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Provvedimento

Provvedimento del 15/02/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2016, ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo e alla scheda per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF. Definisce inoltre le istruzioni operative per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, rinviando agli allegati tecnici e prevedendo la conservazione elettronica delle annotazioni del 730-3/2016.

Specifiche tecniche e istruzioni per la trasmissione telematica dei dati dei modelli 730/2016 e 730-4

Approvazione di specifiche tecniche e istruzioni per il modello 730/2016

Il provvedimento approva le specifiche tecniche e le istruzioni operative per gli adempimenti di assistenza fiscale connessi ai modelli 730/2016. Esso disciplina la trasmissione telematica dei dati, la gestione dei risultati contabili tramite i modelli 730-4 e 730-4 integrativo e la conservazione elettronica di alcune annotazioni fiscali.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il documento riguarda:

  • i CAF;
  • i professionisti abilitati;
  • i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale;
  • gli intermediari abilitati;
  • l’INPS, quale sostituto d’imposta nei casi previsti;
  • l’Agenzia delle entrate.

Le disposizioni si riferiscono all’assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2015 e alla presentazione dei modelli 730/2016.

Trasmissione telematica dei dati da parte di CAF e professionisti abilitati

I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti:

  • nei modelli di dichiarazione 730/2016;
  • nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Tale trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A.

Inoltre, salvo il caso previsto per la comunicazione all’INPS, i medesimi soggetti trasmettono anche i dati dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, sempre secondo l’Allegato A. I dati del modello 730-4 sono poi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ai sostituti d’imposta interessati.

Comunicazione all’INPS dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo

Quando i CAF e i professionisti abilitati comunicano all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, devono osservare le specifiche tecniche di cui all’Allegato B.

Scheda per la scelta dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF

I CAF e i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF trasmettono telematicamente i relativi dati. Tuttavia, per tale flusso le specifiche tecniche saranno approvate con un successivo provvedimento.

Adempimenti dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2015 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli 730/2016.

Anche in questo caso la trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche dell’Allegato A.

Adempimenti degli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati trasmettono telematicamente i dati contenuti:

  • nei modelli di dichiarazione 730/2016;
  • nelle schede modello 730-1 relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

tali dati devono essere quelli consegnati dai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale. Per questa trasmissione, le specifiche tecniche saranno approvate con successivo provvedimento.

Trasmissione dei risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica per la ricezione del flusso.

Se non è possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile, l’Agenzia comunica la circostanza al contribuente:

  • mediante avviso nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
  • mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente.

Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile ma non è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio, deve comunicarlo telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite apposita funzionalità sul sito dei servizi telematici, indicando il codice fiscale del soggetto interessato. Anche in questo caso l’Agenzia informa il contribuente con le modalità sopra descritte.

Istruzioni operative per l’assistenza fiscale

Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C.

Conservazione elettronica delle annotazioni del modello 730-3/2016

I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2015 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2016 cartaceo consegnato al contribuente.

Tale facoltà è subordinata all’osservanza delle specifiche tecniche di cui all’Allegato A.

Correzioni alle specifiche tecniche

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento dà attuazione al precedente provvedimento del 15 gennaio 2016, con cui sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1.

In particolare, il testo chiarisce che:

  • CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei modelli 730/2016 elaborati;
  • i CAF e i professionisti abilitati trasmettono direttamente i dati della scheda per l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF;
  • i sostituti d’imposta consegnano le buste contenenti tali schede a un ufficio postale o a un intermediario abilitato;
  • per la trasmissione dei dati dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo mediante supporti informatici sono previste specifiche tecniche dedicate.

Allegati richiamati

Il provvedimento individua tre allegati con funzioni distinte:

  • Allegato A: specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli 730/2016 da parte di sostituti d’imposta, CAF, professionisti abilitati e intermediari abilitati, nonché per la trasmissione dei modelli 730-4/2016 e 730-4/2016 integrativo da parte di CAF e professionisti abilitati;
  • Allegato B: specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2016 e 730-4/2016 integrativo da osservare da parte di CAF e professionisti abilitati che comunicano all’INPS i dati mediante supporti informatici;
  • Allegato C: istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti di assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi e amministrativi richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modifiche;
  • decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • provvedimento 15 gennaio 2016 di approvazione dei modelli 730 e correlati.

Pubblicazione ed efficacia

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 15 febbraio 2016.

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