste di informazioni dell’Autorità, rendendo necessario l’intervento della Guardia di finanza. Il Garante ha ritenuto illecito il comportamento per violazione degli artt. 12, paragrafi 3 e 4, GDPR e dell’art. 157 del Codice privacy, disponendo la pubblicazione del provvedimento e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Mamify Italia s.r.l.: sanzione e illiceità per tardivo riscontro a richiesta di cancellazione e mancato riscontro alle richieste istruttorie del Garante

Mamify Italia s.r.l. – tardivo riscontro a richiesta di cancellazione e mancata collaborazione con il Garante

Il provvedimento riguarda Mamify Italia s.r.l. e trae origine dal reclamo di un interessato che lamentava la mancata risposta alla richiesta di cancellazione dei propri dati personali. L’istruttoria ha evidenziato sia il ritardo nel riscontro all’istanza ex art. 17 GDPR, sia l’omessa collaborazione con l’Autorità nelle richieste di informazioni.

Origine del reclamo e avvio dell’istruttoria

L’interessato aveva presentato il reclamo il 27 marzo 2024 dopo aver inoltrato, il 15 gennaio 2024, una richiesta di cancellazione dei dati personali. Il Garante ha avviato l’istruttoria il 6 giugno 2024 chiedendo alla società di fornire osservazioni e di aderire alla richiesta dell’interessato. Poiché non è pervenuto riscontro, la richiesta è stata reiterata il 12 settembre 2024 ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.

Mancato riscontro alle richieste del Garante e intervento della Guardia di finanza

Anche la seconda richiesta è rimasta senza risposta. L’Ufficio ha quindi delegato il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza a notificare una nuova richiesta di informazioni e l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione dell’art. 157 del Codice. La notifica è avvenuta il 24 ottobre 2024.

Difese della società

Mamify ha sostenuto di non essere il soggetto che gestiva i dati dell’interessato, attribuendo la titolarità del trattamento alla società Condividiamo Ltd, con sede a Gibilterra. Ha affermato che non disponeva delle credenziali per operare sui server delle app e che la cancellazione dei dati del reclamante sarebbe stata già effettuata da Condividiamo Ltd il 24 gennaio 2024. Secondo la società, la risposta del 1° maggio 2024 all’avvocato del reclamante sarebbe stata sufficiente a indicare il soggetto corretto cui rivolgersi.

Violazioni accertate

Il Garante ha ritenuto accertato che Mamify:

  • non ha risposto alla richiesta di cancellazione entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR;
  • non ha informato l’interessato, entro il medesimo termine, dei motivi della mancata risposta e della possibilità di reclamo o ricorso, in violazione dell’art. 12, par. 4, GDPR;
  • non ha riscontrato le richieste di informazioni dell’Autorità, in violazione dell’art. 157 del Codice privacy.

La comunicazione del 1° maggio 2024 è stata considerata tardiva, perché successiva alla presentazione del reclamo e oltre il termine previsto dal GDPR.

Esito sul reclamo e misure adottate

L’Autorità ha ritenuto fondato il reclamo quanto al ritardo nel riscontro, ma ha escluso l’adozione di un ordine di cancellazione, rilevando che la società aveva dichiarato che i dati del reclamante erano già stati cancellati da Condividiamo Ltd il 24 gennaio 2024. In conclusione, il Garante ha dichiarato l’illiceità della condotta di Mamify Italia s.r.l. e ha disposto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Regime impugnatorio

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e reclamo dell’interessato

Il procedimento trae origine dal reclamo presentato il 27 marzo 2024 da un interessato che lamentava di non avere ottenuto riscontro alla richiesta di cancellazione dei propri dati personali inviata il 15 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 17 GDPR nei confronti di Mamify Italia s.r.l. L’Autorità ha avviato l’istruttoria il 6 giugno 2024, chiedendo alla società osservazioni e riscontro alle richieste dell’interessato.

Mancata collaborazione con l’Autorità

Mamify non ha riscontrato la prima richiesta istruttoria del Garante, notificata via PEC, né la reiterazione del 12 settembre 2024 ai sensi dell’art. 157 del Codice. Per la mancata risposta è stato necessario delegare il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza per la notifica della nuova richiesta di informazioni e dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice.

Difese della società

La società ha sostenuto di non detenere i dati del reclamante e di non avere le credenziali per intervenire sui server della società Condividiamo Ltd, indicata come titolare del trattamento dei dati degli utenti delle app coinvolte. Ha inoltre affermato che la cancellazione dei dati del reclamante sarebbe già stata eseguita da Condividiamo Ltd il 24 gennaio 2024 e che la risposta inviata il 1° maggio 2024 all’avvocato del reclamante era stata meramente indicativa del soggetto cui rivolgersi.

Valutazioni del Garante sulla violazione dell’art. 12 GDPR

L’Autorità ha accertato che Mamify non ha fornito riscontro alla richiesta di cancellazione entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR e non ha informato l’interessato, entro lo stesso termine, dei motivi dell’eventuale mancato accoglimento né della possibilità di proporre reclamo o ricorso, come richiesto dall’art. 12, par. 4, GDPR. La comunicazione del 1° maggio 2024 è stata considerata tardiva rispetto al termine di legge.

Esito sul potere ingiuntivo e sanzionatorio

Il Garante ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ordinare l’adempimento della richiesta di cancellazione, poiché dalla memoria difensiva risultava che i dati del reclamante erano stati cancellati da Condividiamo Ltd il 24 gennaio 2024. Ha però concluso per l’illiceità della condotta di Mamify in relazione al tardivo riscontro e ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

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