LEGGE 11 febbraio 1992, n. 182
Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (1992) che attribuisce al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Università e previa intesa con i Ministri competenti, il potere di dichiarare le equipollenze tra diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato e di integrare le tabelle dell'ordinamento universitario; prevede il parere del CUN e la consultazione degli ordini professionali e il rispetto della L.341/1990 art.9 e della normativa comunitaria. Nessun limite temporale esplicito; oggi largamente superata dalle successive riforme universitarie (es. DM 509/1999, DM 270/2004) e dalla normativa UE sulla regolazione delle professioni.
Equipollenze diplomi di laurea per accesso agli esami di Stato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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