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Messaggio

Messaggio numero 3880 del 18-10-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio proroga i termini per il trasferimento delle note di rettifica scadute alla procedura "Nuovo Recupero Crediti", portando il passaggio da 60 a 30 giorni dalla scadenza a decorrere dal 15 novembre 2018. Fornisce inoltre chiarimenti sul calcolo delle eccedenze di CIG post D.lgs. 148/2015 e ricorda le modalità operative per la CIG ordinaria con Ticket ante riforma, inclusi i codici da utilizzare in Uniemens.

Proroga del passaggio delle note di rettifica alla procedura "Nuovo Recupero Crediti" e chiarimenti sui conguagli CIG

Proroga del passaggio delle note di rettifica e chiarimenti operativi sui conguagli CIG

Il documento interviene su due ambiti principali: da un lato disciplina la gestione delle note di rettifica in stato "bloccato" per conguagli relativi ai trattamenti di integrazione salariale; dall’altro fornisce precisazioni tecniche sul calcolo dei conguagli CIG e richiama le modalità di esposizione per la CIG ordinaria con Ticket in regime previgente. Lo scopo complessivo è agevolare le aziende nella gestione dei flussi di variazione e nel corretto ricalcolo degli importi dovuti.

Proroga del trasferimento delle note di rettifica alla procedura "Nuovo Recupero Crediti"

Nel mese di luglio risultano emesse note di rettifica in stato "bloccato" a causa della presenza di conguagli relativi ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 148. Dall’analisi delle posizioni è emerso che molte rettifiche derivano dalla mancata applicazione delle indicazioni già fornite dall’Istituto con circolari e messaggi, da ultimo con la circolare n. 9/2017.

Il documento richiama inoltre il messaggio n. 3455/2018, con il quale sono state fornite indicazioni per monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema del ticket e per individuare eventuali errori in grado di generare differenze di importo.

Per supportare le aziende nell’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica, viene comunicata la proroga del passaggio centralizzato delle note di rettifica alla procedura "Nuovo Recupero Crediti".

  • Le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura dopo 60 giorni dalla scadenza.
  • Dal 15 novembre 2018 tale termine sarà ridotto a 30 giorni.
  • Le operazioni di ricalcolo possono generare nuove note di rettifica, che devono essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.

Calcolo della CIG aggregata post D.lgs. n. 148/2015 ed eccedenze CIG

Con riferimento alla circolare n. 9/2017, il documento chiarisce le modalità di esposizione dei conguagli e i relativi codici ricostruiti nelle denunce DM2013, soffermandosi in particolare sulle note di rettifica emesse per differenze di importi relative ai conguagli di integrazione salariale.

Il criterio di calcolo si basa sulle ore conguagliabili per ciascuna autorizzazione e tipologia di CIG, determinate come differenza tra ore autorizzate e ore già conguagliate. Se l’autorizzazione è inesistente o scaduta, la procedura considera pari a zero le ore conguagliate.

Il tetto massimo conguagliabile è calcolato moltiplicando il valore del tetto massimo orario di CIG, determinato annualmente, per il numero delle ore conguagliabili. Se l’importo dichiarato per tipologia di CIG è inferiore al tetto massimo, l’importo viene considerato corretto.

Se invece l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG supera il tetto massimo conguagliabile, la procedura non modifica il conguaglio individuale ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice interno per tipologia di CIG, con significato di "eccedenza CIG".

Codici istituiti per l’eccedenza CIG

Per le diverse tipologie di integrazione salariale vengono istituiti i seguenti codici interni:

  • DCGO: eccedenza CIG ordinaria D.lgs. n. 148/2015;
  • DCGS: eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;
  • DCGD: eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015.

Tali codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo pari a zero nella colonna "dichiarato" e con l’eccedenza riportata nella colonna "calcolato".

CIG ordinaria con Ticket ante D.lgs. n. 148/2015

Per le operazioni relative a eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale riferiti ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti nella disciplina previgente, le aziende devono continuare a utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso.

In particolare:

  • per i conguagli relativi al trattamento di integrazione salariale ordinaria soggetta a contributo addizionale deve essere validato l’apposito elemento ricostruito nel DM2013 con codice L039;
  • per le autorizzazioni senza contributo addizionale rileva l’indicazione del codice causale G941 nell’elemento CIGOrd/CongCIGOACredito;
  • il contributo addizionale, ove dovuto, deve essere esposto con codice causale E500.

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