Prescrizioni del Garante n. 668 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il sito e-commerce di Milia S.r.l. presentava, al momento del controllo, un banner cookie non conforme: informativa solo in inglese, assenza di un comando di chiusura e di un tasto di rifiuto, con possibilità solo di accettare la profilazione o proseguire la navigazione. Pur rilevando la violazione degli artt. 4, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 GDPR e dell’art. 122 Codice privacy, l’Autorità ha preso atto degli interventi correttivi già adottati dalla società durante il procedimento e ha quindi limitato la reazione a un ammonimento, senza applicare sanzioni pecuniarie.
Milia S.r.l.: ammonimento per banner cookie e informative non conformi sul sito e-commerce milishop.com
Milia S.r.l. - ammonimento per banner cookie e informative non conformi sul sito e-commerce
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il sito e-commerce di Milia S.r.l. nell’ambito di una campagna di verifiche online sul rispetto delle Linee guida cookie del 10 giugno 2021. L’accertamento ha riguardato la conformità del banner cookie e dell’informativa resa agli utenti al primo accesso al sito www.miliashop.com.
Origine dell’istruttoria e attività di controllo
L’Autorità aveva delegato al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza una serie di accertamenti online, concentrati inizialmente sugli operatori dell’e-commerce. Milia S.r.l. è stata selezionata sulla base di criteri omogenei e predeterminati, anche in ragione di indicatori dimensionali e geografici. L’ispezione sul sito è stata eseguita il 24 aprile 2023.
Esiti dell’accertamento sul sito internet
Nel corso del controllo è emerso che, al primo accesso:
- il banner cookie era visualizzato in lingua inglese;
- era presente la dicitura "We use cookies to give the best experience. If you do nothing, we’ll assume that’s ok";
- la parola "cookies" rinviava alla pagina "Politica sui cookie", che elencava cookie necessari, funzionali, di performance e di terzi per marketing e retargeting;
- mancavano formule di consenso specifiche e granulari per i cookie non tecnici;
- mancava un comando di chiusura "X";
- mancava un tasto "Rifiuta";
- l’utente poteva solo proseguire la navigazione accettando l’utilizzo di cookie di profilazione.
Successivamente, un ulteriore accesso ha mostrato che il banner non compariva più nella forma originaria, a conferma di un intervento correttivo intervenuto nel frattempo.
Contestazione delle violazioni
Con comunicazione del 22 settembre 2023, ai sensi dell’art. 166, comma 5, Codice privacy, il Garante ha avviato il procedimento contestando la violazione:
- degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 GDPR;
- dell’art. 122 Codice privacy;
- delle Linee guida cookie.
Le criticità individuate riguardavano, in sintesi:
- l’assenza di un’informativa chiara e fruibile anche per gli utenti italiani, in violazione degli artt. 12 e 13 GDPR;
- la mancata predisposizione di un banner idoneo a consentire un consenso informato, libero e granulare ai cookie diversi da quelli tecnici o, in alternativa, la prosecuzione della navigazione con le sole impostazioni di default.
Difese della società e adeguamento del sito
Milia S.r.l. ha presentato deduzioni scritte il 1° dicembre 2023 senza chiedere audizione. Ha rappresentato di aver incaricato un nuovo fornitore già il 16 agosto 2023, dunque prima della notifica della contestazione, per la revisione della privacy policy e della cookie policy.
Nel corso del procedimento, l’Ufficio ha riscontrato che il banner era stato effettivamente riconfigurato in modo conforme: previa idonea informativa, l’utente poteva ora esprimere un consenso informato, libero e granulare oppure continuare la navigazione con le sole impostazioni di default, senza l’installazione di cookie non tecnici.
Valutazioni del Garante e decisione finale
Il Garante ha valorizzato l’intervento correttivo del titolare, ritenendolo idoneo a rimuovere le criticità riscontrate. Per tale ragione:
- non ha imposto ulteriori misure correttive;
- ha escluso l’irrogazione di una sanzione pecuniaria;
- ha adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR.
L’Autorità ha quindi accertato la violazione degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 24 e 25 GDPR e dell’art. 122 Codice privacy, dichiarando l’illiceità del trattamento per la fase in cui il sito era stato gestito in modo non conforme.
Prescrizioni, annotazione e tutela giurisdizionale
Il provvedimento dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, con riferimento alle violazioni e alle misure adottate.
È inoltre indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti online
Il procedimento nasce da accertamenti delegati alla Guardia di Finanza nell’ambito di una verifica sul rispetto delle Linee guida cookie del 10 giugno 2021, effettuata su un campione di operatori e-commerce. Per Milia S.r.l. il controllo è stato svolto il 24 aprile 2023 sul sito www.miliashop.com.
Irregolarità riscontrate nel banner cookie
Al primo accesso il sito mostrava un banner in lingua inglese con la formula "We use cookies to give the best experience. If you do nothing, we’ll assume that’s ok", con link alla cookie policy. Il banner non offriva un consenso granulare ai cookie non tecnici, non prevedeva un pulsante di chiusura "X" e non conteneva un tasto "Rifiuta"; l’unica alternativa era proseguire la navigazione accettando i cookie di profilazione.
Violazioni contestate e norme richiamate
L’Autorità ha contestato la violazione degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 GDPR e dell’art. 122 Codice privacy, oltre alle Linee guida cookie. In particolare ha rilevato la mancanza di un’informativa chiara e fruibile anche per gli utenti italiani e l’assenza di un meccanismo idoneo a raccogliere un consenso informato, libero e granulare.
Rimedi adottati dal titolare durante il procedimento
La società ha rappresentato di aver incaricato un nuovo fornitore già il 16 agosto 2023 per la revisione della privacy policy e della cookie policy. In un accesso successivo, l’Ufficio ha verificato che il banner era stato riconfigurato in modo da consentire, previa idonea informativa, sia il consenso granulare sia la prosecuzione della navigazione con le sole impostazioni di default, senza cookie diversi da quelli tecnici.
Esito finale: ammonimento e assenza di sanzione pecuniaria
Il Garante ha ritenuto le misure adottate idonee a rimuovere le criticità e ha deciso di non prescrivere ulteriori misure correttive. Ha inoltre escluso la sanzione pecuniaria, limitandosi a un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b) GDPR per l’inosservanza della disciplina sui cookie e sugli strumenti di tracciamento, con annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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