Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 159 del 13/03/2025

Provvedimento del 13 marzo 2025

Garante Privacy159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo ex art. 77 GDPR contro Google LLC relativo alla reperibilità, nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante, di alcuni URL riferiti a vicende giudiziarie concluse con archiviazione. Google aveva già rimosso/bloccato gli URL dalle versioni europee del motore di ricerca; resta quindi in discussione solo la richiesta di estendere la deindicizzazione alle versioni extraeuropee. L’Autorità, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione, ritiene non dimostrato un pregiudizio concreto e specifico tale da giustificare un ordine di rimozione globale e dichiara il reclamo infondato su questo punto.

Google LLC: reclamo sul diritto all’oblio per la deindicizzazione di URL dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante

Google LLC - reclamo su deindicizzazione globale di URL associati al nome dell’interessato

Il Garante esamina un reclamo presentato nei confronti di Google LLC in relazione alla persistenza, nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante, di URL contenenti notizie su una vicenda giudiziaria conclusa con decreto di archiviazione. Il procedimento è avviato ai sensi dell’art. 77 GDPR e riguarda in particolare la richiesta di estendere la deindicizzazione oltre le versioni europee del motore di ricerca, fino a quelle extraeuropee.

Origine del procedimento e richieste dell’interessato

Il reclamante rappresenta di aver già ottenuto una prima deindicizzazione il 16 marzo 2023 e di aver poi trasmesso a Google copia del decreto di archiviazione con l’annotazione della cancelleria ex art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. Sostiene che gli articoli contestati, rimasti reperibili in associazione al suo nome, gli arrechino un pregiudizio alla reputazione personale e professionale. In particolare, afferma che la reperibilità delle notizie obsolete potrebbe allontanare clienti italiani ed esteri dalla sua attività e chiede quindi una deindicizzazione globale, o almeno europea.

Riscontro di Google e interventi già effettuati

Con nota del 5 settembre 2024, Google comunica di aver bloccato una parte degli URL oggetto di richiesta dalle versioni europee dei risultati di ricerca correlate al nome del reclamante. Per alcuni URL inizialmente non interviene, sostenendo che la documentazione non consente di collegare con certezza gli articoli alle vicende giudiziarie richiamate nel reclamo e valorizzando, rispetto a tali contenuti, l’interesse attuale della collettività e il ruolo pubblico dell’interessato.

Successivamente, con nota del 30 dicembre 2024, il titolare conferma il blocco degli URL già accolti e dispone il blocco anche degli ulteriori URL alla luce delle integrazioni fornite dall’interessato. Rimane però ferma la propria posizione sull’inammissibilità della richiesta di rimozione globale, ritenuta non imposta dal diritto dell’Unione.

Quadro normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice privacy. Il Garante osserva preliminarmente che, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le sedi del gruppo, trova applicazione il principio di stabilimento di cui all’art. 3, par. 1, GDPR; al contempo, il trattamento è direttamente gestito da Google LLC con sede negli Stati Uniti. Tale circostanza fonda, ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR, la competenza del Garante italiano a decidere il reclamo.

È altresì richiamato l’art. 168 del Codice privacy in relazione alla falsità di dichiarazioni o documenti nel procedimento dinanzi al Garante, come formula di avvertimento generale riportata nel provvedimento.

Valutazione sulla deindicizzazione europea

Preso atto dell’avvenuto blocco degli URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca, l’Autorità conclude che, per tali URL, non sussistono più i presupposti per l’adozione di ulteriori misure. La decisione non impone quindi ulteriori interventi in relazione alla componente europea del trattamento, già soddisfatta dal gestore.

Valutazione sulla richiesta di deindicizzazione globale

La questione centrale riguarda l’estensione della rimozione alle versioni extraeuropee del motore di ricerca. Il Garante richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare la sentenza C-507/17, e la sentenza della Corte di Cassazione n. 34658 del 24 novembre 2022: il diritto dell’Unione non impone una deindicizzazione globale, ma non la esclude in assoluto, rimettendo alle Autorità di protezione dati una valutazione fondata sul bilanciamento tra diritti dell’interessato e diritto all’informazione, alla luce delle specificità del caso concreto.

Nel caso esaminato, tuttavia, il Garante ritiene che le deduzioni dell’interessato non consentano di dimostrare un pregiudizio concreto derivante dalla reperibilità degli URL tramite le versioni extraeuropee. L’Autorità sottolinea che il reclamante risiede in Europa, che la maggior parte della sua clientela si trova in Europa e, per sua stessa affermazione, la parte preponderante è costituita da clienti italiani. Le ulteriori allegazioni sul possibile danno professionale e reputazionale vengono considerate generiche, anche perché non accompagnate da elementi specifici relativi all’attività di consulente finanziario svolta.

Esito del procedimento

Il Garante dichiara il reclamo infondato limitatamente alla richiesta di ordinare la rimozione anche rispetto alle versioni extraeuropee del motore di ricerca. Viene quindi confermato che l’intervento richiesto non può essere esteso in via globale sulla base delle circostanze dedotte.

Impugnazione

Il provvedimento richiama la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 5 marzo 2024 ai sensi dell’art. 77 GDPR contro Google LLC. Il reclamante chiedeva la rimozione globale, o in subordine almeno europea, di alcuni URL reperibili tramite il suo nome, relativi a notizie su una vicenda giudiziaria conclusasi con decreto di archiviazione nel 2020.

Posizione del reclamante

L’interessato ha rappresentato di aver già ottenuto una prima deindicizzazione il 16 marzo 2023 e di aver poi trasmesso al gestore copia del decreto di archiviazione con l’annotazione ex art. 64-ter disp. att. c.p.p. Ha sostenuto che gli articoli contestati, anche se obsoleti e parziali, arrecano un pregiudizio reputazionale e professionale, specie nei confronti di clienti italiani ed esteri, e ha invocato il diritto all’oblio con estensione globale della deindicizzazione.

Riscontro di Google e deindicizzazione europea

Google, con nota del 5 settembre 2024, ha comunicato di aver bloccato parte degli URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca e di non poter intervenire su altri URL perché la documentazione non consentiva di collegarli con certezza alle vicende oggetto del decreto di archiviazione. Successivamente, con nota del 30 dicembre 2024, ha confermato il blocco degli URL già accolti e ha disposto il blocco anche degli ulteriori URL alla luce delle informazioni fornite dall’interessato.

Questione della rimozione globale

Resta controversa la richiesta di estendere la deindicizzazione alle versioni extraeuropee del motore di ricerca. Google ha sostenuto che non esista, sulla base del diritto dell’Unione, un obbligo di deindicizzazione globale, ma solo per le versioni corrispondenti agli Stati membri. Il reclamante ha replicato richiamando la sentenza CGUE C-507/17 e la sentenza Cass. n. 34658 del 24 novembre 2022, sostenendo che la richiesta fosse ammissibile e giustificata dal pregiudizio subito anche fuori dall’Unione.

Valutazione del Garante

Il Garante prende atto dell’avvenuta rimozione/blocco degli URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca e rileva che, con riguardo a tali URL, non vi sono più i presupposti per adottare misure ulteriori. Quanto alla deindicizzazione globale, l’Autorità richiama l’orientamento della Corte di giustizia e della Cassazione, secondo cui non sussiste un obbligo del gestore di effettuare la rimozione nelle versioni extraeuropee, ma può esservi spazio per una valutazione caso per caso. Nel caso concreto, però, le allegazioni del reclamante sono ritenute generiche e non idonee a dimostrare un pregiudizio concreto e specifico tale da giustificare l’estensione globale dell’ordine.

Esito e mezzi di impugnazione

Il Garante dichiara infondato il reclamo limitatamente alla richiesta di rimozione anche rispetto alle versioni extraeuropee del motore di ricerca. È richiamata la possibilità di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 Codice privacy e dell’art. 10 d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazionediritto all'obliotrasferimenti extra-uepubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.