LEGGE 11 febbraio 1992, n. 128
Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica all'art. 413 c.p.c. (legge 11 feb 1992) che inserisce una norma di competenza territoriale: per le controversie previste dal numero 3) dell'art. 409 c.p.c. competente è il giudice nel cui circondario si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio o del titolare degli altri rapporti di collaborazione. Norma permanente senza limiti temporali specificati.
Competenza territoriale per controversie di agenti e rappresentanti di commercio
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