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Provvedimento

Provvedimento del 09/02/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento fissa al 42,08% la riduzione forfetaria del cambio da applicare, per il periodo d’imposta 2015, ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio comunale, entro il limite di 200.000 franchi complessivi. La misura deriva dallo scostamento tra le medie annuali del cambio CHF/EUR 2014 e 2015 ed è adottata con parere conforme della Banca d’Italia.

Riduzione forfetaria del cambio per i redditi in franchi svizzeri di Campione d’Italia per il 2015

Riduzione forfetaria del cambio per Campione d’Italia nel periodo d’imposta 2015

Il provvedimento determina la misura della riduzione forfetaria del cambio prevista dall’articolo 188-bis del TUIR per i redditi in franchi svizzeri prodotti nel comune di Campione d’Italia. La finalità è individuare, per l’anno 2015, la percentuale da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune, entro il limite complessivo previsto dalla norma.

Contenuto dispositivo

L’Amministrazione dispone che, per il periodo d’imposta 2015, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai sensi dell’articolo 188-bis del TUIR ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, è pari al 42,08 per cento.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento è emanato in attuazione del comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Tale norma prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, comma 1, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare su conforme parere della Banca d’Italia entro il 15 febbraio di ciascun anno.

La disciplina richiamata comprende inoltre:

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente;
  • TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 188-bis, comma 1;
  • legge 7 aprile 2003, n. 80, art. 1;
  • decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  • decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 28;
  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 631, 632 e 633.

Criterio di calcolo della riduzione

La motivazione richiama il meccanismo previsto dal comma 632 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013: la riduzione forfetaria, originariamente fissata al 30 per cento dall’articolo 188-bis del TUIR, deve essere maggiorata o ridotta in misura corrispondente allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra il franco svizzero e l’euro.

È inoltre previsto che la riduzione forfetaria non possa comunque essere inferiore al 20 per cento.

Dati sul cambio e motivazione della misura

Le medie annuali del cambio franco svizzero/euro comunicate dalla Banca d’Italia risultano:

  • 2014: 1,21462;
  • 2015: 1,06786.

La media annuale del 2015 registra una riduzione di -0,14676 rispetto al 2014, corrispondente a uno scostamento percentuale medio annuale tra le valute pari a -12,08 per cento.

Secondo la motivazione del provvedimento, la diminuzione del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, che determina un aumento del reddito in euro per effetto della rivalutazione del franco svizzero, comporta una maggiorazione della riduzione forfetaria.

Parere della Banca d’Italia e base procedurale

La determinazione è adottata su parere conforme della Banca d’Italia, pervenuto con nota n. 166375/16 dell’8 febbraio 2016. Il testo richiama anche le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate derivanti dalla normativa sull’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria e dallo statuto e regolamento dell’Agenzia.

Pubblicazione ed efficacia

È specificato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento è datato Roma, 09/02/2016 ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.

Testo integrale

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